Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14832/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4695/07/19 depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4695/07/19 del 22/11/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE)
avverso la sentenza n. 592/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di tre avvisi di pagamento per accise relative agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013 e dei conseguenti atti di irrogazione sanzioni.
1.1. La CTR accoglieva l’appello proposto RAGIONE_SOCIALE evidenziando che la legge prevedeva che le accise andassero corrisposte al momento della fornitura ai consumatori finali, fornitura che veniva dettagliata nell’ambito della fattura. Era, dunque, corretto il riferimento che l’Ufficio aveva fatto alla fatturazione piuttosto che all’immissione in consumo del gas naturale.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il momento di esigibilità dell’imposta non sia quello della fornitura al consumatore finale (cd. criterio di competenza), ma quello della fatturazione (cd. criterio di cassa).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi su alcuni rilievi della società contribuente, concernenti la mancata considerazione dei conguagli e la mancata considerazione del quadro H della dichiarazione.
Il primo motivo, che attiene al criterio da seguire per il versamento RAGIONE_SOCIALE accise, è infondato.
2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10684 del 05/05/2020, in motivazione), la struttura dell’accisa è particolare, in ragione della esistenza di una « sfasatura tra il fatto generatore dell’obbligazione tributaria e la condizione di esigibilità, ossia l’immissione al consumo ».
2.1.1. Tale sfasatura viene delineata con chiarezza dall’art. 2 del TUA « che, al comma 1, stabilisce quando l’obbligazione tributaria sorge, ossia al momento della fabbricazione o dell’importazione; al comma 2, sancisce quando, in concreto, sono esigibili i diritti di accisa, ossia ‘all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato’; e, al comma 3, aggiunge che ‘L’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione’ ».
2.1.2. « A regolare la sfasatura interviene l’art. 1, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 504/95, là dove definisce ‘sospensivo’ il regime applicabile nella fase intercorrente dal momento in cui si è realizzato il presupposto impositivo sino a quello in cui si verifica la condizione di esigibilità del tributo. Il consumo, quindi, rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato), ai fini dell’esigibilità di un’obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione (o dell’importazione) ».
2.1.3. Ne deriva che « il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo ».
2.2. Ciò premesso in termini generali, con specifico riferimento al gas naturale, oggetto del presente giudizio, l’art. 26, primo comma, del TUA, nella formulazione applicabile ratione temporis , afferma che «Il gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio».
2.2.1. Il successivo comma 7 chiarisce che «Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; (…)». Al comma 13 viene poi precisato che l’accertamento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali.
2.2.2. Ciò significa che, per il gas naturale, il momento dell’immissione in consumo coincide con quello della cessione al consumatore finale, mentre « le cessioni intermedie, ossia le operazioni commerciali intervenute tra la cessione da parte del fornitore ad un operatore e l’acquisto ultimo da parte del consumatore finale, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, sono sottratte alla pretesa impositiva, avendo mera rilevanza privatistica » (Cass. n. 7183 del 10/03/2023, pronunciata in tema di energia elettrica, ma con principio avente valenza generale).
2.2.3. Quanto al momento in cui le accise sul gas naturale divengono esigibili, non è dubbio che la legge privilegi il criterio della fatturazione rispetto a quello della effettiva immissione al consumo, come evidenziato da Cass. n. 34086 del 19/12/2019, che fa riferimento ai consumi fatturati (conf. Cass. n. 19354 del 17/09/2020), ricavando il criterio dalla espressa previsione dell’art. 26, comma 7, del TUA («Sono obbligati al pagamento
dell’imposta (…): a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali (…)»).
2.3. Applicando i sopramenzionati principi di diritto al caso di specie, deve dunque concludersi per la correttezza della soluzione accolta dalla CTR, la quale ha ritenuto legittimo il riferimento dell’avviso di pagamento alla fatturazione come momento di esigibilità dell’imposta.
2.4. Non è dubbio che anche il criterio dell’effettivo consumo sia sostanzialmente equivalente a quello della fatturazione, come sostenuto dalla ricorrente; tuttavia, l’adozione di un criterio diverso da quello previsto dalla legge avrebbe dovuto essere preventivamente comunicato ad RAGIONE_SOCIALE perché determina RAGIONE_SOCIALE differenze di consumo di cui l’Erario deve essere messo a debita conoscenza.
Anche il secondo motivo, con il quale si contesta omessa pronuncia, è infondato.
3.1. La CTR ha espressamente affermato che gli ulteriori rilievi proposti dalla ricorrente (e quindi anche quelli involgenti i conguagli e il quadro H della dichiarazione) devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del motivo di appello proposto da ADM e specificamente esaminato. Ne consegue che la sentenza impugnata ha tenuto conto di detti rilievi, implicitamente rigettandoli in quanto ritenuti incompatibili con la decisione finale.
3.2. Tale statuizione non integra, dunque, un’omessa pronuncia, configurabile solo allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. n. 12652 del 25/06/2020; Cass. n. 2334 del 03/02/2020; Cass. n. 18832 del 02/07/2021), ma la pronuncia del giudice di appello si risolve nell’assorbimento, di cui la ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare la legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente
procedimento, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 180.471,62.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME