Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30341 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Oggetto:Tributi
– accise su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7024 del ruolo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore EMAIL;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende , pec
;
-controricorrente;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 50/01/2020, depositata in data 21 agosto 2020, non notificata.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di pagamento con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane richiedeva al RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al 2013, il versamento RAGIONE_SOCIALE accise sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla medesima autoprodotta da fonti rinnovabili e poi fornita ai propri soci, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria di I grado di Trento n. 229/02/2018 che aveva accolto parzialmente il ricorso RAGIONE_SOCIALEa cooperativa.
Il giudice di appello, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) non poteva ritenersi che il singolo socio cooperatore fosse anch’esso ‘autoproduttore’ al pari RAGIONE_SOCIALEa società cooperativa in presenza di
contratti di utenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto il socio era un soggetto distinto dalla società, in alcuni casi un’impresa con propria partita Iva, che rimaneva legato al produttore da un rapporto essenzialmente contrattuale per conseguire i beni e i servizi offertigli; 2) la Commissione tributaria di I grado era incorsa in un vizio di ultrapetizione nel riconoscere il diritto del RAGIONE_SOCIALE al rimborso di quanto versato a titolo di accisa e interessi ‘in epoca successiva alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento’ atteso che dal ricorso introduttivo risultava chiaramente che l’istanza del RAGIONE_SOCIALE era diretta unicamente all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in questione;3) l’art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 aveva una natura innovativa e, dunque, non retroattiva, prevedendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995 ad un ‘ ipotesi nuova (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 Kw, consumata dai soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni); 4) non poteva configurarsi la denunciata violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento, atteso che la giurisprudenza di legittimità ne limitava la rilevanza soltanto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applic azione RAGIONE_SOCIALE sanzioni che, nella specie, non risultavano essere state irrogate.
Avverso la suddetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs n. 504/1992 (TUA)
nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in AVV_NOTAIO. Il ricorrente censura la statuizione impugnata perché il giudice di appello nell’affermare la differenza soggettiva tra socio e società cooperativa, aveva effettuato una «lettura estremamente restrittiva e formalistica RAGIONE_SOCIALEa norma di esenzione» che portava alla «negazione di ogni rilevanza e peculiarità RAGIONE_SOCIALEo schema causale tipico RAGIONE_SOCIALEa società cooperativa e RAGIONE_SOCIALEo scopo mutualistico, peraltro fondata anche sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 , comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 che aveva espressamente riconosciuto la qualifica di autoproduttore anche ai soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare nell’ordinanza n. 18863 del 2020, «la previsione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), decreto legislativo n. 504/1992, riconosce il diritto all’esenzione solo ai soggetti autoproduttori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé, mentre diversa è l’ipotesi, quale quella di specie, in cui il soggetto autoproduttore, cioè la società consortile, cede a titolo oneroso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autoprodotta: in questo caso, invero, il soggetto che autoproduce non coincide con il soggetto che la consuma; sicché, l’esenzione deve essere riconosciuta unicamente alla società consortile che produce l’RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la società consortile ceda l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vd. Cass. civ., 9 aprile 2014, n. 8293; Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23529), pena facili ed intuibili elusioni RAGIONE_SOCIALEa disposizione agevolativa».
2.2. Quanto alla nozione di ‘autoproduttore’ contenuta nell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stabilisce che, agli effetti del menzionato decreto, «Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso RAGIONE_SOCIALE società controllate, RAGIONE_SOCIALEa società controllante e RAGIONE_SOCIALE società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 4, numero 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
2.3. Orbene, richiamando ancora Cass. n. 18863 del 2020 (ma in termini, tra le più recenti, anche Cass. n. 20819 del 2020, Cass. n. 26142 del 2019 e Cass. n. 33592 del 2019), «va osservato che questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2008, n. 23529) ha precisato che non può influire sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il decreto legislativo n. 79/1999 finalizzato a regolare il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa; pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al citato decreto legislativo n. 79/1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento RAGIONE_SOCIALE accise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione; ad ulteriore supporto di tale argomento valgano le seguenti considerazioni: a) l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999
precisa che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la Direttiva n. 96/92/Ce sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il T.U. Accise, come modificato dal decreto legislativo n. 26 del 2007, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l’armonizzazione RAGIONE_SOCIALEa tassazione degli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoRAGIONE_SOCIALE di 11 cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise che hanno le officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per uso proprio ai sensi del T.U. Accise» (da ultimo, Cass., sez. 5, n. 15555 del 2023; sez. 5, Ordinanza n. 15549 del 2023).
2.4. Peraltro, a conferma RAGIONE_SOCIALEa tesi qui sostenuta è sufficiente osservare che l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione in esame anche alle cessioni di RAGIONE_SOCIALE prodotta dalla cooperativa ai propri soci è stata attuata dal Legislatore attraverso l’emanazione di una s pecifica disposizione, ovvero l’art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015, di chiara portata innovativa e, quindi, non applicabile retroattivamente, per come si dirà esaminando il secondo motivo.
3.Con il secondo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALE ‘Disp osizioni sulla legge in AVV_NOTAIO‘, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000. Il ricorrente censura la statuizione impugnata per avere il giudice di appello ritenuto la disposizione RAGIONE_SOCIALEa legge di Stabilità citata avere portata innovativa, come tale inapplicabile al caso in esame, e non interpretativa sebbene tale natura fosse desumibile dalla stessa lettera RAGIONE_SOCIALEa disposizione (‘si
applica anche’) postulando la specificazione enunciata l’esistenza di un interrogativo sulla portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma di esenzione. Un’interpretazione restrittiva, qual era quella suffragata dal giudice di appello, si poneva altresì in contrasto con il principio enunciato nell’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 dovendo essere i rapporti tra il contribuente e l’A mministrazione finanziaria improntati al principio RAGIONE_SOCIALEa leale collaborazione e buona fede.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Il comma 911 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che «il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».
3.3. Il successivo comma 999 prevede che «La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016». Ne consegue che, in mancanza di una espressa previsione di applicabilità retroattiva del comma 911, l’esenzione dall’accise alle cessioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa cooperativa ai propri si applica soltanto dall’anno d’imposta 2016. Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interpretativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un’espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa stessa, ma anche perché la norma in esame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, estendendo anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dalle accise, prima
chiaramente esclusa. Non è quindi suscettibile di applicazione retroattiva (così in Cass. n. 27628 del 2020; sull’irretroattività RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata anche la giurisprudenza sopra citata, Cass. n. 20819 del 2020, Cass. n. 18863 del 2020, Cass. n. 33592 del 2019 e Cass. n. 26142 del 2019).
3.4. Peraltro, anche con riguardo all’assunta violazione dei principi di buona fede e affidamento, ha peraltro fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «la tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta, deve essere valutata ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni» (così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all’esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni, si vedano ancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009; v. anche Cass. Sez. U., n. 23031 del 2007, in motivazione, par. 3; da ultimo, Cass., sez. 5, n. 15555 del 2023).
3.5. Orientamento, questo appena ricordato, che la Corte ha più volte confermato e ribadito proprio in relazione a fattispecie del tutto analoghe, nelle pronunce sopra citate (cfr. Cass. n. 20819 del 2020, Cass. n. 18863 del 2020, Cass. n. 33592 del 2019 e Cass. n. 26142 del 2019) alle cui ampie argomentazioni non può che rimandarsi.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese processuali compensate in quanto la decisione è stata assunta sulla base di pronunce giurisprudenziali successive o comunque coeve alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023