Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26013 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/10/2024
Oggetto: tributi -accise – IVA – base imponibile -importo forfetario nesso diretto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13012/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (C.F.
CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al controricorso. elettivamente domiciliata presso il loro studio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in INDIRIZZO -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2527/03/20, depositata in data 3 novembre 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, esercente in regime di concessione la gestione aeroportuale degli scali di Linate e Malpensa, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2012, 2013, 2014, 2015, con il quale si recuperava maggiore IVA quale effetto della ripresa a tassazione di accise sull’energia elettrica , già oggetto di recupero da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Dogane RAGIONE_SOCIALE Monopoli, per effetto dell’incremento della base imponibile. Nella specie, si era accertato che la società contribuente aveva ceduto una serie di servizi, comprensivi di energia elettrica, a terzi operanti nelle aree aeroportuali a titolo oneroso, cessione di energia che l’Ufficio riteneva integrativa della prestazione principale di locazione degli spazi aeroportuali, accise che l’Ufficio recuperava nella base imponibile IVA, oltre sanzioni.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CTR della Lombardia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la base imponibile ai fini IVA è comprensiva degli oneri e RAGIONE_SOCIALE spese, ma che in questa base imponibile non è stata ricompresa l’accisa sull’energia elettrica , non essendo l’imposta stata traslata sui cessionari, laddove la fattura conteneva l’addebito, assoggettato a IVA, della fruizione di diversi servizi aggiuntivi.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso, ove si ripropongono anche le questioni rimaste assorbite.
La causa, originariamente trattata davanti alla Sesta Sezione Civile, è stata rimessa alla Quinta Sezione Civile con ordinanza in data 7 aprile 2022.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le accise non siano entrate nella base imponibile IVA per il fatto che la società contribuente avesse addebitato un corrispettivo per servizi, comprensivi di oneri e spese, pari a un importo forfetario disancorato dall’addebito di retto RAGIONE_SOCIALE accise per energia elettrica. Osserva parte ricorrente che, secondo il diritto dell’Unione, sono assoggettate a IVA anche le imposte, essendo comprensiva di tutto quanto sia stato addebitato al committente, ancorché si tratti di accise. Osserva, inoltre, che tutti i corrispettivi in danaro che abbiano un nesso diretto con la cessione economica di un bene debbano essere assoggettati a IVA.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che la società contribuente avesse versato le accise come titolare di una unica utenza, laddove la stessa avrebbe dovuto indicare i quantitativi di energia elettrica ceduti, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate. Deduce il ricorrente che l’esame di detta circostanza avrebbe consentito di verificare che l’ accisa da versare era superiore a quella
dichiarata dalla società e che, per ciò solo, sarebbe stata traslata sui consumatori finali.
Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per omesso rispetto del principio di specificità, essendo il ricorso ancorato ai fatti e ai documenti di causa. Analogamente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, essendo oggetto del contendere la ripresa a IVA RAGIONE_SOCIALE maggiori accise e addizionali addebitate ai consumatori finali di energia, già locatari degli spazi aeroportuali.
Il primo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, la base imponibile IVA comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestRAGIONE_SOCIALE di servizi. A tal fine è necessario che la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata a titolo oneroso, ossia che esista un nesso diretto tra i beni o le prestRAGIONE_SOCIALE scambiati e che il valore del bene o della prestazione fornita in cambio possa essere espresso in denaro in termini di sinallagma (corrispettività, ovvero controvalore effettivo) tra prestazione resa e compenso ricevuto (CGUE, 4 luglio 2024, C-179/23, Credidam, punto 36; CGUE, 4 luglio 2024, RAGIONE_SOCIALE Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija , C-87/23, punto 26; CGUE, 8 maggio 2024, C-241/23, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, punto 23; CGUE, 15 aprile 2021, RAGIONE_SOCIALE, C -846/19, punto 36; CGUE, 30 marzo 2023, NOME O., C -612/21, punto 25; CGUE, 10 gennaio 2019, A, C -410/17, punti 31 e 35).
Si afferma che, per poter essere considerato quale controvalore effettivo del servizio prestato, il corrispettivo deve situarsi in proporzione ragionevole rispetto al servizio prestato, in quanto non deve retribuire solo parzialmente le prestRAGIONE_SOCIALE effettuate o da
effettuare al punto da interrompere il nesso diretto tra tali prestRAGIONE_SOCIALE e il corrispettivo (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, COGNOME, C -263/15, punto 49). Parimenti, non rileva ai fini della qualificazione dell’operazione come a titolo oneroso che un ‘ operazione economica venga svolta a un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo, e pertanto a un prezzo superiore o inferiore al normale prezzo di mercato. Una simile circostanza non è tale da incidere sul nesso diretto esistente tra le prestRAGIONE_SOCIALE di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati (CGUE, 12 maggio 2016, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C -520/14, punto 26 nonché giurisprudenza citata; CGUE, 15 aprile 2021, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, des RAGIONE_SOCIALE, C -846/19, punto 43) (CGUE, 21 dicembre 2023, TP, C-288/22, punto 34).
6. Analogamente, può sussistere un nesso diretto tra prestazione e attività svolta ove per i servizi prestati venga erogato un importo forfettario predeterminato e su una base annua (CGUE, C288/22, cit., punto 36; CGUE, 22 febbraio 2018, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, C-182/17, punto 37; CGUE 13 giugno 2019, IO, C-420/18, punto 25 ), a condizione che l’importo corrisposto forfetariamente corrisponda, per esempio su base mensile, ai servizi prestati (CGUE, 15 aprile 2021, EQ, C-846/19, punti 41, 55) e sempre che il livello del compenso sia determinato in anticipo, secondo criteri chiaramente individuati che ne garantiscano l’idoneità a coprire i servizi resi (CGUE, C-182/17, cit., punto 38; CGUE, 29 ottobre 2015, COGNOME, C -174/14, punto 38, CGUE, 2 giugno 2016, COGNOME, C -263/15, punti 45 e 46).
7. Per quanto attiene propriamente alle accise e alle addizionali provinciali il funzionamento dell’imposta è tale che, trattandosi di imposta monofase, il tributo è assolto solo dal produttore (Cass., Sez.
V, 23 agosto 2023, n. 33793; Cass., Sez. V, 9 agosto 2023, n. 24222; Cass., Sez. V, 21 novembre 2008, n. 27627), che colpisce una sola fase del processo produttivo, la rivalsa sul consumatore non è obbligatoria, ma facoltativa (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2020, n. 2810; Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 19975).
Coerentemente con questi principi questa Corte -come ha osservato il controricorrente -ha ritenuto che in tema d’IVA, le accise sull’energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all’Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest’ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2019, n. 26145). Pertanto, « solo nel caso in cui la rivalsa sia stata concretamente esercitata dal soggetto obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise nei confronti dell’Amministrazione doganale, dette imposte vengono a costituire parte del costo dell’energia elettrica fornita e, pertanto, rientrano nella base imponibile IVA. Se, invece, come nel caso di specie, le imprese cessionarie hanno corrisposto, per l’energia elettrica oggetto di fornitura, un prezzo non comprensivo RAGIONE_SOCIALE accise, per mancato esercizio del diritto di rivalsa da parte del fornitore, non può ragionevolmente sostenersi che l’ IVA debba riguardare anche le accise non traslate sul prezzo dell’energia e, dunque, non pagate dai consumatori finali» (Cass., n. 26145/2019).
Ciò posto, è accertato dal giudice di appello che la società contribuente non ha addebitato ai terzi cessionari, consumatori finali, alcun importo per accise , non essendovi prova che l’imposta fosse stata traslata sul consumatore finale e, quindi, senza che il corrispettivo fosse in alcun modo agganciato, secondo criteri predeterminati, alla
copertura del costo dell’accisa. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto, come correttamente indicato dal controricorrente, il giudice di appello ha implicitamente considerato tale circostanza in fatto, avendo il giudice di appello dato atto in narrativa che « le contestRAGIONE_SOCIALE contenute negli avvisi di accertamento riguardavano la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE aveva versato le accise come titolare id un’unica utenza » e avendo ritenuto che sulla base degli elementi acquisiti non vi fosse prova che il costo dell’accisa fosse stato ac collato ai cessionari di energia elettrica.
Ad ogni modo, come rileva parte controricorrente, la circostanza dedotta dal ricorrente non appare decisiva al fine di dedurre l’esistenza di un nesso diretto tra il pagamento dell’accisa da parte dei consumatori finali e l’addebito del relativo costo ai fini IVA e, per il vero, si dimostra sin anche controproducente. Se il presupposto della assoggettabilità a IVA della quota parte di accisa addebitata in rivalsa dal fornitore al consumatore finale dipende proprio dall’addebito di tali importi (corrispettivi aggiuntivi oltre alla erogazione di energia elettrica), ancorché ciò avvenga in modo forfetario ma proporzionalmente ai servizi prestati al consumatore finale di energia, deve presupporsi che il fornitore, per procedere all’addebito della accise al consumatore, riesca a misurare l’energia erogata ai singoli consumatori di energia. Ciò presuppone che il fornitore operi un monitoraggio RAGIONE_SOCIALE singole forniture in proporzione dell’utilizzo dei servizi prestati e, quindi, sia in grado di misurare l’energia erogata con singoli contatori; attività, invece, incompatibile con l’esistenza di un contatore unico, circostanza che si rivela non decisiva ai fini della prova della rivalsa RAGIONE_SOCIALE accise sul consumatore finale e della rivalsa in termini proporzionali dei servizi energetici erogati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024