Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24204 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7265/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6090/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE propone, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 6090/17/2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accertato un maggior valore, ai fini dell’imposta registro, di un terreno sito nel Comune di Palma Campania, INDIRIZZO.da Fusaro da essa acquistato al prezzo dichiarato di euro 80.000,00, rettificato dall’Ufficio in euro 145.032,00;
1.1. la Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva accertato che l’avviso era adeguatamente motivato poiché indicava le fonti della maggiore stima, basata su alcuni atti comparativi di compravendita presi a parametro di riferimento in relazione al valore più basso pari ad euro 24,00 mq., e valutate anche le caratteristiche della zona;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 546/1992 nonchè degli artt. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ, nullità della sentenza per carenza o mera apparenza della motivazione ovvero per motivazione perplessa ed incomprensibile in quanto i giudici di appello avevano omesso di indicare le ragioni delineate dalla C.T.P. ed i motivi di censura, limitandosi ad adottare argomentazioni del tutto generiche ed apodittiche;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 legge 21/2000 nonché degli artt. 52, comma 2 e 2-bis del d.P.R. 131/1986 per
avere la C.T.R. ritenuto l’atto impositivo adeguatamente motivato sebbene non fossero indicate le effettive caratteristiche dei terreni oggetto di comparazione né specificati i criteri ed i parametri sui quali era stata fondata l’attribuzione del maggior v alore dei beni in sede di rettifica. Rileva che la C.T.R. non aveva considerato che il richiamato atto del 2012 non era utilizzabile ai fini comparazione in quanto anteriore ai tre anni consentiti dalla norma mentre l’atto del 2014 non conteneva l’indicazi one del valore di mercato in quanto, in tale caso, l’RAGIONE_SOCIALE aveva operato un accertamento del maggior valore indicato dalle parti;
3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 51, commi 1 e 3, 52, comma 3 del d.P.R. 131/1986 e 2697 cod. civ., assumendo che la C.T.R., senza in alcun modo esaminare le contestazioni formulate dalla parte contribuente, aveva ritenuto corretto il metodo sinteticocomparativo adottato dall’ufficio sebbene gli atti richiamati non erano comparabili in quanto uno era anteriore ai tre anni indicati dalla norma e l’altro non conteneva l’indi cazione del valore venale che l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato con provvedimento, peraltro, oggetto di annullamento. Osserva che il valore indicato era, quindi, meramente indiziario e che la stessa amministrazione aveva richiamato, nel corso del giudizio, elementi -quali la vicinanza ad un complesso alberghiero ed al RAGIONE_SOCIALE metropolitano di RAGIONE_SOCIALE -non menzionati nell’atto di rettifica e, peraltro, frutto di mere congetture. Assume che, a parte la violazione RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni normative di cui al TUR e la inosservanza degli oneri probatori incombenti sull’ufficio, era ravvisabile anche un vero e proprio un errore di fatto nella ricostruzione della vicenda, risultante dagli atti ed avente carattere decisivo, in quanto la C.T.R. non aveva considerato che il richiamato valore di cui all’atto in AVV_NOTAIO re. 15871/12175 -asseritamente pari ad euro 24,00 mq. – non era quello indicato in atti ma bensì quello oggetto di rettifica annullata
dalla C.T.R. Campania con la pronunzia n. 1297/2018, passata in giudicato nei confronti del medesimo Ufficio.
il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate;
il primo motivo è infondato;
5.1. deve, invero, escludersi che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili ( ex plurimis : Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). Come è dato desumere dal tenore della sentenza impugnata il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello, comunque, argomentato in rel azione alle specifiche deduzioni e censure, ritenendo l’atto impositivo adeguatamente motivato tenuto conto dei valori comparativi di stima indicati dall’ufficio e RAGIONE_SOCIALE menzionate caratteristiche dell’area;
5.2. giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. 2, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6, 17 maggio 2013, n. 12123);
5.3. alla luce dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata deve allora ritenersi la sussistenza di una motivazione nel suo complesso intellegibile, laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di una non condivisione della sentenza impugnata;
il secondo motivo è privo di fondamento;
6.1. secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968), l’obbligo di motivazione degli atti tributari – fermo restando l’onere della prova della maggior pretesa gravante sulla Amministrazione – può essere adempiuto anche per relationem , ovverossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato oppure che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere (Cass.n. 9323/17) l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del
discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica. Con specifico riguardo all’imposta di registro, ed in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, questa Corte ha, altresì, stabilito che: l’ avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè RAGIONE_SOCIALE parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione (vedi Cass. nn. 381/22; n. 3388/19; n. 21066 del 2017 ed altre);
6.2. nel caso in esame risulta pacifica la mancata allegazione all’avviso di rettifica degli atti di vendita offerti in comparazione ma, nello stesso tempo, risulta la completezza della descrizione sintetica ivi contenuta in riferimento agli atti utilizzati in termini parametrici. Infatti secondo quanto riconosciuto dalla stessa contribuente per ciascuna compravendita erano stati riportati il numero di repertorio e di raccolta, oltre che la data del rogito e del nominativo del notaio rogante, con indicazione della estensione della loro ubicazione e zona ‘E, agricola normale’, uno dei quali acquistato sempre dalla società contribuente. Trattandosi, secondo quanto indicato, di terreni siti nella stessa zona e nel medesimo Comune ed adeguatamente individuati (uno dei quali giova ribadire acquistato dalla medesima contribuente) non vale ad inficiare la validità dell’atto impositivo sotto il profilo della assenza di motivazione -l’affermazione secondo cui non risulterebbero indicate tutte le specifiche caratteristiche dei terreni;
6.3. quanto, infine, alla affermazione secondo cui relativamente all’atto in AVV_NOTAIO rep. N. 15871/12175 occorreva considerare che il valore preso quale parametro di riferimento non il valore venale quello indicato in atti ma bensì quello oggetto di rettifica annullata dalla C.T.R. Campania con la pronunzia n. 1297/2018 passata in giudicato nei confronti del medesimo Ufficio, trattasi di una mera allegazione della parte non comprovata, apparendo sul punto il ricorso priva del requisito di autosufficienza. Infatti chi eccepisce un giudicato ha, infatti, l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass. ord. n. 6868/22);
il terzo motivo non coglie nel segno;
7.1. in relazione al quadro normativo di riferimento va evidenziato che in base all’art. 51 d.P.R. 131/86 : <>. L’ art. 52 del TUR, poi stabilisce: <>;
7.2. nel caso di specie le norme in questione risultano essere state correttamente applicate dal giudice di merito, dal momento che la congruità del maggior valore accertato dall’Ufficio doveva qui desumersi dai prezzi praticati in altre compravendite di immobili catastalmente e tipologicamente similari a quello oggetto di rettifica. Il convincimento del giudice di merito – sicuramente non rivedibile, nel suo sostrato valutativo e specificatamente estimativo, nella presente sede di legittimità -è basato sugli atti notarili di compravendita descritti nell’avviso medesimo, uno dei quali – come riconosciuto anche dalla società ricorrente – pacificamente rientrante nel triennio di legge. La circostanza che un altro atto comparativo fosse, invece, anteriore al triennio ( peraltro per pochi mesi) non implicava, di per sé, la violazione della norma menzionata, dal
momento che la suddetta valutazione di congruità poteva, appunto, sufficientemente basarsi, nella valutazione che ne ha dato il giudice di merito, anche soltanto su un atto comparativo rientrante nel triennio, in quanto anch’esso relativo ad immobili comparabili. Né la rilevanza valutativa dell’atto eccedente il triennio doveva ritenersi di per sé totalmente esclusa, posto che la norma su riportata espressamente prevede – nell’ambito di uno spettro di parametri estimativi pari ordinati -che il maggior valore venale possa essere accertato con riguardo , e dunque anche ad elementi eventualmente diversi dalla comparazione relativa al triennio antecedente all’atto. La circostanza, poi, che il giudice del gravame abbia valorizzato dati non esposti nell’avviso di liquidazione (<>) non ha implicato una immutazione della causa petendi dell’atto impositivo, trattandosi di valutazione ‘meramente corroborativa’ di un giudizio estimativo altrimenti fondato secondo il giudice del gravame sul metodo comparativo e sugli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 51 TUR. La parte ricorren te, peraltro, con il terzo motivo, fa riferimento, in modo del tutto inammissibile, ad un errore di fatto di natura revocatoria che andava fatto valere davanti al giudice del gravame, e certamente non poteva essere dedotto come vizio di violazione di legge in questa sede;
sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, respinto;
8.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, nella somma di 2.500,00 oltre spese
prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data