Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34187 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15150/2021 R.G. proposto da:
GIARDINA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 7130/20, depositata il 7/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Proposto, da NOME COGNOME, ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 08010045 del 26/10/2011, relativo alla tassa automobilistica per l’anno 2008, notificatole quale coniuge del deceduto intestatario dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO (NOME COGNOME), la
C.T.P. di Caltanisetta ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 7130/20, depositata il 7/12/2020, accogliendo l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il ricorso della contribuente, oltre a condannarla alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Contro la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto dimostrata -in capo alla COGNOME -la qualità di erede di NOME COGNOME, intestatario del veicolo targato TARGA_VEICOLO, cui era riferita la tassa automobilistica oggetto dell’impugnato avviso di accertamento, unicamente sulla base della denuncia di successione e del rapporto di coniugio tra la contribuente e l’intestatario dell’autovettura.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Come noto (in termini Cass. 13639/2018; 8053/2017), la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche l’accettazione da parte del chiamato, mediante ‘ aditio’ o per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 485 c.c.
Spetta, quindi, a colui che agisca nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c., l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza
rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. 8053/17, cit.).
1.3. Né può dirsi che l’amministrazione finanziaria sia priva di strumenti volti a fronteggiare l’incertezza, nella realizzazione della pretesa impositiva, derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, spettando ad essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l’accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell’eredità giacente, così come spetta ad essa, una volta intervenuta, in ipotesi, la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art. 524 c.c.
1.4. Deve, pertanto, escludersi che l’assunzione della qualità di erede possa desumersi dalla mera denuncia di successione, che non importa accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (consistente in una mera notizia all’amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l’applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l’eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’art. 460 c.c. (Cass. 2940/2024; 3214/2023 e 30761/2022, tra le medesime parti; 10729/2009; 4783/2007; 4756/1999).
1.5. Orbene, nella fattispecie in esame, la CTR, non attenendosi ai suddetti principi, ha fondato la prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità solo sulla dichiarazione di successione e sul rapporto di coniugio tra la contribuente e l’intestatario dell’autovettura, non risultando dalla sentenza impugnata la valorizzazione di altri elementi indiziari da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (quali, ad es., la disponibilità dei beni componenti l’asse ereditario e la presentazione dei redditi per conto del de cuius ).
1.6. Per questi motivi, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la
disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO