Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
Accordo conciliativo -Art. 48 comma 4bis d.lgs. n. 546/2992 Cessazione della materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17791/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, n. 22/03/2024, depositata in data 12 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, solo RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale
l’ Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, maggiore IRES.
La CTP rigettava il ricorso.
La società contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, che respingeva l’appello.
La contribuente propone ricorso per cassazione (notificato in data 12 luglio 2024) affidato a due motivi.
Successivamente le parti addivenivano ad un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, per cui la ricorrente depositava istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
L’Ufficio si costituiva con controricorso depositato il 16 settembre 2024, aderendo alla detta istanza.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1 6/01/2025. La società ricorrente ha depositato, in data 27-20/12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., insistendo nella richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 86, 87 e 101 t.u.i.r.; con il secondo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di secondo grado ritenuto non applicabili i principi contabili osservati dalla contribuente dal momento che la stessa non aveva depositato il bilancio di esercizio.
Deve, preliminarmente, darsi atto che le parti hanno raggiunto, il 31 luglio 2024, un accordo conciliativo (ritualmente depositato sia dalla ricorrente sia dalla controricorrente) che prevede il versamento, in unica rata, entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo, dell’importo di Euro 195.664,48 (Euro 8.75 + Euro
18.522,13 + Euro 177.133,60). Concordemente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L’istanza può essere accolta.
2.1. Invero, l ‘art. 48, d.lgs. n. 546/1992, prevede che:
-se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia (comma 1);
-se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa (comma 2);
-la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (comma 4).
Il comma 4bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023, prevede espressamente l’applicabilità dei commi precedenti, ‘in quanto compatibili’, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
La norma si applica, in virtù dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 gennaio 2024 (il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024).
2.2. La norma è, quindi, applicabile alla presente controversia, atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato il 12 luglio 2024.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nelle forme dell’ordinanza , con compensazione delle spese di lite.
In ragione della definizione in via conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il
pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.