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Accise gasolio commerciale: no bonus per filtri FAP

Un’azienda di trasporti ha richiesto il rimborso delle accise gasolio commerciale per i suoi autobus, originariamente omologati Euro 2 ma successivamente dotati di filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per l’accesso all’agevolazione fiscale fa fede la categoria di omologazione originaria del veicolo. L’installazione successiva di un FAP, pur migliorando le emissioni di particolato, non modifica la classificazione complessiva del mezzo ai fini del beneficio fiscale, che rimane quindi escluso.

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Pubblicato il 2 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Accise Gasolio Commerciale e Veicoli Euro 2: Il Filtro FAP non Basta per il Rimborso

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo originariamente omologato Euro 2 è sufficiente per ottenere il rimborso sulle accise gasolio commerciale? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha risposto negativamente, fornendo un chiarimento decisivo per le aziende del settore trasporti. La Corte ha stabilito che, ai fini dell’agevolazione fiscale, conta la categoria ambientale assegnata al momento della prima omologazione, non le modifiche tecniche successive.

I Fatti di Causa: Un Tentativo di “Upgrade” Fiscale

Il caso nasce dal ricorso di un’importante società di trasporto pubblico locale. L’azienda aveva in flotta diversi veicoli alimentati a gasolio, omologati in origine come “Euro 2”. In un secondo momento, e prima dell’anno d’imposta in questione, la società aveva installato su questi mezzi dei filtri antiparticolato (FAP), ottenendo un aggiornamento della carta di circolazione che li riclassificava come “Euro 3” o “Euro 5” per quanto riguarda le emissioni inquinanti.

Sulla base di questo “upgrade” ambientale, l’azienda ha richiesto all’Agenzia delle Dogane il rimborso di oltre 45.000 Euro a titolo di credito d’imposta sulle accise versate per il gasolio consumato nel primo trimestre 2019. L’Agenzia, tuttavia, ha respinto la richiesta, sostenendo che i veicoli rientravano ancora nella preclusione normativa che esclude dall’agevolazione i mezzi di categoria Euro 2 o inferiore. Da qui è nato un contenzioso che, dopo due gradi di giudizio con esiti opposti, è giunto all’esame della Corte di Cassazione.

L’Analisi della Corte sulle Accise Gasolio Commerciale

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la legittimità del diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti fondamentali: l’interpretazione della normativa nazionale e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.

La Rilevanza dell’Omologazione Originaria

Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui le agevolazioni fiscali, avendo natura eccezionale, devono essere interpretate in modo restrittivo. La normativa di riferimento (L. n. 208/2015 e D.Lgs. n. 504/1995) esclude dal beneficio i veicoli “di categoria Euro 2 o inferiore”. Secondo la Corte, questa dicitura si riferisce in modo inequivocabile alla categoria assegnata al veicolo al momento della sua prima omologazione.

L’installazione successiva di un FAP non è sufficiente a modificare questa classificazione ai fini fiscali. Sebbene tale dispositivo riduca le emissioni di particolato, non altera le altre caratteristiche ambientali del motore, che sono quelle che hanno determinato la classificazione originaria. La stessa annotazione sulla carta di circolazione, spesso, chiarisce che la nuova classificazione è valida “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato”, non comportando una completa equiparazione a un veicolo nativo Euro 3 o Euro 5.

La Compatibilità con la Normativa Europea

L’azienda ricorrente sosteneva che la normativa nazionale fosse in contrasto con la Direttiva Europea 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici. Anche questa argomentazione è stata respinta. La Corte ha ricordato che la direttiva fissa dei principi e dei livelli minimi di tassazione, ma lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per definire le proprie politiche fiscali, anche in relazione a obiettivi ambientali.

La scelta del legislatore italiano di escludere dal beneficio i veicoli più vecchi e inquinanti, incentivando così il rinnovo del parco circolante, è una legittima decisione di politica economica e ambientale, pienamente compatibile con il quadro normativo europeo. La direttiva non impone di estendere il beneficio a tutti i veicoli indiscriminatamente, ma consente agli Stati di subordinare l’agevolazione a requisiti specifici, come una classe ambientale di omologazione più elevata.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha motivato il rigetto del ricorso basandosi su una giurisprudenza consolidata. Le norme agevolative in materia fiscale non consentono un’interpretazione estensiva o analogica. La “categoria Euro” di un veicolo è una classificazione complessa, definita al momento dell’omologazione sulla base di una serie di parametri ambientali e tecnici. L’intervento su un solo parametro, come le emissioni di particolato, non può alterare la classificazione generale del mezzo ai fini di un beneficio fiscale specifico. L’obiettivo della legge è premiare i veicoli che sono stati progettati e costruiti fin dall’origine con standard ambientali più elevati, non quelli che vengono adeguati in un secondo momento.

Conclusioni

Questa ordinanza della Cassazione rappresenta un punto fermo per le aziende del settore trasporti. L’investimento in dispositivi per ridurre le emissioni su veicoli datati, sebbene lodevole dal punto di vista ambientale e necessario per rispettare eventuali limiti alla circolazione, non dà automaticamente diritto ad agevolazioni fiscali come il rimborso delle accise gasolio commerciale. Le imprese devono essere consapevoli che, per la normativa attuale, il fattore determinante per l’accesso al credito d’imposta è e rimane la categoria Euro assegnata al veicolo al momento della sua prima immatricolazione.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 lo rende idoneo al rimborso delle accise sul gasolio commerciale?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini del beneficio fiscale conta la categoria Euro di omologazione originaria del veicolo, non le modifiche tecniche apportate successivamente.

Perché la modifica sul libretto di circolazione non è sufficiente per ottenere il bonus fiscale?
Perché l’annotazione sul libretto specifica che la nuova classificazione (ad esempio, a Euro 5) è valida “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato” e non modifica la classificazione complessiva del veicolo ai fini fiscali, che rimane quella originaria.

La normativa italiana che esclude i veicoli Euro 2 dal rimborso è in contrasto con le direttive europee?
No. Secondo la Corte, la Direttiva europea 2003/96/CE concede agli Stati membri un margine di discrezionalità per definire le proprie politiche. L’esclusione dei veicoli più inquinanti dal beneficio è una scelta politica legittima dello Stato italiano per perseguire obiettivi ambientali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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