Accordo Conciliativo: La Via d’Uscita dal Contenzioso Tributario
L’accordo conciliativo rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto tributario, consentendo a contribuenti e Amministrazione Finanziaria di porre fine a complesse e lunghe controversie. Attraverso la conciliazione, le parti possono definire la pretesa fiscale in modo consensuale, evitando gli oneri e le incertezze di un processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illumina l’efficacia di questo istituto, anche quando raggiunto nelle fasi più avanzate del giudizio, dimostrando come possa portare alla definitiva estinzione del processo.
I Fatti: Una Lunga Battaglia Fiscale
Il caso in esame riguarda una società di commercio auto che si è vista notificare due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2003 e 2004. L’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita detrazione dell’IVA derivante dall’utilizzo di fatture considerate soggettivamente inesistenti, relative all’acquisto di diverse autovetture.
L’iter giudiziario è stato lungo e articolato:
1. Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della società, annullando gli accertamenti.
2. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, ha riformato la decisione di primo grado, dando ragione all’Agenzia delle Entrate.
3. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con una prima ordinanza, ha cassato la sentenza d’appello con rinvio.
4. Il giudice del rinvio, tuttavia, ha nuovamente confermato la validità degli avvisi di accertamento.
Di fronte a questa nuova decisione sfavorevole, la società ha presentato un ulteriore ricorso in Cassazione.
La Svolta: L’Importanza dell’Accordo Conciliativo
Proprio durante la pendenza di quest’ultimo ricorso, le parti hanno trovato una soluzione stragiudiziale. La società e l’Agenzia delle Entrate hanno infatti sottoscritto e depositato in giudizio un accordo conciliativo fuori udienza. Con tale atto, entrambe le parti hanno manifestato la volontà di porre fine alla controversia, con l’Agenzia che ha confermato la definizione della lite nel proprio controricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La Decisione della Corte: Estinzione del Processo e Accordo Conciliativo
La Corte di Cassazione, ricevuta la documentazione e preso atto della volontà congiunta delle parti, ha accolto la loro istanza. In conformità con la normativa vigente, in particolare con l’art. 48, comma 4-bis, del D.Lgs. 546/1992, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Questa formula sancisce che, venendo meno l’oggetto della lite grazie all’accordo raggiunto, non vi è più motivo per il giudice di pronunciarsi nel merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio di economia processuale e di valorizzazione dell’autonomia delle parti. Il deposito dell’accordo conciliativo, sottoscritto da entrambe le parti in causa, costituisce la prova inconfutabile del venir meno della controversia. L’Agenzia delle Entrate, chiedendo essa stessa l’estinzione del processo nel proprio atto difensivo, ha rafforzato ulteriormente la posizione. Di conseguenza, il Collegio non ha potuto fare altro che prendere atto della risoluzione stragiudiziale della lite e dichiarare formalmente la fine del procedimento giudiziario. Anche per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha rispettato la volontà delle parti, disponendone la compensazione, come implicitamente o esplicitamente previsto nell’accordo stesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce la centralità e l’efficacia dell’accordo conciliativo come strumento per la gestione e la risoluzione delle liti fiscali. Dimostra che è possibile ricorrere a tale istituto in qualsiasi stato e grado del processo, persino dinanzi alla Corte di Cassazione. Per i contribuenti, rappresenta una via per ottenere certezza e chiudere pendenze complesse, spesso riducendo l’importo dovuto e azzerando i costi di ulteriori gradi di giudizio. Per l’Amministrazione, è un modo per recuperare parte del gettito in tempi rapidi e alleggerire il carico dei tribunali. La decisione, pertanto, conferma la validità di un approccio collaborativo alla risoluzione delle controversie tra Fisco e cittadino.
Cosa succede al processo tributario se le parti raggiungono un accordo conciliativo?
Il processo viene dichiarato estinto per ‘cessazione della materia del contendere’, poiché l’accordo risolve la controversia e fa venir meno l’interesse delle parti a ottenere una decisione dal giudice.
È possibile raggiungere un accordo conciliativo anche se la causa è arrivata in Corte di Cassazione?
Sì, il caso dimostra che un accordo conciliativo può essere concluso e depositato in qualsiasi fase del giudizio, inclusa quella davanti alla Corte di Cassazione, portando all’estinzione del processo.
Chi decide sulla ripartizione delle spese legali in caso di estinzione del processo per accordo?
La Corte rispetta la volontà delle parti espressa nell’accordo. In questo caso, essendo la volontà delle parti quella di compensare le spese, il giudice ha disposto in tal senso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18170/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto agli indirizzi PEC EMAIL e avv.EMAIL;
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20/7/2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20/7/2022 veniva riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n.51/5/2010.
Nella sentenza impugnata si legge che con due avvisi di accertamento relativi ad IVA 2003 e 2004 l’Agenzia delle Entrate rettificava a carico della società RAGIONE_SOCIALE di Garavelli RAGIONE_SOCIALE, le corrispondenti dichiarazioni IVA per l’utilizzo di fatture fittizie soggettivamente inesistenti, recuperando, come indebita detrazione, per l’anno 2003, l’IVA assolta sull’acquisto di n. 3 autovetture, risultante dalle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e, per l’anno 2004, l’IVA assolta sul complessivo acquisto di ulteriori autovetture. Il giudice di prime cure, previa riunione dei procedimenti, accoglieva i ricorsi annullando gli accertamenti impugnati, decisione riformata in
appello con conferma degli avvisi di accertamento. Avverso la sentenza della CTR la società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con ordinanza n. 30913/19, cassava la sentenza impugnata con rinvio; il giudice della fase rescissoria, riformando la sentenza di primo grado, confermava gli avvisi di accertamento.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi; la società ha quindi depositato in data 24.9.2024 un accordo conciliativo fuori udienza. L’Agenzia delle Entrate si è da ultimo costituita con controricorso depositato il 30.9.2024 confermando la definizione della lite.
Considerato che:
Sia la società, sia l ‘Agenzia delle Entrate hanno depositato in giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti.
Inoltre, l’Agenzia ha concluso il controricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48, comma 4-bis, del d.lgs. n.546/1992, confermando così l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L’istanza congiunta va senz’altro accolta e le spese di lite devono essere compensate, essendo tale la volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025