Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Autorizzazione Procuratore della Repubblica accesso – art. 52 dPR n. 633/1972
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12215/2017 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2000/2016 depositata in data 15/11/2016, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Firenze, emetteva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 nei confronti di NOME COGNOME, imprenditore individuale, con il quale recuperava maggior Irpef, Irap e Iva, a seguito di accesso presso i locali del medesimo.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze (CTP) rigettava il ricorso del contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) ne accoglieva in parte l’appello, riducendo l’accertamento; per quanto ancora rileva in tale giudizio, i giudici dell’appello rigettavano il motivo proposto dal contribuente relativo all ‘ autorizzazione del Procuratore della Repubblica ad accedere all ‘ abitazione del medesimo che era anche sede della ditta individuale; evidenziavano che l’art. 52, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 attiene all’accesso in locali abitativi e richiede l’autorizzazione del PM e la sussistenza dei gravi indizi; nella fattispecie in esame «non occorreva l’autorizzazione del PM quando la sede della ditta era nella casa di civile abitazione . L’ autorizzazione del PM per accedere anche presso l’abitazione del contribuente è necessaria quando la sede della ditta è in un luogo diverso dall’abitazione. L’accesso è regolare in quanto è stato fatto presso la sede della ditta».
Contro tale decisione propone ricorso il contribuente sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 18/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo l ‘ illegittimità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare e la inutilizzabilità dei documenti acquisiti; deduce infatti che per aversi uso promiscuo occorre che si tratti di locali destinati all’esercizio dell’attività di impresa mentre nel caso di specie si trattava di abitazione ove egli, titolare di ditta individuale ed esercente l’attività di piastrellista e quindi in cantieri presso terzi, aveva solo indicato il proprio domicilio fiscale, pacifico essendo in fatto che la contabilità era detenuta da un commercialista; ciò premesso, assunto che si trattava di locali ad esclusivo uso abitativo, per l’autorizzazione all’accesso ai quali occorre che il decreto evidenzi i gravi indizi della violazione fiscale, deduce che la motivazione fornita nel decreto del PM, che faceva rinvio alla nota della Guardia di Finanza, era del tutto insufficiente, in quanto faceva riferimento ad un progetto (Prometeo 2) finalizzato alla verifica delle condotte poste in essere nel settore degli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006 e all’esito di un controllo incrociato nei confronti di tale COGNOME NOMECOGNOME risultato regolare.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla contestata violazione dei diritti di difesa del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.
I motivi posti a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica.
Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di merito. Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025 e 14 maggio 2025.