Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18702/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO (DLA RAGIONE_SOCIALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 492/2020 depositata il 28/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10 dicembre 2015 la DP III di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante dell’ RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO con il quale pretendeva, con riferimento all’anno 2008, il pagamento di una maggior IRES per Euro 769.177,00, di una maggior IRAP per Euro 126.508,00 e di una maggior IVA per Euro 656.858,00.
Il contribuente proponeva ricorso, che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 15575/16/2017 pronunciata il 7 giugno 2015 e depositata il 26 giugno 2015, dichiarava inammissibile.
Il contribuente proponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con l’impugnata sentenza n. 492/8/2020, pronunciata il 3 dicembre 2019 e depositata il 28 gennaio 2020, rigettava.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il presente giudizio, in cui si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con istanza cartacea addì 8 giugno 2022, il contribuente rappresentava che in data 22 settembre 2020 le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo, a fronte del quale il medesimo, in data 28 settembre 2020, aveva provveduto ‘ad effettuare il versamento della prima rata e RAGIONE_SOCIALE rate successive sino ad oggi dovute’. L’istanza, corredata dell’accordo e RAGIONE_SOCIALE prove dei versamenti, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Inoltre, con istanza telematica addì 23 novembre 2023, depositata il giorno successivo, il contribuente reiterava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, esponendo quanto segue:
A fronte della sentenza n. 15575/16/2017 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione, quest’ultima proponeva tempestivo appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, il quale si concludeva con sentenza n. 492/8/2020, depositata il 28 gennaio 2020, sfavorevole all’Associazione.
Avverso la sentenza 492/8/2020 l’Associazione, in conformità all’art. 398, comma 4 del c.p.c, proponeva parallelamente:
Ricorso per cassazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione depositato il 20 luglio 2020 e iscritto a ruolo con il numero di R.G.R. NUMERO_DOCUMENTO (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023);
Ricorso per revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio e iscritto al numero R.G. 4410/2020.
Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/92, in esecuzione di un più ampio ‘Accordo quadro’, sottoscritto in data 17.09.2020.
Più nello specifico, per la controversia oggetto del presente contenzioso, concernente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (e per il quale, lo si ripete, sono stati instaurati parallelamente due distinti contenziosi, di cui uno
per cassazione e uno per revocazione), è stato sottoscritto l’accordo conciliativo n. 500013/2020, con protocollo n. 105074.
A scanso di qualsiasi equivoco, preme evidenziare che ancorché tale accordo conciliativo faccia formalmente riferimento al giudizio di revocazione R.G. 4410/2020 lo stesso era finalizzato a definire la contestazione che origina dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
A fronte dell’intervenuta conciliazione della contestazione derivante dal suddetto avviso di accertamento l’Ufficio ha depositato nel giudizio di revocazione rituale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992 a cui l’Associazione ha aderito. Il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza n. 3510/4/2021, pronunciata il 15 giugno 2021, depositata il 13 luglio 2021 (All. 1 ) ‘.
Ora, l’accordo conciliativo allegato all’istanza addì 8 giugno 2022 si riferisce espressamente al solo giudizio di revocazione n. 4410/2020 r.g. pendente avanti l’allora CTR del Lazio e non al presente giudizio.
Dal testo dello stesso non emerge che, come rappresentato in specie nell’istanza addì 23 novembre 2023, le parti abbiano inteso definire l’intera posizione debitoria del contribuente e quindi, tra gli altri, anche il presente giudizio.
Peraltro, il contribuente partecipa al presente giudizio sia personalmente che quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima, nondimeno, stando al suddetto accordo, sembrerebbe essere solo una degli enti coinvolti nel contenzioso.
Ad impedire ogni ulteriore possibilità di chiarimento è la mancata allegazione altresì dell”accordo quadro’ del 17 settembre 2020.
Alla luce di quanto precede, sorge l’esigenza di interpellare l’RAGIONE_SOCIALE affinché si esprima, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della Cancelleria, sull’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal contribuente.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, mandando l’RAGIONE_SOCIALE di esprimersi, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della Cancelleria, sull’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal contribuente.
Così deciso a Roma, lì 20 dicembre 2023.