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Accisa Gasolio: No Rimborso per Euro 2 con FAP

Una società di trasporti ha richiesto il rimborso dell’accisa sul gasolio per i suoi veicoli Euro 2, sostenendo che l’installazione di filtri antiparticolato (FAP) li avesse riqualificati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che per l’agevolazione fiscale sull’accisa gasolio rileva la categoria di omologazione originale del veicolo e non le modifiche successive. La Corte ha inoltre confermato la compatibilità della normativa nazionale con le direttive europee in materia.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Accisa Gasolio e Veicoli Euro 2: l’Installazione del FAP non dà Diritto al Rimborso

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale per le aziende di autotrasporto riguardo al rimborso dell’accisa gasolio. L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo originariamente omologato come Euro 2 non è sufficiente per accedere all’agevolazione fiscale. La Corte ha stabilito che ciò che conta è la categoria di omologazione originale del veicolo, non la sua successiva riqualificazione ambientale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso

Una società di trasporti, dopo aver installato filtri antiparticolato (FAP) su alcuni dei suoi veicoli alimentati a gasolio e originariamente classificati come Euro 2, aveva richiesto il rimborso dell’accisa. L’azienda sosteneva che, grazie a questo intervento, i veicoli erano di fatto stati promossi a una categoria ecologica superiore (Euro 3 o Euro 5), rientrando così tra quelli ammessi al beneficio fiscale previsto per il “gasolio commerciale”.

Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane aveva negato il rimborso. La controversia è proseguita nei vari gradi di giudizio, dove sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione all’ente statale, portando la società a presentare ricorso in Cassazione.

L’Analisi della Corte sull’Accisa Gasolio e la Categoria del Veicolo

Il nucleo della questione ruotava attorno all’interpretazione della normativa nazionale che esclude dal credito d’imposta sull’accisa gasolio i “veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”. La società ricorrente riteneva che la “categoria” dovesse essere intesa in senso sostanziale, basandosi sulle emissioni effettive del veicolo dopo l’installazione del FAP.

La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato un principio consolidato: la categoria rilevante ai fini fiscali è quella attribuita al veicolo al momento della sua omologazione originale. Questa classificazione rappresenta lo stato tecnologico e scientifico complessivo del mezzo al momento della sua immissione sul mercato e non può essere modificata da interventi successivi, sebbene utili a ridurre l’inquinamento.

La Compatibilità tra Normativa Nazionale ed Europea

Un altro punto sollevato dalla ricorrente era il presunto contrasto tra la legge italiana e la Direttiva europea 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici. Secondo la società, la normativa nazionale restringeva illegittimamente la definizione europea di “gasolio commerciale”.

Anche su questo punto, la Corte ha dato torto all’azienda. I giudici hanno spiegato che la direttiva europea si limita a fissare livelli minimi di tassazione, lasciando agli Stati membri un’ampia discrezionalità nel definire le condizioni specifiche per l’applicazione di aliquote differenziate o agevolazioni. La scelta dell’Italia di escludere i veicoli più vecchi (Euro 2 e inferiori) dal beneficio rientra pienamente in questo margine di manovra. Tale scelta persegue un obiettivo legittimo: incentivare il rinnovo del parco veicoli con mezzi di nuova generazione, più efficienti e meno inquinanti nel loro complesso, e non solo per quanto riguarda il particolato.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara distinzione tra la classificazione ambientale ai fini della circolazione e la categoria di omologazione ai fini fiscali. L’installazione di un FAP può permettere a un veicolo di circolare in aree urbane con restrizioni, ma non ne altera la natura originaria agli occhi della normativa tributaria sull’accisa gasolio.

La Corte ha ribadito che la finalità della legge non è premiare il semplice miglioramento di un singolo aspetto inquinante, ma spingere le aziende a investire in veicoli moderni. Questi ultimi non solo hanno emissioni inferiori, ma presentano anche standard di sicurezza e tecnologia superiori. Pertanto, l’indicazione “veicoli di categoria Euro 2 o inferiore” deve essere letta in modo letterale, facendo riferimento esclusivo al dato dell’omologazione iniziale.

Le Conclusioni

La decisione della Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato e fornisce una guida chiara per le imprese del settore. L’agevolazione fiscale sull’accisa gasolio è strutturata per promuovere un rinnovamento strutturale del parco mezzi e non per supportare l’adeguamento parziale di veicoli datati. Per le aziende di trasporto, ciò significa che l’unico modo per accedere al credito d’imposta è utilizzare veicoli che siano stati omologati, fin dalla loro origine, in una categoria superiore a Euro 2.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 dà diritto al rimborso dell’accisa sul gasolio?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’agevolazione fiscale non si applica, perché la normativa fa riferimento alla categoria di omologazione originaria del veicolo (Euro 2), non alla sua classificazione ambientale successiva alla modifica.

La normativa italiana che esclude i veicoli Euro 2 dal beneficio sull’accisa gasolio è in contrasto con le direttive europee?
No. Secondo la Corte, la direttiva europea (2003/96/CE) fissa solo dei livelli minimi di tassazione e lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per definire condizioni specifiche, come escludere certe categorie di veicoli per incentivare il rinnovo del parco mezzi e tutelare l’ambiente.

Perché la legge considera la categoria di omologazione originale e non le emissioni effettive del veicolo dopo l’installazione del FAP?
La legge fa riferimento alla categoria di omologazione originale perché questa rappresenta lo stato tecnologico e scientifico complessivo del veicolo al momento della sua immissione in commercio. La finalità della norma non è solo ridurre le emissioni di particolato, ma incentivare l’acquisto di veicoli di nuova generazione, considerati più sicuri ed ecologici nel loro complesso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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