Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13142/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE AUSTRALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5025/09/21 depositata il 09/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5025/09/21 del 09/11/2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR), adita in
sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6428 del 06/03/2020, accoglieva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e respingeva l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 36/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 200 6.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente detratta e rimborsata alla società contribuente.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME resisteva con controricorso.
Con decreto del 05/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia, opposta dal contribuente con istanza del 18/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordo conciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta, sicché va senz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME