Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 992 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 992 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8118 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 5223/05/2020, depositata in data 10 ottobre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 12605/11/2017 della Commissione Tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato il ricorso della detta società avverso l’atto di irrogazione di sanzioni n. 3068/RU emesso, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 504/92, a seguito di avviso di pagamento per recupero a tassazione dell’addizionale provinciale dell’accisa sull’energia elettrica per il periodo di imposta 2010;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 36 comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l’appello della contribuente: 1) da un lato, con una laconica motivazione per relationem ad altra sentenza della CTR della Sicilia, non identificata negli estremi, con cui, in riform della pronuncia della CTP di RAGIONE_SOCIALE n. 2459/01/2014, era stato confermato l’avviso di pagamento per il recupero a tassazione dell’addizionale provinciale, scaturente dallo stesso p.v.c., per gli ann di imposta 2006-2009 (prima ratio decidendi); 2) dall’altro, aderendo al giudizio espresso dal giudice di primo grado circa la legittimità dell’atto impositivo per svolgere la RAGIONE_SOCIALE fornitura a titolo oneroso d energia elettrica nei confronti di soggetti economici operanti nell’ambito dell’aerostazione, senza esplicitare le ragioni sottese a tale decisione, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive spiegate dalla contribuente nei gradi di merito (circa la gestione da parte della RAGIONE_SOCIALE, in virtù di una convenzione intervenuta con l’RAGIONE_SOCIALE e approvata dal RAGIONE_SOCIALE, di una impresa aeroportuale, quale RAGIONE_SOCIALE, con organizzazione dei servizi necessari a garantire il buon funzionamento dello scalo nel suo complesso, anche attraverso la somministrazione in favore degli operatori in subconcessione dell’energia elettrica al prezzo del suo costo), e con un richiamo del tutto fuorviante, sulla base di una assunta dogmatica “sovrapponibilità”, alla diversa vicenda relativa ad RAGIONE_SOCIALE, decisa in sede di legittimità con la sentenza n. 20474 del 2013 (seconda ratio decidendi); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-il motivo si profila, in parte inammissibile, in parte, infondato;
-invero, la censura nella parte in cui denuncia una illegittima motivazione per relationem ad altra pronuncia della CTR della Sicilia, non identificata negli estremi, di riforma della sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE n. 2459/01/2014 “con conferma dell’avviso di pagamento per recupero a tassazione dell’addizionale provinciale scaturente dallo stesso p.v.c., per i periodi di imposta 2006-2009”, non è aderente al decisum, in quanto il riferimento a tale sentenza, lungi dal costituire una autonoma ratio decidendi, rappresenta soltanto una premessa, avendo il giudice di appello fondato la decisione sulla condivisione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla legittimità dell’atto impositivo (“premesso che in data odierna è stato accolto da questo Collegio l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP n. 2459/01/2014, con conseguente conferma dell’avviso di pagamento per recupero a tassazione dell’addizionale provinciale scaturente dallo stesso p.v.c., per i periodi di imposta 20062007-2008-2009, l’appello non può in ogni caso, trovare accoglimento ..all’uopo si rileva che le valutazioni, le motivazioni e il conseguent dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e immuni da censure..”); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-quanto alla denuncia della motivazione apparente della sentenza impugnata per avere aderito alla decisione di prime cure senza argomentare le ragioni del proprio convincimento, affermando, peraltro, apoditticamente la sovrapponibilità della fattispecie in esame a quella relativa ad RAGIONE_SOCIALE decisa in sede di legittimità, con sentenza n. 20474 del 2013, va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo
civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisi assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazio di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di caratter giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cf Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da Corte di Cassazione – copia non ufficiale
determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratt proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021);
– peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione deg artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017). Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013);
– nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti di cui ai richiamati arresti giurisprudenziali, quanto sia pure sintetica e per relationem, consente comunque di comprendere l’iter logico giuridico recando, quindi, il minimo costituzionale; invero, la CTR ha fondato la decisione di rigetto dell’appello della società sulla condivisione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni del giudice di primo grado circa la legittimità dell’atto impositivo “posto chealla luce degli elementi emersi in sede di verificala società forni a titolo oneroso (con emissione della relativa fattura) energia elettrica a soggetti economici operanti nell’ambito dell’aereostazione sia che svolge attività commerciale a scopo di lucro sia che forni servizi connessi all’attività di traffico aereo” rappresentanti, quindi, “i consumatori finali dell’energia utilizzata nelle varie attivit per cui la società si configurava come “venditore assoggettato, in quanto tale, al pagamento dell’accisa e dell’addizionale da applicarsi in relazione a ciascun distinto punto di energia, anche se una pluralità di essi face capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva”; il giudice di appello, in mancanza di elementi contrari, ha, pertanto, confermato l’accertamento già operato dal giudice di prime cure, sulla base degli esiti del p.v.c., circa la natu di rivenditrice/distributrice della società contribuente, assumendo quest’ultima la posizione di fabbricante, in quanto tale soggetto passivo dell’imposta sui consumi di energia dei predetti cessionari (art. 53, comma 2, del TUA) con indebita fruizione del beneficio fiscale invocato; né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., c Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123); si è precisato che “è sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020). In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583);
-peraltro, la CTR – dopo avere ritenuto la legittimità della pretesa impositiva stante l’emersa natura della società contribuente, emittente la relativa fattura, di fornitore a titolo oneroso di energia elettric soggetti economici che operavano nell’aereostazione – ha consideratocon un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità”sovrapponibile” alla fattispecie in esame quella relativa ad RAGIONE_SOCIALE decisa con sentenza di questa Corte n. 20474/2013 secondo cui: 1) la società aeroportuale somministrava l’energia elettrica a terzi concessionari, quali utilizzatori finali, con conseguen assunzione in capo alla stessa della posizione di soggetto passivo dell’imposta sui consumi di energia elettrica di detti concessionari; 2)le attività commerciali dei concessionari non rientravano tra i servizi essenziali per l’aerostazione (come ordine pubblico, sanità e antincendio) ma erano “semplicemente utili al servizio aereoportuale”
dando luogo ad autonome entrate ossia a “proventi” per la società la quale diveniva da soggetto utilizzatore a soggetto distributore di energia allorquando la forniva ai concessionari di attività commerciali in base a patti pacificamente onerosi; 3) il rapporto tra la società e coloro che svolgevano attività commerciale nell’area di sedime non era accessorio rispetto alla subconcessione degli altri servizi essenziali ma era autonomo per cui anche la cessione di energia era autonoma in quanto finalizzata ad introitarne in modo autonomo i relativi proventi con effetti coerenti sia per la tassazione dell’accisa e dell’addizionale provinciale sia ai fini Iva;
-infine, la CTR ha disatteso i rilievi della contribuente in ordine prospettato affidamento di fronte al concreto atteggiarsi dell’azione del fisco, quale esimente RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con l’atto impugnato, in quanto – recependo quanto osservato da questa Corte nella richiamata sentenza in una fattispecie ritenuta “sovrapponibile” “non si ravvisa l’apparenza di un’attività della PA in senso univocamente favorevole alla parte contribuente desumibile da circostanze specifiche e rilevanti, apparendo, invece, chiaramente contra legem la condotta in esame”;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
-le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.700,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 15 dicembre 2022
Il Presidente