Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6161/2024 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE;
ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ DI PERSONE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 2738/19/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, depositata in data 19.09.2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 novembre 2024;
Rilevato che:
Con l’avviso di accertamento n. T9D053C03687/2019 (2014), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II Milano -Ufficio Controlli accertava a carico della signora COGNOME NOME redditi non dichiarati ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/86.
L’attività di controllo della posizione fiscale della contribuente veniva avviata a seguito dell’emissione dell’avviso di accertamento n. T9B02SG04447/2017 con il quale la Direzione Provinciale I – Ufficio Controlli aveva accertato a carico della società ‘ RAGIONE_SOCIALE (Partita IVA P_IVA) per l’anno d’imposta 2014 il reddito di € 31.144,00 da imputare, ai fini Irpef, ai singoli soci ai sensi dell’art. 5 citato, proporzionalmente alle quote di ciascuno.
Da interrogazioni effettuate presso il Registro delle Imprese risultava che la sig.ra COGNOME NOME era compartecipe per la quota del 20% nella suddetta società e quindi, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/86, il reddito di partecipazione alla stessa attribuibile era pari ad € 6.229,00.
Rilevato che la contribuente per l’anno d’imposta 2014 aveva omesso di dichiarare il reddito di partecipazione l’Ufficio emetteva l’atto impugnato al fine di recuperare a tassazione le imposte dovute.
Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la contribuente impugnava l’atto impositivo sopra menzionato lamentando:
-l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento per mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 3 L n. 890/1982;
-la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione dell’atto di delega;
-la mancanza di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione;
-l’inesistenza di materia imponibile;
-la carenza di soggettività giuridica passiva (art. 37 del d.P.R. n. 600/73);
-l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione art. 10 L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio, instando per la reiezione del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza n. 2859/02/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le censure della contribuente.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Ufficio lamentando:
-la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 5 del
d.P.R. n. 917/86 e agli artt. 2193, 2267, 2290, 2300 e 2315 c.c.;
-l’illegittimità della dichiarazione del 18 dicembre 2018 prodotta dal coniuge della contribuente COGNOME COGNOME e ritenuta valida dai giudici di prime cure.
Si costituiva in giudizio la contribuente, instando per la reiezione del gravame, poiché infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza n. 2738/19/2023, depositata in data 19/09/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigettava l’appello, confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che t ra le parti è intercorso un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, avente ad oggetto le somme di cui all’avviso di accertamento n. T9D053C03687/2019, relativo all’anno di imposta 2014 .
P er l’effetto, è venuto meno l’interesse dell’Agenzia ricorrente a proseguire il giudizio avente ad oggetto la cassazione della sentenza n. 2738/19/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, che aveva confermato l’annullamento del summenzionato avviso di accertamento.
Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio.
La compensazione delle spese rappresenta uno dei patti del complessivo accordo conciliativo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre