Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3730 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3730 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12694/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliata presso l’avvocat a COGNOME NOME
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 5971/2016 depositata il 16/11/2016. Udite le conclusioni all’udienza pubblica del 16/10/2025 svolte: dal Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione dr. NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso ; dall’ Avvocatura dello Stato , con l’AVV_NOTAIO, riportandosi alla memoria depositata, associandosi alle conclusioni della Procura Generale della Corte di cassazione; dall ‘AVV_NOTAIO NOME per RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società contribuente) è titolare di un deposito autorizzato di alcool etilico con annesso opificio di denaturazione e condizionamento ed opera come stabilimento di produzione per la denaturazione di alcool etilico con denaturanti generali e speciali.
In data 26 marzo 2014, durante le operazioni di carico del serbatoio dell’impianto di denaturazione dell’alcool etilico, alla presenza di un funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si verificava la fuoriuscita di alcool etilico puro che si spargeva sulla pavimentazione del locale a causa di una valvola lasciata aperta da un dipendente della società.
Parte del prodotto veniva raccolto e recuperato (per un peso netto di Kg. 908, pari a l.i. 1.127,25 e a l.a. 1.084,41); altra parte (per
un peso di Kg. 1.552 a gradazione 96,2°, pari a l.i. 1926,75 e l.a. 1.853,53), invece, andava irrimediabilmente persa.
La società, con nota del 31 marzo 2014, chiedeva l’abbuono dell’accisa per l’alcool andato accidentalmente disperso.
RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 5 giugno 2014, denegava la richiesta di concessione dell’abbuono , posto che la perdita non era derivata da caso fortuito o da forza maggiore, ma dall’imprudenza e negligenza di un dipendente della società che aveva lasciato inavvertitamente aperta la valvola del serbatoio.
Con nota del 25 luglio 2014, la società presentava osservazioni con cui insisteva per il riconoscimento dell’abbuono dell’accisa , sull’assunto che essa non fosse esigibile poiché il prodotto era andato disperso, con la conseguente impossibilità della sua immissione in consumo.
L’Ufficio, disattese le osservazioni, in data 03/10/2014, emetteva avviso di pagamento per il complessivo importo di € 17.476,24, a sua volta impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso del contribuente, con provvedimento successivamente confermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con sentenza n. 5971/2016, depositata in data 16/11/2016.
Il giudice di seconde cure ha affermato che: « l’ordinamento prevede che per accordare il beneficio dell’abbuono richiesto che la dispersione dell’alcool sia avvenuta in modo irrimediabile e per caso fortuito o di forza maggiore. Il collegio ritiene che entrambe le circostanze risulta si siano verificate e in conseguenza la richiesta dell’abbuono dell’accisa debba trovare accoglimento poiché l’irrimediabilità della dispersione è ‘in re ipsa’ e che ‘il caso fortuito per la manovra errata di un dipendente debba essere inteso come il
contrario della volontarietà e riconducibile alla categoria dell’errore umano scusabile dell’uomo ».
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con un unico motivo.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12134/2022 pubblicata in data 18/07/2022, ha sospeso il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., rimettendo gli atti alla CGUE, affinché, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, si pronunciasse, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
«se, in primo luogo, la nozione di caso fortuito all’origine RAGIONE_SOCIALE perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell’art. 7, par. 4, della direttiva n. 2008/118/CE, debba o meno essere intesa, come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua , sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di controllo»
«se, inoltre, ai fini della esclusione di responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo, e in quali termini, la diligenza prestata nell’allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso»
«se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come l’art. 4, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, che equipara al caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave (dello stesso soggetto o di soggetti terzi) sia compatibile con la disciplina di cui all’art. 7, par. 4 , della direttiva n. 2008/118/CE, che non indica ulteriori condizioni, in ispecie afferenti la ‘colpa’ dell’autore del fatto o del soggetto attivo»
«se, infine, la previsione, pure contenuta nel citato art. 7, par. 4, « o in seguito all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE autorità competenti dello Stato membro » possa essere intesa come possibilità, per lo Stato membro,
di individuare una ulteriore categoria generale (la colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se tale locuzione non possa includere una clausola di questo genere, dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive».
Le questioni sono state decise dalla CGUE con sentenza del 18/04/2024 (C-509/22 RAGIONE_SOCIALE ).
La società contribuente, in data 13/06/2024, ha depositato ricorso in riassunzione ex art. 297 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 4 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico sulle Accise -TUA) per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto la condotta negligente del dipendente della società riconducibile alla nozione di caso fortuito e, in ogni caso, per aver ritenuto ‘non grave’ la colpa del dipendente, con conseguente esclusione della responsabilità della società. Ha in particolare dedotto, sul pun to, che, in relazione all’attività svolta -da considerare pericolosa attesa la natura altamente infiammabile del prodotto – occorreva fare riferimento, ai fini della determinazione della colpa, a standard obiettivi di adeguatezza e sicurezza dell’impianto secondo criteri tecnici.
In via preliminare, occorre richiamare quanto già evidenziato con l’ordinanza interlocutoria n. 12134 del 2022 di questa Corte in ordine
all’infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni di inammissibilità svolte dalla società contribuente, dovendosi ritenere ammissibile la doglianza dell’amministrazione finanziaria, posto che la statuizione del giudice d’appello, al contrario di quanto ritenuto dalla contribuente, non si è occupata del fatto generatore dell’accisa , ma si è limitata a valutare la sussistenza dei requisiti per l’abbuono dell’imposta . Inoltre, il motivo di ricorso censura l’interpretazione della nozione di caso fortuito (e forza maggiore) e, d unque, l’avvenuta inclusione in essa di comportamenti colpevoli della parte (o di terzi).
Ciò premesso, la norma posta a fondamento del motivo di ricorso, costituita dall’art. 4, comma 1, d.l.gs. 26 ottobre 1995 n. 504, nel testo vigente all’epoca dei fatti, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, dispone:
« In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore »
L’ intervento normativo del 2010, invero, non ha modificato la sostanza della precedente disciplina (secondo cui « In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore »); né la norma è stata sostanzialmente mutata a seguito del
più recente intervento di cui all’art. 1 del d.lgs. 5 novembre 2021 n. 180 (che ha stabilito: « In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore »).
Il caso di specie riguarda l’applicazione dell’abbuono previsto dall’art. 4 TUA cit. in relazione all’alcool disperso durante un’operazione di denaturazione.
La questione interpretativa che viene qui in rilievo riguarda l’equiparazione al caso fortuito e alla forza maggiore della perdita irrimediabile o della distruzione, totale o parziale, del prodotto imputabile a titolo di colpa non grave del soggetto obbligato.
6 . L’esame di tale questione, infatti, ha imposto la verifica circa la compatibilità dell’art. 4, comma 1, TUA con la disciplina unionale e, in particolare, con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE, secondo il quale: « La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sotto posti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo .».
Rispetto alla formulazione della disposizione appena riportata spicca nel diritto interno -e in particolare nel testo dell’art. 4, comma 1, TUA l’equiparazione al caso fortuito e alla forza maggiore della colpa non grave.
Proprio tale discontinuità lessicale -unitamente all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE nozioni di caso fortuito e forza maggiore -ha costituito oggetto RAGIONE_SOCIALE questioni oggetto di rinvio pregiudiziale ad opera di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 12214 del 2024.
Orbene, la Corte di giustizia, con la sentenza del 18/04/2024 (C509/22 RAGIONE_SOCIALE ) ha affermato che:
« 1) l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale RAGIONE_SOCIALE accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precau zioni del caso;
l ‘articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: affinché sia riconosciuta l’esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, e, dall’altro lato, che quest’u ltimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento;
l ‘articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell’ambito di un’ope razione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un’immissione in consumo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/118;
l ‘articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «in seguito all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa non costituisca un’immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave. »
Procedendo con ordine, a partire dai primi due punti della decisione della CGUE e, dunque, dall’equiparazione sancita dall’ultimo periodo dell’art. 4, comma 1, TUA tra la perdita o distruzione del prodotto in regime sospensivo imputabile a colpa non grave del soggetto obbligato a quella riconducibile al caso fortuito e alla forza maggiore, occorre richiamare quanto precisato da CGUE 18/04/2024.
8.1. Il giudice europeo -richiamando anche la propria giurisprudenza sull’art. 206, par. 1, del codice doganale (CGUE
18/05/2017, NOME COGNOME , C-154/16, § 50) – ha precisato, in particolare, che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che la nozione di « caso fortuito » deve essere intesa, al pari di quella di « forza maggiore », come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGUE, 18/04/2024, cit. § 55).
8.2. La nozione di «caso fortuito» è, quindi, caratterizzata al contempo da un elemento soggettivo ( costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento di cui trattasi, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi) e da un elemento oggettivo (relativo a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’interessato ). Il requisito soggettivo implica, da parte dell’operatore interessato (e quindi dal contribuente che richieda l’abbuono ex art. 4, comma 1, TUA), la prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro un tale rischio, elemento che presuppone: 1) un comportamento attivo continuo, orientato verso l’identificazione e la valutazione dei rischi potenziali; nonché 2) la capacità di adottare misure adeguate ed efficaci per prevenire il concretizzarsi di tali rischi.
Ne deriva che , nell’ipotesi in cui la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa rientri nella sfera di responsabilità del depositario autorizzato, non può ritenersi sussistere l’elemento oggettivo costitutivo del caso fortuito (CGUE, 18/04/2024, cit. §§ 57-58-59).
È significativo, sul punto, che secondo il giudice europeo tale ipotesi è da ravvisare nel caso -proprio oggetto di questo giudizio – in cui la perdita irrimediabile di un prodotto liquido sottoposto ad accisa sia causata da una fuoriuscita, a sua volta provocata dall’inavvertenza di
un dipendente che ha omesso di chiudere la valvola di un serbatoio al termine di un’operazione di travaso di tale liquido .
Non si è, quindi, in presenza di una circostanza anormale o estranea all’operatore la cui attività consiste nella denaturazione dell’alco ol etilico. Al contrario, tale perdita deve essere considerata come rientrante nella diretta sfera di responsabilità di tale operatore e conseguenza di una violazione del dovere di diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività, sicché, in tali circostanze, mancano tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo che caratterizzano la nozione di «cas o fortuito», ai sensi dell’art . 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE (v. CGUE 18/04/2024, § 60 e CGUE, 18/05/ 2017, cit. , § 63).
Pertanto, l’equiparazione della colpa non grave alle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore operata dall’art. 4, comma 1, TUA , contrasta con la disciplina dell’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE.
In altri termini, le nozioni di caso fortuito e forza maggiore, alla luce della giurisprudenza unionale, sono incompatibili con qualsiasi coefficiente colposo dell’obbligato, comportando la necessità che quest’ultimo adotti tutte le misure appropriate a prevenire la perdita o la distruzione del prodotto in regime di sospensione dall’accisa.
Occorre, quindi, affermare il seguente principio di diritto:
« In materia di accise, l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504 del 1996 -sia nel testo vigente ratione temporis che nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. 5 novembre 2021 n. 180 nella parte in cui, in caso di perdita irrimediabile o di distruzione parziale o totale del prodotto in regime sospensivo , riconosce l’abbuono dell’accisa anche nell’ipotesi di colpa non grave, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore, contrasta con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE e va disapplicato »
11. La decisione della CGUE, peraltro, pone all’attenzione di questa Corte (punto 3 e, in parte, 4 del dispositivo) una seconda rilevante questione, non sollevata nelle precedenti fasi del giudizio ma il cui esame è imprescindibile proprio alla luce della decisione del giudice europeo.
Va osservato, infatti, che la perdita del prodotto si è realizzata nel corso di un’attività di denaturazione dell’alcool .
12. La Corte di giustizia ha evidenziato che la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto, anche se addebitabili a una condotta colposa riconducibile alla sfera di responsabilità dell’operatore interessato, ove avvenute nell’ambito di un’operazione di denaturazione del prodotto non possono essere considerate come immissione in consumo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, par. 1 e 2, Dir. 2008/118/CE, sempreché le stesse siano avvenute in seguito all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE autorità competenti dello Stato membro, e siano ritenute soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti, conformemente all’art. 7, par. 4, comma 3, Dir. 2008/118/CE . (CGUE 18/04/2024, cit., § 70).
In questa ipotesi, infatti, sono le stesse caratteristiche del prodotto (alcool denaturato) che ostano a configurare una ipotesi di immissione in consumo posto che l’alcol denaturato è, in linea di principio, esente da accisa.
La natura colposa della condotta del contribuente, dunque, finisce con l’assumere carattere recessivo anche quando, per effetto della stessa, si sia realizzata la perdita irrimediabile del prodotto.
È fondamentale, peraltro, che l’evento si sia realizzato nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dall’autorità, poiché, in tal caso, deve ritenersi avvenuto a seguito de ll’autorizzazione dell’autorità competente.
In altri termini, il regime autorizzatorio implica che la perdita del prodotto in regime di sospensione non integri una immissione in consumo, essendo riconducibile all’ipotesi , espressamente contemplata dalla norma unionale di deroga alla regola generale di esigibilità dell’accisa dei prodotti distrutti o perduti, conformemente al criterio ermeneutico che vuole interpretate in modo restrittivo le disposizioni in materia di esenzioni (CGUE, 18/04/2024, cit. § 47).
12.1. Tale profilo, non oggetto di disamina nelle precedenti fasi del giudizio, impone la restituzione al giudice del merito per i necessari accertamenti.
Diviene dirimente, infatti, accertare se tale attività fosse stata o meno regolarmente autorizzata.
12.2. È comunque opportuno, per meglio orientare le verifiche in fatto, inquadrare l’ambito in cui esse devono attuarsi.
In particolare:
in base all’art. 1, comma 4, decreto 09/07/1996, n. 524 è previsto che chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all’ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio trenta giorni prima di iniziare l’attività ;
l ‘UTF, ricevuta tale denuncia, verifica gli impianti controllandone la conformità alle prescrizioni impartite dall’amministrazione finanziaria. Redige, quindi, apposito verbale in doppio originale, sottoscritto anche dal rappresentante della ditta;
uno di tali verbali è vistato dal dirigente dell’ufficio e contiene l’autorizzazione all’inizio dell’attività ed è consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all’altro esemplare della denuncia;
l ‘attività di denaturazione dell’alcool è, pertanto, soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’UTF regolarmente competente ;
– inoltre, in base all’art. 1, comma 5, decreto n. 524/1996 , almeno tre giorni prima dell’effettuazione RAGIONE_SOCIALE operazioni di denaturazione, deve essere presentata all’UTF (o alla dogana, a seconda della competenza) apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantità e la gradazione dello spirito da adulterare, nonché il giorno e l’ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE procedure stabilite dall’amministrazione finanziaria.
13. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
« In tema di accise, non costituisce immissione in consumo, né comporta la debenza dell’imposta, la perdita o la distruzione, totale o parziale , dell’alcool , che si realizzi nell’ambito di una operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta della parte »
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso va accolto, dal momento che la CTR ha ritenuto che la fuoriuscita di prodotto dal serbatoio in conseguenza di una valvola lasciata aperta da un dipendente integrasse la nozione di caso fortuito cui fa riferimento il primo periodo dell’art. 4, comma 1, TUA.
Tale attività è riconducibile alla sfera organizzativa del soggetto obbligato (e non a una causa esterna, anormale, imprevedibile e inevitabile), sicché si fuoriesce dalla nozione di caso fortuito, in ragione della mancanza del requisito oggettivo, necessario secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza unionale (v. supra, 8.2.).
Peraltro, in quanto operazione diretta alla denaturazione dell’alco ol, come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, il giudice del rinvio dovrà verificare la regolare presenza di tale autorizzazione (in conformità alle disposizioni regolamentari contenute nel decreto n. 524 del 1996), operando uno specifico accertamento, eventualmente anche alla luce della documentazione che si rendesse necessario valutare in relazione alla novità della questione.
In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione del presente provvedimento alla cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Così deciso in Roma, il 16/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME
La Consigliera est. NOME COGNOME