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Accisa gasolio: no rimborso con filtro FAP su Euro 2

Una società di trasporti ha richiesto il rimborso dell’accisa gasolio per i suoi veicoli Euro 2, sui quali aveva installato filtri antiparticolato (FAP) per ridurre le emissioni. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che l’esclusione dal beneficio fiscale per i veicoli ‘Euro 2 o inferiori’ si basa sulla categoria di omologazione originaria del mezzo. L’installazione successiva di un FAP non è sufficiente a modificare tale classificazione ai fini fiscali, poiché la legge mira a incentivare il rinnovo del parco veicoli e non la semplice modifica di quelli più datati.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Accisa gasolio: il filtro FAP su veicoli Euro 2 non garantisce il rimborso

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo datato è sufficiente per ottenere il rimborso sull’accisa gasolio? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara e definitiva, stabilendo un principio fondamentale per le aziende di autotrasporto. La decisione sottolinea che, ai fini delle agevolazioni fiscali, ciò che conta è la categoria di omologazione originaria del veicolo, non gli aggiornamenti successivi volti a ridurre l’impatto ambientale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso

Una società di trasporti aveva richiesto all’Agenzia delle Dogane il rimborso di una parte dell’accisa versata sul gasolio utilizzato per la sua flotta. La richiesta si basava su un presupposto specifico: l’azienda aveva equipaggiato i propri veicoli, originariamente omologati come Euro 2, con filtri antiparticolato (FAP). Secondo la società, questo intervento tecnico, migliorando le prestazioni ambientali dei mezzi, li rendeva di fatto assimilabili a categorie superiori (Euro 3 o Euro 5) e, di conseguenza, idonei a beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per il cosiddetto “gasolio commerciale”.

Il Percorso Giudiziario e la Questione di Diritto

Il contenzioso ha visto un esito altalenante nei primi due gradi di giudizio. Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione all’azienda, ma la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, aveva ribaltato la decisione, accogliendo le tesi dell’Agenzia delle Dogane. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a risolvere un dilemma cruciale: per l’applicazione del beneficio fiscale, prevale la classificazione formale del veicolo al momento della sua prima immatricolazione o la sua effettiva capacità di inquinare dopo l’installazione di dispositivi di aggiornamento?

La Decisione della Cassazione sull’accisa gasolio

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della società di trasporti, confermando la legittimità del diniego di rimborso. Il principio di diritto affermato è netto: l’agevolazione sull’accisa gasolio è esclusa per i “veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”, e tale categoria deve essere identificata esclusivamente sulla base dell’omologazione originaria del mezzo.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha basato la sua decisione su diverse argomentazioni chiave:
1. Interpretazione Letterale della Norma: La legge (prima la L. 208/2015 e poi l’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995) fa esplicito riferimento alla “categoria” del veicolo. Questa, secondo la giurisprudenza consolidata, è quella attribuita in sede di omologazione e rappresenta lo stato tecnologico e scientifico complessivo del mezzo al momento della sua commercializzazione. L’installazione di un FAP migliora solo un aspetto (le emissioni di particolato), ma non altera la classificazione originaria del veicolo.
2. Finalità della Legge: I giudici hanno evidenziato che lo scopo del legislatore non era semplicemente premiare la riduzione delle emissioni, ma incentivare attivamente il rinnovo del parco mezzi. Concedere l’agevolazione a veicoli vecchi, seppur aggiornati, sarebbe contrario a questa finalità, che mira a promuovere l’acquisto di veicoli di ultima generazione, più sicuri ed efficienti sotto ogni profilo.
3. Discrezionalità nel Diritto Europeo: Analizzando la Direttiva europea 2003/96/CE, la Corte ha chiarito che l’Unione Europea lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel definire i contorni delle agevolazioni fiscali. L’Italia, pertanto, ha legittimamente scelto di limitare il beneficio, escludendo i veicoli più obsoleti per perseguire una politica di svecchiamento del parco circolante.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Aziende di Trasporto

La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Le aziende di trasporto devono essere consapevoli che l’investimento in filtri FAP per i veicoli più datati, pur essendo una scelta lodevole dal punto di vista ambientale, non è sufficiente a garantire l’accesso ai benefici fiscali sul carburante. La normativa tributaria rimane ancorata a un criterio formale, quello dell’omologazione originaria. Per poter usufruire del credito d’imposta sull’accisa gasolio, è necessario utilizzare veicoli che siano nativamente classificati in una categoria superiore a Euro 2. Questa sentenza rafforza l’indirizzo politico-legislativo volto a spingere il settore verso una modernizzazione completa della flotta, piuttosto che verso soluzioni di adeguamento parziale.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 dà diritto al rimborso dell’accisa sul gasolio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il diritto all’agevolazione fiscale dipende dalla categoria di omologazione originaria del veicolo. L’installazione successiva di un FAP non modifica tale categoria ai fini del beneficio fiscale, che rimane escluso per i veicoli “Euro 2 o inferiori”.

Perché la categoria di omologazione originaria è più importante dell’effettiva riduzione delle emissioni?
La Corte ha stabilito che la norma fiscale si riferisce alla “categoria di omologazione originaria” perché questa rappresenta la condizione tecnologica e scientifica complessiva del veicolo al momento della sua immissione in commercio. La finalità della legge è incentivare il rinnovo del parco veicoli con mezzi di nuova generazione, non la semplice modifica di quelli più vecchi.

La normativa europea obbliga l’Italia a concedere l’agevolazione sull’accisa gasolio a tutti i veicoli commerciali?
No. La Direttiva europea 2003/96/CE concede agli Stati membri un margine di discrezionalità. Possono introdurre aliquote differenziate per il gasolio commerciale, ma hanno la facoltà di stabilire i requisiti per accedervi, come escludere determinate categorie di veicoli (in questo caso Euro 2 e inferiori), purché vengano rispettati i livelli minimi di tassazione comunitari.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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