Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1121 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1121 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13997/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE n. 6559/2017 depositata il 14/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il presente giudizio scaturisce dalla notificazione a RAGIONE_SOCIALE (società di diritto statunitense, hinc : RAGIONE_SOCIALE) di un avviso di accertamento, con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, veniva contestata l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per Euro 2.820.896,37, con la conseguente richiesta di restituzione del rimborso IVA di Euro 516.457 precedentemente erogato, disconoscendo altresì un credito d’imposta pari a Euro 47.222,00, per una maggiore IVA di Euro 564.179,00, oltre interessi e sanzioni.
Tale contestazione si basava sulla circostanza che RAGIONE_SOCIALE fosse l’effettiva fornitrice di servizi turistici e sul fatto che questi ultimi non potessero essere qualificati quali pacchetti turistici.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento, con sentenza n. 4779/2016, confermata dalla RAGIONE_SOCIALE ( hinc : CTR), con la sentenza n. 6559/2017 depositata in data 14/11/2017. 3. Contro la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con nove motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La controricorrente, in data 13/01/2026, ha depositato memoria, dove si legge che la RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992. Ha pertanto chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Considerato che:
In via preliminare, con riferimento all’istanza depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 13/01/2026, occorre evidenziare che la stessa risulta depositata solo dalla parte contro ricorrente. La copia dell’accordo depositato è, inoltre, priva della firma della società contribuente.
1.1. Occorre, poi, dare atto che l’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza» (così come sostituito dall’art. 9 d.lgs. n. 156 del 2015) prevede, al primo comma, che « Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia », mentre al quarto comma è previsto che « La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute all’ente impositore e per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute al contribuente .»
È pertanto necessario un rinvio all’adunanza camerale del 26/03/2026, fissando alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di copia dell’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti o di istanza congiunta ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
rinvia la causa all’adunanza camerale del 26/03/2026, fissando alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la produzione dell’accordo conciliativo recante le loro sottoscrizioni o di istanza congiunta ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente
NOME