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Accise gasolio autotrazione: no rimborso per Euro 2

Una società di trasporti si è vista negare il rimborso delle accise gasolio autotrazione per i suoi veicoli Euro 2, sebbene dotati di filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che per l’agevolazione fiscale conta la categoria di omologazione originale del veicolo e non la successiva miglioria ambientale. La normativa nazionale, che esclude i veicoli più inquinanti dal beneficio, è stata ritenuta conforme al diritto europeo.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Accise Gasolio Autotrazione: l’Omologazione Vince sul FAP

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 non è sufficiente per ottenere il rimborso delle accise gasolio autotrazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: ai fini delle agevolazioni fiscali, ciò che conta è la categoria di omologazione originale del veicolo, non le successive modifiche volte a ridurne l’impatto ambientale. Questa decisione chiarisce i limiti del beneficio fiscale e conferma la legittimità della scelta del legislatore italiano di incentivare il rinnovo del parco veicoli piuttosto che il semplice aggiornamento di mezzi datati.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso

Una società di trasporti aveva richiesto all’Amministrazione Finanziaria il rimborso delle maggiori accise versate sul gasolio utilizzato per i propri autobus. Questi veicoli, originariamente omologati come Euro 2, erano stati dotati di filtri antiparticolato (FAP) per limitare le emissioni inquinanti e poter circolare nelle zone urbane. Secondo la società, tale modifica rendeva i mezzi equivalenti a categorie superiori (Euro 3 o Euro 5), dando così diritto all’agevolazione fiscale prevista per il cosiddetto “gasolio commerciale”.

La richiesta è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno negato il rimborso, portando la società a presentare ricorso in Cassazione.

L’Analisi della Corte sulle Accise Gasolio Autotrazione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso della società, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi: la prevalenza della categoria di omologazione originaria e la discrezionalità concessa agli Stati membri dalla normativa europea.

La Rilevanza dell’Omologazione Originaria

Il punto centrale della decisione è che il beneficio fiscale non è legato alle emissioni effettive del veicolo in un dato momento, ma alla sua classificazione al momento dell’immissione in commercio. La categoria “Euro” non misura solo il livello di particolato, ma rappresenta lo stato tecnologico e scientifico complessivo del mezzo al momento della sua omologazione. L’installazione di un FAP migliora un singolo aspetto (le emissioni di particolato), ma non trasforma un veicolo Euro 2 in un Euro 5, poiché non ne modifica la tecnologia motoristica, la sicurezza e gli altri parametri costruttivi originari.

La Discrezionalità dello Stato Membro secondo la Normativa UE

La società ricorrente sosteneva che la normativa italiana, escludendo i veicoli Euro 2 dal beneficio, fosse in contrasto con la Direttiva europea 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici. La Cassazione, in linea con la giurisprudenza consolidata sia nazionale che europea (inclusa una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), ha respinto questa tesi. La Direttiva europea stabilisce dei livelli minimi di tassazione, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per definire le proprie politiche fiscali, purché non violino tali minimi. L’Italia, scegliendo di escludere i veicoli Euro 2 o inferiori dall’agevolazione, ha esercitato legittimamente questa facoltà con un obiettivo preciso: incentivare le aziende ad acquistare mezzi di nuova generazione, più sicuri ed efficienti, piuttosto che limitarsi a modificare quelli vecchi.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha motivato il rigetto del ricorso affermando che l’interpretazione corretta delle norme nazionali (in particolare, la Legge 208/2015 e l’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995) collega in modo inequivocabile l’agevolazione fiscale alla categoria Euro di omologazione. Un intervento successivo come l’installazione di un FAP non è sufficiente a modificare questa classificazione originaria ai fini del beneficio. L’intento del legislatore era quello di promuovere un rinnovo strutturale del parco mezzi destinato al trasporto pubblico, una finalità che sarebbe vanificata se si consentisse di accedere agli stessi benefici semplicemente aggiornando veicoli obsoleti. Inoltre, è stato chiarito che la normativa europea non impone un’interpretazione estensiva della nozione di “gasolio commerciale” e non obbliga gli Stati ad estendere indiscriminatamente l’agevolazione a tutti i veicoli.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: per beneficiare delle agevolazioni sulle accise gasolio autotrazione, le imprese devono fare riferimento alla carta di circolazione, dove è indicata la categoria di omologazione originale del veicolo. Le modifiche tecniche successive, per quanto lodevoli dal punto di vista ambientale, non hanno rilevanza fiscale. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per le aziende del settore trasporti, che devono orientare i propri investimenti verso l’acquisto di veicoli nuovi e conformi alle più recenti normative ambientali, piuttosto che sperare in un riconoscimento fiscale per l’adeguamento di mezzi datati.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 dà diritto al rimborso delle accise sul gasolio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’installazione di un FAP non modifica la categoria di omologazione originale del veicolo, che è l’unico criterio valido per accedere all’agevolazione fiscale sul gasolio per autotrazione.

La normativa italiana che esclude i veicoli Euro 2 dal beneficio fiscale è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea?
No. La Corte ha stabilito che la normativa italiana è conforme al diritto UE. La Direttiva 2003/96/CE concede agli Stati membri la facoltà di stabilire politiche fiscali differenziate, e la scelta di escludere i veicoli più vecchi per incentivare il rinnovo del parco circolante rientra in questa discrezionalità.

Ai fini del beneficio sulle accise, conta di più l’omologazione originale del veicolo o le sue emissioni effettive dopo le modifiche?
Conta esclusivamente la categoria di omologazione originale. La classificazione “Euro” attribuita al momento dell’immissione in commercio del veicolo è il fattore determinante, in quanto riflette il complessivo stato tecnologico e costruttivo del mezzo, non solo un singolo parametro di emissione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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