Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12983/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 3725/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di pagamento n. 19/2016 e il collegato atto di irrogazione sanzioni n. 2016-8 derivanti dal mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata
dell’accisa a seguito della contestazione della mancata comunicazione dei dati riguardanti i consumi mensili di energia elettrica secondo quanto prescritto dall’ art. 3 bis comma 4 d.l. n. 16/2012
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Brescia ha accolto parzialmente il ricorso annullando le sanzioni mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il gravame erariale e ha rigettato quello incidentale della società.
La CTR ha osservato che la società non aveva presentato le comunicazioni mensili, che tale adempimento non era meramente formale ma costituiva un presupposto sostanziale per consentire all’Ufficio di monitorare i consumi e le loro variazioni per ogni operatore, cosicché erano legittimi tanto l ‘applicazione dell a sanzione quanto il recupero della maggior accisa dovuta.
La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. .
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 nonché dell’art. 3 bis commi 3 e 4 del d.l. n. 16/2012 in quanto la comunicazione mensile ha natura formale e la sua omessa presentazione non può condurre al disconoscimento del regime agevolato, spettante alla società che per ogni mese aveva superato la soglia di 200.00,00 KW di consumi.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 nonché dell’art. 3 bis commi 3 e 4 del d.l. n. 16/2012 in quanto la comunicazione mensile non è prevista per i
soggetti che, come la ricorrente (titolare di apposita licenza), al contempo acquistano e producono energia elettrica.
Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito.
3.1. Questa Corte (Cass. n. 1985 del 2019; v. anche Cass. n. 26922 del 2019) ha già affermato sul tema il seguente principio di diritto: « Nel caso di accíse sull’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (c.d. imprese autoproduttrici energivore), non determina di per sé la decadenza dal beneficio il fatto che il contribuente non abbia trasmesso, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente, quando la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata»; queste pronunce seguono altro precedente di questa Corte (Cass. n. 31618 del 2018), secondo cui «la comunicazione mensile integra un adempimento formale, pur funzionale al controllo da parte dell’Amministrazione, in quanto ne agevola l’attività di verifica, ma non sanzionato tuttavia da decadenza, anche perché, nello specifico, i dati delle comunicazioni mensili (peraltro trasmessi, sia pure con ritardo) erano comunque riportati nelle dichiarazioni annuali, che rappresentano l’adempimento fiscale determinante ai fini della liquidazione ed accertamento dell’accusa, del TUA, ex art. 55 ».
3.2. La sentenza impugnata, quindi, non è corretta, avendo la CTR ritenuto, in maniera difforme da ll’ orientamento sopra riportato a cui deve darsi continuità, che la mancata comunicazione dei consumi mensili costituisse condizione necessaria per potere ottenere il riconoscimento del diritto all’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. f), T.U. Accise.
Accolto il ricorso nei termini sopra indicati, la sentenza deve essere cassata di conseguenza e la causa può essere decisa nel merito, non essendovi da svolgere ulteriori accertamenti in fatto,
con accoglimento integrale del ricorso iniziale della società e annullamento degli atti impugnati.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, sia quelle del presente giudizio di legittimità che quelle del merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie integralmente il ricorso iniziale della società;
compensa sia le spese del presente giudizio di legittimità sia quelle del merito.
Così deciso in Roma, il 03/10/2023.