Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: tributi accollo – cartella – efficacia esterna – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13270/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) con domicilio digitale PEC
e con domicilio eletto in Roma in INDIRIZZO
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
contro
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore
-intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 7711/08/22, depositata in data 5 dicembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA del periodo di imposta 2016, deducendo -per quanto qui ancora rileva l’estinzione del credito per compensazione, in quanto la compensazione era stata effettuata in virtù di contratto di accollo stipulato tra la società contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello -per quanto qui ancora rileva – che non vi era prova che il debito IVA oggetto di accollo da parte della società RAGIONE_SOCIALE fosse sussistente, ciò in disparte la mancata liberazione dell’accollante dal debito finché lo stesso non fosse stato soddisfatto.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio . L’Agente della Riscossione non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 54 -bis d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che possa essere utilizzata la cartella di pagamento a seguito di un controllo formale o « cartolare » per contestare la legittimità dello strumento dell’accollo del debito. Osserva parte ricorrente che un controllo formale riguarda forme di controllo puramente « numerico » dei dati esposti in dichiarazione e non possa estendersi al punto di sindacare la legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’accollo.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inutilizzabile lo strumento dell’accollo del debito. Osserva parte ricorrente che la disposizione in oggetto consente l’utilizzo, ai fini satisfattivi ed estintivi, di questo strumento in relazione ai debiti di imposta altrui. Osserva, in particolare, il ricorrente che il debitore accollato ( l’odierno ricorrente) , nella parte in cui consente che un terzo accollante assuma il suo debito, compensandolo con propri crediti verso l’Agenzia in veste di accollatario , consentirebbe all’accollato di beneficiare dell’istituto estintivo di cui si avvantaggerebbe l’accollante. Aggiunge che l’efficacia estintiva e la piena legittimità dello strumento dell’accollo sarebbero confermate dalla normativa successiva (art. 1 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124).
Il primo motivo è infondato, posto che in tema di accollo del debito tributario, la cartella di pagamento, ancorché emessa dopo l’iscrizione a ruolo straordinario ex art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973, conseguente al mancato pagamento da parte dell’accollante dei debiti di imposta dell’accollato mediante compensazione con i crediti fiscali dell’accollante, risultati inesistenti, è legittima e
correttamente motivata mediante l’esplicito richiamo alla comunicazione di irregolarità, consegnata a seguito di controllo ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972 (Cass., Sez. V, 1° marzo 2023, n. 6207), comunicazione (di cui dà atto il ricorrente) avvenuta, come accertato dal giudice di appello (« esito del controllo automatico risulta, peraltro, comunicato alla Società »). Tale conclusione riposa sulla circostanza, evidenziata dal giudice di appello, secondo cui l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39331; Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2017, n. 4360; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2016, n. 11292).
Il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente compiutamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello non ha ritenuto, invero, disconoscere in quanto tale il contratto di accollo stipulato dal contribuente (« a prescindere dalla giuridica validità ai fini tributari dell’accollo del debito») , bensì l’irrilevanza, nella specie, della stipulazione del contratto di accollo, in quanto il credito dell’accollante è stato ritenuto insussistente ai fini della compensazione («deve rilevarsi l’assoluta irrilevanza della questione sollevata in ordine alla validità dell’accollo (… ) non essendo dimostrata la sussistenza del credito oggetto dell’accordo di accollo »).
Il secondo motivo è, in ogni caso, infondato, in quanto (in disparte l’omessa impugnazione di una ulteriore ratio decidendi , secondo cui l’accollo non libera l’accollato sino a che l’accollante non ha adempiuto il proprio debito), la sentenza impugnata ha ritenuto che l’accollo
non può avere efficacia liberatoria, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’accordo tra due contribuenti (accollato e accollante) non può ritenersi liberatorio nei confronti del Fisco, in quanto privo di efficacia esterna, né genera una successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria (Cass., Sez. V, 8 aprile 2024, n. 9353; Cass., Sez. III, 21 febbraio 2020, n. 4589).
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024