Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14821/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 4694/07/19, depositata il 22/11/2019.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4964/07/19 del 22/11/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 593/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di pagamento e del conseguente atto di irrogazione sanzioni per mancato versamento RAGIONE_SOCIALE accise sul gas naturale relative all’anno d’imposta 2010.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) il soggetto obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise era il produttore ovvero il distributore del gas naturale ai consumatori finali; b) le accise dovevano essere versate al momento dell’immissione in consumo, che coincide con la data della fatturazione al consumatore finale; c) nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato una dichiarazione non corrispondente alla quantità di gas naturale acquistato, senza giustificare il diverso consumo.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente: a) il fatto costituito dalla vendita, tramite il Punto di Scambio Virtuale (PSV), di 28.849.344 di metri cubi di gas in favore di RAGIONE_SOCIALE, operazione non soggetta ad accisa per insussistenza del presupposto oggettivo (immissione al consumo); b) il fatto costituito dalla relazione di parte, depositata dalla ricorrente, dalla quale si evince che i clienti di RAGIONE_SOCIALE
sarebbero per la quasi totalità soggetti che acquistano il gas per uso industriale, sicché non avrebbe comunque potuto essere applicata l’aliquota massima prevista per l’uso civile.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che le accise siano esigibili al momento della fatturazione e non già al momento dell’immissione al consumo; con la conseguenza che, in assenza di immissione al consumo, l’accisa non sarebbe dovuta.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno complessivamente disattesi.
2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10684 del 05/05/2020, in motivazione), la struttura dell’accisa è particolare, in ragione della esistenza di una « sfasatura tra il fatto generatore dell’obbligazione tributaria e la condizione di esigibilità, ossia l’immissione al consumo ».
2.1.1. Tale sfasatura viene delineata con chiarezza dall’art. 2 del TUA « che, al comma 1, stabilisce quando l’obbligazione tributaria sorge, ossia al momento della fabbricazione o dell’importazione; al comma 2, sancisce quando, in concreto, sono esigibili i diritti di accisa, ossia ‘all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato’; e, al comma 3, aggiunge che ‘L’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione’ ».
2.1.2. « A regolare la sfasatura interviene l’art. 1, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 504/95, là dove definisce ‘sospensivo’ il regime applicabile nella fase intercorrente dal momento in cui si è realizzato il presupposto impositivo sino a quello in cui si verifica la condizione di esigibilità del tributo. Il consumo, quindi, rileva esclusivamente come destinazione del
bene prodotto (o importato), ai fini dell’esigibilità di un’obbligazione tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione (o dell’importazione) ».
2.2. Ciò premesso in termini generali, con specifico riferimento al gas naturale, oggetto del presente giudizio, l’art. 26, primo comma, del TUA, nella formulazione applicabile ratione temporis , afferma che «Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio».
2.2.1. Il successivo comma 7 chiarisce che «Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; (…)». Al comma 13 viene poi precisato che l’accertamento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali.
2.2.2. Ciò significa che, per il gas naturale, il momento dell’immissione in consumo coincide con quello della cessione al consumatore finale, mentre « le cessioni intermedie, ossia le operazioni commerciali intervenute tra la cessione da parte del fornitore ad un operatore e l’acquisto ultimo da parte del consumatore finale, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, sono sottratte alla pretesa impositiva, avendo mera rilevanza privatistica » (Cass. n. 7183 del 10/03/2023, pronunciata in tema di energia elettrica, ma con principio avente valenza generale).
2.3. Orbene, preso atto della normativa in materia, la sentenza impugnata avvalora la presunzione di cessione emergente dall’avviso di pagamento -fondata sulla differenza tra le fatture di acquisto di gas e la quantità di gas ceduto indicata nella dichiarazione -in ragione del difetto di trasparenza della contabilità predisposta dalla società contribuente, inidonea a rendere agevole il controllo dell’Amministrazione doganale, e della mancata emissione RAGIONE_SOCIALE fatture nei confronti degli asseriti cessionari, senza preventiva comunicazione all’autorità competente.
2.4. La società contribuente, invece, sostiene l’erroneità dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione doganale in quanto il quantitativo di gas oggetto di contestazione e per il quale non sarebbero state versate le accise sarebbe stato ceduto ad altro grossista (RAGIONE_SOCIALE), come risulterebbe dalla registrazione nel libro giornale al 31/12/2010 e dall’attestazione di RAGIONE_SOCIALE (fatti il cui esame sarebbe stato omesso), sicché non si sarebbe verificata la condizione di esigibilità dell’imposta.
2.4.1. Inoltre, la CTR avrebbe, altresì, omesso l’esame della perizia di parte depositata da RAGIONE_SOCIALE, dalla quale risulterebbe che l’aliquota massima applicata dall’Amministrazione finanziaria non era corretta, in quanto non terrebbe conto che la stragrande maggioranza dei clienti di RAGIONE_SOCIALE sarebbero clienti che acquistano il gas per uso industriale.
2.5. Orbene, osserva questa Corte che nessuna violazione di legge è imputabile alla CTR, la quale -posto che il momento di esigibilità RAGIONE_SOCIALE accise coincide con la fatturazione al consumatore finale o con l’accertamento che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque con l’immissione in consumo (Cass. n. 10684 del 2020, cit.; conf. Cass. n. 15976 del 09/06/2021; Cass. n. 36917 del 16/12/2022) -ha legittimamente individuato il momento della immissione in consumo nel
momento di fatturazione al cliente finale (in questi termini Cass. n. 34086 del 19/12/2019).
2.5.1. Del resto, se è vero che il criterio dell’effettivo consumo sia sostanzialmente equivalente a quello legale della fatturazione, l’adozione di un criterio diverso da quello previsto dalla legge avrebbe dovuto essere preventivamente comunicato ad RAGIONE_SOCIALE perché determina RAGIONE_SOCIALE differenze di consumo di cui l’Erario deve essere messo preventivamente a conoscenza.
2.6. In applicazione del criterio della fatturazione, la CTR ha correttamente valorizzato l’avvenuta omessa fatturazione di rilevanti quantitativi di gas pacificamente acquistato da RAGIONE_SOCIALE: la presunzione di evasione derivante dalla differenza tra i quantitativi di gas acquistato e quelli oggetto di dichiarazione costituisce una presunzione del tutto legittima (Cass. n. 2229 del 30/01/2025). Gravava, dunque, sul contribuente l’onere di fornire la prova della cessione a terzi del gas in assenza di immissione al consumo; e tale prova, nella prospettazione della CTR, non è stata fornita, non risultando regolarmente fatturata, così come dovuto, la cessione a RAGIONE_SOCIALE (di qui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso).
2.7. Non è vero, pertanto, che il fatto della cessione ad altro grossista non sia stato esaminato dal giudice di appello, il quale ne ha dato atto nella parte in fatto della propria sentenza. Semplicemente, la CTR ha legittimamente valutato i fatti in maniera differente rispetto alla valutazione che vorrebbe accreditare la ricorrente; sicché il rilievo di cui al primo motivo tende a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo, inammissibile, della insufficiente motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
2.8. Va, infine, evidenziato, quanto all’aliquota applicata, che l’omessa valutazione di una perizia di parte -e, quindi, di un elemento istruttorio –
non può assurgere a fatto storico il cui esame è stato omesso (cfr. Cass. n. 34787 del 28/12/2024; Cass. n. 8584 del 16/03/2022; Cass. n. 12387 del 24/06/2020), come correttamente evidenziato sia dalla difesa erariale che dal Procuratore generale nella relazione scritta.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 7.947.165,20.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 23.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.
Il Presidente NOME COGNOME