Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2940 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 22/2021 proposto da:
COGNOME NOME, nato Catania il DATA_NASCITA e residente in Misterbianco, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Catania, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore
Avviso liquidazione imposta di registro sentenza -Qualità di erede del contribuente
Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2078/05/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 23/04/2020 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo;
udito il difensore della resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE gli aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro con riferimento ad una sentenza emessa dal tribunale di Catania in data 25.8.2006, eccependo, tra l’altro, la mancanza della sua qualità di erede.
La CTP di Catania rigettava il ricorso.
Sull’appello del contribuente, la CTR Sicilia rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il medesimo non aveva dimostrato di non aver accettato l’eredità.
Avverso la detta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 26.7.2022 l’allora Sesta Sezione, ritenuto che, avuto riguardo alla censura concernente l’onere di provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, non vi fosse evidenza decisoria, ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione ordinaria.
In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato in diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474, 475 e 476 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che egli, per il solo fatto di essere il figlio del defunto padre, dovesse essere considerato suo erede anche in difetto di accettazione, sia pure tacita, dell’eredità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474, 475, 476 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’onere di dimostrare la sua qua lità di erede accettante fosse a suo carico, anziché gravare sulla creditrice RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità sella sentenza per violazione degli artt. 112, 279 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul suo terzo motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la sua richiesta subordinata di riduzione del debito tributario per dover essere il debito diviso tra tutti i figli del defunto COGNOME NOME.
4. I primi due motivi sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo. Questo Collegio intende dare seguito, condividendone gli argomenti logici spesi, all’orientamento decisamente prevalente secondo cui
Cass., Sez. L, Sentenza n. 1885 del 22/02/1988 ha affermato che: <> (conf. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018).
Pertanto, colui che deduca l’avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell’avversario, come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., a provare che vi sia stata
l’accettazione dell’eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l’art. 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l’accettazione o meno dell’eredità da parte del chiamato (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 125 del 07/01/1983; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2489 del 10/03/1987).
In particolare, colui che deduce l’avvenuta accettazione dell’eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all’eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell’art. 485 cod. civ., ha l’onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d’invocare al riguardo presunzione di sorta (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991).
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010).
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento,
la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37064 del 19/12/2022).
In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in materia tributaria, l’assunzione d elle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell’eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari.
Per mera completezza espositiva va, da ultimo, evidenziato che non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 36 d.lgs. n. 346/1990, siccome dettato in tema di imposta di successione e donazione, anziché di registro.
5. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente.
Previa compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi di merito, le spese concernente il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della