Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33442 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33442 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4757/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende ope legis
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 3671/2015 depositata il 26/08/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 3671/13/2015 depositata in data 26 agosto 2015 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittimo l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO notificato alla RAGIONE_SOCIALE in recupero dell’imposta proporzionale di registro (3% ex art. 8 lett. a., tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86) sul decreto con il quale il Tribunale di Milano, in data 21/04/2010, aveva omologato la proposta di concordato fallimentare relativa al fallimento RAGIONE_SOCIALE nella quale predetta società fungeva da terzo assuntore;
i giudici di appello, in particolare, osservavano che nella fattispecie in esame la proposta concordataria omologata prevedeva il trasferimento immediato di diritti reali in capo all’assuntore, con conseguente necessaria applicazione della imposta proporzionale di registro ai sensi della lett. a) art. 8 cit.;
la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato detta sentenza sulla base di cinque motivi;
ha resistito con controricorso l’ ufficio;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto insussistente l’eccepita illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato per difetto di motivazione;
2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, lett. a) della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore sia da ricondurre a tale previsione normativa, trascurando di considerare che la portata della lett. a) dell’art. 8 citato è circoscritta alle ipotesi in cui si configura un trasferimento o costituzione di diritti reali su immobili o automobili o unità da diporto;
3. con il terzo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, lett. g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, in quanto i giudici territoriali non solo non avevano considerato che questa era la sola norma regolatrice del caso concreto, ma, sull’errato presupposto che il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore aveva effetti immediatamente traslativi, aveva inteso creare una distinzione nella tassazione (ai fini dell’imposta di registro) delle sentenze di omologazione a seconda dei loro effetti, distinzione tuttavia non prevista da alcuna norma di legge;
4. con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, in combinato disposto con l’art. 21, co. 2 del medesimo decreto, nella parte in cui il giudice d’appello, condividendo la tesi dell’ ufficio circa gli effetti immediatamente traslativi del decreto di omologa per cui è causa e il suo collocamento all’interno della lett. a) dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, ha considerato legittimo l’atto impugnato che ha applicato l’imposta di registro in misura proporzionale;
5. con il quinto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, terzo comma del TUR, nella parte in cui il Giudice di
secondo grado ha ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta di registro del 3% sull’ammontare del debito accollato da RAGIONE_SOCIALE, trascurando che la norma richiamata conferma la chiara volontà del legislatore di non assoggettare ad imposizione gli atti di accollo del debito, anche e soprattutto in ragione del fatto che gli stessi, di per sé, non sono in grado di manifestare alcuna capacità contributiva;
il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
il primo motivo è da ritenere inammissibile e, comunque, infondato;
7.1. parte ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di inidoneità della motivazione dell’avviso che pure non indicava la norma di legge a titolo dell’imposizione né specificava in modo adeguato il quantum dell’ imposizione;
7.2. la censura appare inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.; va dato seguito, invero, al principio di diritto secondo il quale «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013);
7.3. tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione non essendo
stata affatto riportata per estratto nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato;
7.4. il motivo è, comunque, da ritenere infondato. Occorre premettere che l’indicazione della norma di legge non è requisito indefettibile della motivazione dell’atto impositivo, ove questo espliciti presupposti di fatto idonei a legittimare la pretesa tributaria (Cass. 3257/2002 Rv. 553397, Cass. 28968/2008 Rv. 605824). Va pure ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968), l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem , ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica. Con particolare riferimento all’imposta di registro si è precisato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore senza necessità di esplicitare gli
elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2bis , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del dovere di allegazione delle informazioni utilizzate, ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’ avviso di accertamento. (Vedi Cass. n. 22148 del 2017; Cass. n. 25153 del 2013; Cass. n. 14027 del 2012). Per contenuto essenziale si intende, poi, l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione del provvedimento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017);
7.5. nel caso in esame è la stessa parte ricorrente ad affermare (vedi pag. 3 del ricorso) che l’ amministrazione finanziaria ha richiesto ‘l’ imposta proporzionale di registro in misura pari al 3% sull’ ammontare del debito accollato dal terzo assuntore’ in relazione alla sentenza civile n. 3172/2010, risultando evidente che il contenuto dell’ atto impositivo era, quindi, chiaro e che la società contribuente è stata posta nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa;
7.6. occorre, del resto, ricordare che è consolidato il giurisprudenza l’ orientamento secondo cui ‘In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia
dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente’ (vedi , per tutte, Cass.n. 11283/22) e, in generale, che l’avviso su provvedimento giudiziario deve ritenersi adeguatamente motivato – essendo stato il contribuente parte nel procedimento -allorquando esso contenga ‘una chiara e precisa indicazione dell’atto giudiziario, delle parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il calcolo dell’imposta di registro’ ( ex plurimis , Cass.n. 30084/21);
8. prima di procedere all’ esame degli ulteriori motivi di ricorso appare opportuno richiamare le regole ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
8.1. va premesso che, in effetti, un precedente di legittimità diffusamente argomentato giustificava la tassazione fissa in base al «criterio nominalistico» riveniente dall’art. 8 lett. g), cioè per il generico e nominale riferimento di questa disposizione agli atti «di omologazione» (Cass. 11585/2007 Rv. 598633), ma detto precedente concerne un concordato senza immediato effetto traslativo (un concordato con garanzia), del quale, pertanto, la Corte ha dovuto constatare l’estraneità alla previsione dell’art. 8 lett. a). Interpretando il criterio nominalistico quale criterio in senso residuale, ovvero facendone applicazione solo qualora all’atto nominato come «omologazione» non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili, ben può ritenersi che il richiamato precedente ha posto le basi per escludere dall’ ambito applicativo di quel criterio la fattispecie odierna, appunto perché caratterizzata da effetti traslativi propri, in linea, d’altronde, col principio generale che àncora l’imposizione di registro agli «effetti» dell’atto, piuttosto che al relativo «titolo» (art. 20 d.P.R. 131/1986, pur dopo la modifica di cui alla L. 205/2017);
8.2. viene, dunque, in rilievo la disposizione di cui all’art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a fronte di un effetto legale tipico dell’omologazione di concordato fallimentare con terzo assuntore,
che è necessariamente collegato e contestuale alla cessione dei beni, disposizione, questa, della quale la Corte ha già fatto applicazione con riferimento all’accollo cumulativo ex lege di cui all’art. 2560 cod. civ. (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2008, n. 12215; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22223; Cass., Sez. 6^-5, 31 ottobre 2016, n. 22099; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2017, n. 10 8786), ovvero in tema di conferimento di azienda (Cass., Sez. 1^, 28 marzo 1996, n. 2849);
8.3. in linea di principio è pacifico che, nel concordato con terzo assuntore, il terzo acquista i beni fallimentari già con l’omologa del concordato stesso, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2010, n. 4863; Cass., sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 3 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925). A tale riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte via via consolidatasi, in tema d’imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in ragione degli effetti ‘immediatamente traslativi’ del provvedimento con il quale i l terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza decisiva il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nell’art. 8, lett. g), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925). Invero, come già questa
Corte ha avuto modo di chiarire in passato in analoga vicenda (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925), proprio in ragione della dedotta connessione tra beni ceduti al terzo assuntore ed accollo dei debiti del fallimento, nella fattispecie deve trovare diretta applicazione la diversa disposizione di cui all’art. 21, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla cui stregua (come già secondo il testo speculare dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, come modificato dall’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 1984 n. 6): «Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni». Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concordato fallimentare (art. 124 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) non ha natura contrattuale, posto che i relativi effetti, anche traslativi (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2010, n. 4863; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643), non derivano dalla convenzione delle parti, ma dalla legge, che attribuisce alla omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti (Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 1984, n. 455 – vedasi, altresì,: Cass., Sez. 1^, 17 marzo 2004, n. 5391; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2019, n. 18125) e tanto che la stessa disciplina della risoluzione del concordato prescinde dall’accertamento della non imputabilità della causa, il cui esame «è precluso dai limitati poteri spettanti al tribunale, il quale, non avendo altro compito che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito o meno nei termini e con le modalità stabiliti dalla sentenza di omologazione, non gode di alcun margine di discrezionalità nella valutazione della gravità e dell’imputabilità dell’inadempimento» (Cass., Sez. 1^, 10 gennaio 1996, n. 157; Cass., Sez. 1^, 27 dicembre 1996, n. 11503; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2017, n. 19604). Nel concordato fallimentare, che costituisce modalità di chiusura del fallimento alternativa alla
procedura fallimentare con l’apertura di una fase sostitutiva della liquidazione fallimentare cui si correla la permanenza degli organi fallimentari, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato medesimo, o l’eventualità della sua risoluzione od annullamento (Cass., Sez. 1^, 21 luglio 2011, n. 16040; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2013, n. 11027), gli obblighi del terzo assuntore corrispondano o meno (per espressa previsione recepita nella omologazione del concordato) ai soli crediti ammessi al passivo non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti (art. 43, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), in quanto l’assunzione di detti debiti costituisce effetto legale naturale, ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari), i debiti in questione, piuttosto, concorrendo a diminuire intrinsecamente lo stesso valore dei beni trasferiti; e, del resto, la stessa ricorrente, come anticipato, evoca la necessaria connessione tra distinte disposizioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ove, dunque, con il termine «disposizione» la norma intende riferirsi al concetto di negozio giuridico (o di provvedimento) e, quindi, non a quello di obbligazione e tanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2004, n. 10789; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2014, n. 19245; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21713 – vedasi anche, con riferimento al previgente art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634: Cass., 19 novembre 1987, n. 8508);
8.4. alla luce della natura dell’accollo del debito e a chiarimento dei precedenti di legittimità (Cass. n. 13352/2020; Cass.n.34249/2021;
Cass. n. 11925/2021; Cass. n. 27669/2021; Cass. n. 34249/2021;
Cass. n. 4009/2021; Cass. n. 40913/2021; Cass. n. 13352/2022;
Cass. n. 27086/2022; Cass. n.13352/2022; Cass. n. 141239/2022),
occorre puntualizzare che al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, con l’applicazione, così, dell’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre il contestuale accollo dei debiti – collegato a detta cessione dei beni fallimentari -è esclusa dalla tassazione ex art. 21 comma 3, cit.;
8.5. in definitiva, si ritiene di dare continuità al principio per cui, al concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con commisurazione dell’imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con l’esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato al trasferimento dei beni fallimentari (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925; vedi, anche, da ultimo, fra le altre, quanto diffusamente argomentato dalla Cassazione con la pronunzia n. 29904/2023 emessa fra le medesime parti in relazione ad identica questione);
9. ciò posto, il ricorso merita accoglimento limitatamente alla esatta individuazione -in diritto -della base imponibile, questione affrontata con il quarto motivo, risultando gli ulteriori motivi privi di fondamento alla luce dei principi di diritto sopra richiamati. Ne segue, in parziale accoglimento del ricorso (quinto motivo), la cassazione in parte qua della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia che riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi indicati. Il giudice di rinvio deciderà anche delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data