Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18170/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto agli indirizzi PEC EMAIL e EMAIL;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20/7/2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20/7/2022 veniva riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n.51/5/2010.
Nella sentenza impugnata si legge che con due avvisi di accertamento relativi ad IVA 2003 e 2004 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava a carico della società RAGIONE_SOCIALE, le corrispondenti dichiarazioni IVA per l’utilizzo di fatture fittizie soggettivamente inesistenti, recuperando, come indebita detrazione, per l’anno 2003, l’IVA assolta sull’acquisto di n. 3 autovetture, risultante dalle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e, per l’anno 2004, l’IVA assolta sul complessivo acquisto di ulteriori autovetture. Il giudice di prime cure, previa riunione dei procedimenti, accoglieva i ricorsi annullando gli accertamenti impugnati, decisione riformata in
appello con conferma degli avvisi di accertamento. Avverso la sentenza della CTR la società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con ordinanza n. 30913/19, cassava la sentenza impugnata con rinvio; il giudice della fase rescissoria, riformando la sentenza di primo grado, confermava gli avvisi di accertamento.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi; la società ha quindi depositato in data 24.9.2024 un accordo conciliativo fuori udienza. L’RAGIONE_SOCIALE si è da ultimo costituita con controricorso depositato il 30.9.2024 confermando la definizione della lite.
Considerato che:
Sia la società, sia l ‘RAGIONE_SOCIALE hanno depositato in giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti.
Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE ha concluso il controricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48, comma 4-bis, del d.lgs. n.546/1992, confermando così l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L’istanza congiunta va senz’altro accolta e le spese di lite devono essere compensate, essendo tale la volontà RAGIONE_SOCIALE parti.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025