Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33809-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3097/2/2018 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIA, depositata il 20/7/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOMECOGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 356/2009 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società avverso avviso di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, relativo ad imposta di registro, di trascrizione ed ipocatastale;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 cod. proc. civ. e lamenta nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per motivazione apparente, tale da non rendere percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza indicare la ragione giuridica o fattuale sottesa al rigetto del gravame;
1.2. la doglianza va disattesa;
1.3. la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 20921 del 5/8/2019; Cass. n. 9105 del 7/4/2017);
1.4. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la Commissione tributaria regionale, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto che alla
Società spettava il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte in questione in conseguenza dell’atto di vendita in suo favore di immobile, oggetto di retrocessione in favore degli alienanti, con specifica pattuizione, a carico dell’acquirente, di «eventuali imposte di registro, trascrizione e catasto nascenti dalla retrocessione ai venditori di cui alla … sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Messina»;
1.5. si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, ed in ogni caso i profili di apoditticità RAGIONE_SOCIALE motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992;
1.6. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita quindi in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, la Società ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza;
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell’art. 113 c.p.c. (applicabile posto il rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» e lamenta, da parte RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale, di aver reso una «statuizione non corrispondente a diritto», in violazione degli artt. 1273 cod. civ. e 8 legge 27 luglio 2000, n. 212, nel ritenere che « con l’atto di compravendita … la pattuizione secondo cui sarebbero rimaste a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eventuali imposte di registro, trascrizione e voltura inerenti la sentenza di retrocessione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Messina n. 91/94, abbia esplicato l’effetto (tipico) dell ‘ac collo esterno, ovvero liberatorio per le parti del giudizio conclusosi con la prefata sentenza, sì da confermare la legittimità dell’avviso di liquidazione … col quale l’Ufficio ha liquidato le imposte afferenti quella pronuncia»;
2.2. con il terzo motivo la ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19 , comma 1,
d.P.R. 26/4/1986 n. 131 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto oggetto di tassazione, a titolo di imposta di registro, la denuncia di avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione sospensiva;
2.3. il secondo motivo, da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati;
2.4. come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti , la vicenda che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Messina n. 91/1994, in giudicato, era stata pronunciata la retrocessione in favore dei «sig.ri COGNOME COGNOME» dell’immobile ricadente nell’isolato 315 del P.R.G. di Messina subordinatamente al versamento del prezzo di £. 2.268.474.000 dai suddetti in favore del RAGIONE_SOCIALE; successivamente, con atto pubblico, stipulato in data 30.7.1999, i suddetti «sig.ri COGNOME, COGNOME» trasferivano l’immobile retrocesso alla RAGIONE_SOCIALE ; nel rogito si conveniva per la compravendita un prezzo pari a £. 2.868.474.000, di cui £. 600.000.000 da pagare con il rogito e la restante parte mediante accollo, da parte RAGIONE_SOCIALE Società, del debito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, derivante dalla sentenza di retrocessione, essendo stato inoltre stabilito che restavano a carico RAGIONE_SOCIALE Società eventuali interessi da corrispondere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativi all’importo dovuto, così come eventuali imposte di registro, trascrizione e catasto derivanti dalla retrocessione ai venditori, di cui alla citata sentenza; in data 6.10.2005 la Società presentava una denuncia di verificata condizione, con la quale dichiarava che la condizione sospensiva opposta alla sentenza n. 91/1994 si era verificata in quanto, come da contratto, la Società aveva provveduto al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma disposta con la sopracitata sentenza; l’Ufficio, a seguito RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE detta denuncia di verificata condizione, ai sensi dell’art. 19 T.U. n. 131/1986 notificava avviso di liquidazione dell ‘ imposta di registro, con irrogazione di sanzioni, relativa
alla registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Messina, dianzi indicata;
2.4. poste tali premesse in fatto, in diritto si osserva che l ‘articolo 8, comma 2, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), nella fattispecie non applicabile ratione temporis , prevede la possibilità dell’accollo del debito d’imposta, escludendo però in modo esplicito che si possa verificare la liberazione del contribuente originario («E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»);
2.5. con riguardo alla normativa previgente (che disciplina l’odierna fattispecie in relazione alla data di stipula dell ‘atto di vendita dell’immobile alla ricorrente in data 30.7.1999) le Sezioni Unite di questa Corte hanno comunque espressamente affermato che, laddove le parti abbiano assunto volontariamente l’impegno di pagare le imposte dovute da un terzo, in tal modo esse non hanno assunto la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale, sicché l’amministrazione non può esercitare nei loro confronti i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale, non potendo quindi emettere atti impositivi, ma dovendo, invece, agire in via ordinaria per l’accertamento e l’adempimento dell’obbligo contrattuale (cfr. Cass. SSUU. n. 28162 del 26/11/2008 in motiv.);
2.6. con un successivo intervento le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 6882 del l’8/3/ 2019) hanno riproposto con fermezza la concezione soggettiva RAGIONE_SOCIALE capacità contributiva, individuando un nesso inderogabile tra il concorso alle spese pubbliche e la corrispondente «riduzione del patrimonio del titolare RAGIONE_SOCIALE capacità contributiva», affermando che «il sacrificio economico derivante dal pagamento del tributo, e cioè la riduzione patrimoniale conseguente all ‘ adempimento, deve … essere sopportato effettivamente e definitivamente dal soggetto alla cui capacita contributiva si riferisce l’obbligazione, e non già da altri» e che «nel vigente sistema costituzionale tributario non basta
oggettivamente che sia soddisfatta l’obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla … (poiché) … la prestazione imposta di carattere tributario postula … che una quota di ricchezza sia sottratta a quel determinato soggetto individuato dalla legge come soggetto passivo del tributo, con correlativo sacrificio personale», evidenziando inoltre che l’art. 53 Cost. «esige che ad una determinata capacità contributiva faccia seguito l’adempimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica, … escludendo che tale obbligo possa sorgere in capo a soggetto privo di capacità contributiva; come pure che un soggetto possa accollarsi … il carico contributivo altrui, essendo contrario all’interesse RAGIONE_SOCIALE collettività che il concorso alla spesa pubblica gravi – anche di fatto – su soggetto diverso da colui che vi è tenuto ex lege , in quanto ogni soggetto dotato di capacità contributiva deve in misura corrispondente contribuire personalmente al costo dei servizi e dei vantaggi sociali»;
2.7. confermando i principi già affermati nei precedenti arresti RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nn. 5/1985 e 6445/1985, il Supremo collegio ha così ribadito «il carattere di centralità che il dovere tributario è venuto assumendo nella Costituzione repubblicana», il cui art. 53 «si pone come fonte immediata ed imperativa la cui violazione può comportare la sanzione RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE manifestazioni di autonomia negoziale con esso confliggenti», sottolineando che nel ‘ vigente sistema costituzionale tributario non basta oggettivamente che sia soddisfatta l’obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla a cui carico gli artt. 53 e 2 Cost. pongono un dovere ribadito dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE legge sul contenzioso tributario … (in quanto)… la prestazione imposta di carattere tributario postula … che «una quota di ricchezza sia sottratta a quel determinato soggetto» individuato dalla legge come «soggetto passivo del tributo», con «correlativo sacrificio personale» ‘ ;
2.8. le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, nella pronuncia in questione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 dello Statuto del Contribuente (nell ‘odierna fattispecie, non applicabile, come dianzi
illustrato), hanno ritenuto corretta la soluzione raggiunta nel 1985, e che non sussistessero ragioni per «rimeditare un orientamento interpretativo che al contrario merita di essere ulteriormente confermato»;
2.9. applicando i principi dianzi illustrati al caso in esame, consegue che l’Amministrazione non poteva esercitare nei confronti dell’accollante (RAGIONE_SOCIALE) i propri poteri di accertamento e di esazione, che avrebbero potuto essere esercitati solo nei confronti di chi era tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale (i venditori dell’immobile) , essendo precluso al Fisco di agire in via autoritativa nei confronti di un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento, anche se obbligatosi a pagarle in sua vece e conto, venendo, nella fattispecie, in rilievo i presupposti del potere impositivo, il suo concreto esercizio e l’individuazione del soggetto passiv o di imposta;
2.10. l’accollo interno, stipulato tra acquirente e venditori, non ha inciso, invero, per sua natura, sull ‘ obbligazione originaria, tra accollato e creditore originario (e dunque nel caso presente tra soggetto passivo d’imposta e Fisco), e non ha realizzato alcuna successione nel lato passivo dell’obbligazione (cfr. Cass. n. 4589 del 21/02/2020 in motiv.);
2.11. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente applicato i summenzionati principi di diritto laddove ha ritenuto la legittimità dell’avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecarie e catastali, emesso nei confronti dell’accollante;
l’accoglimento del secondo e del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto motivo , con cui si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. , «in quanto non basata su prove addotte dalle parti»;
quanto sin qui illustrato comporta, pertanto, l’accoglimento del ricorso quanto al secondo ed al terzo motivo e la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuente;
in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, con condanna RAGIONE_SOCIALE controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da