Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29055 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15951 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME o NOME COGNOME (C.F.: CLV
rappresentata e difesa dall’avvocat CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Trieste n. 573/2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti dell’impresa sua fornitrice dell’energia elettrica RAGIONE_SOCIALE per ottenere il rimborso del l’importo di € 20.597,96, che questa le aveva
Oggetto:
RIPETIZIONE INDEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA RAGIONE_SOCIALE
Ad. 16/10/2025 C.C.
R.G. n. 15951/2024
Rep.
addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica , ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988 . La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine.
La Corte d’a ppello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza per violazione delle norme di cui agli artt. 111 Cost. e 132, n. 4 c.p.c. , ai sensi dell’ art. 360, numero 4) del c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. nella legge n. 11/1989, 2033 c.c., 2, 53, 56, comma 1 del d.lgs. n. 504/1995, 117, comma 1 Cost., 288, comma 3 del TFUE , nonché del principio fondamentale del diritto dell’Unione che sancisce l’efficacia diretta delle direttive (per come interpretato dalla 2 giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) e del principio fondamentale del diritto dell’Unione di proporzionalità, ai sens i dell’ art. 360, numero 3) del c.p.c. ».
I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il ricorso va rigettato.
Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645
Ric. n. 15951/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3
del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
2. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi gravi ed eccezionali che lo giustificano, per più sopra chiarito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME