Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20870/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi accertamento -presunzioni
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 1843/10/17, depositata in data 8 maggio 2017
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di costruzione di edifici, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004 con cui -a seguito di controllo della posizione fiscale – venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla compravendita di un immobile sito in Comune di Capo d’Orlando , per la quale si era provveduto a rideterminare il valore di cessione da € 1.024.000,00 ad € 1.440.000,00, con conseguente emersione di maggiori redditi e recupero di imposte.
La CTP di Messina ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la determinazione del bene immobile sulla base della rendita catastale.
La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Messina, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio , ritenendo che il valore di cessione da parte dell’Ufficio è stata effettuata sulla base di una « stima » che tiene conto dell’andamento del mercato e delle caratteristiche dell’immobile , indipendentemente dal valore catastale.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 14, 39, 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 9, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 2697 cod.
civ., degli artt. 1 e 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuta fondata la rettifica del valore di cessione in base a una stima prodotta dall’Ufficio. Osserva parte ricorrente che la perizia di stima dell’Ufficio proviene dall’U.T.E. , riproducendone parte del contenuto. Il ricorrente, in primo luogo, evidenzia l’inconferenza della perizia prodotta dall’Ufficio al fine di ricostruire il valore di cessione dell’immobile e osserva che la propria perizia di parte -riprodotta anch’essa per specificità – fosse più attendibile, in quanto fondata su criteri di valutazione recepiti dalla letteratura scientifica. Deduce, ulteriormente, che la valutazione effettuata sulla base di una stima dell’U.T.E. non sia idonea, di per sé e in quanto tale, ad accertare in sede giudiziale l’effettivo valore di cessione di un bene immobile
Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento ha accertato il reddito sulla base del valore di cessione di un immobile, ricostruito in misura maggiore di quanto indicato nel contratto di compravendita sulla base di « indagini di territorio e di mercato oggettivi. Ciò tenendo in debito conto le caratteristiche dell’immobile e l’andament o del mercato immobiliare nel periodo della stipulazione dell’atto e nel territorio ». Da tali elementi emerge come il ricorso si rivela inammissibile nella parte in cui denuncia che l’accertamento sarebbe fondato sulla scorta di una stima U.T.E., laddove il giudice di appello ha fatto riferimento a indagini di mercato, tenuto conto delle caratteristiche del bene immobile la cui compravendita è stata oggetto di accertamento.
D’altro canto lo stesso ricorrente, nel trascrivere l’avviso di accertamento impugnato dà atto che l’Ufficio aveva valorizzato anche le dichiarazioni ICI presentate dalla società contribuente in relazione all ‘immobile di cui trattasi, che l’Ufficio aveva qualificato unitamente
alla stima UTE -quali presunzioni gravi precise e concordanti ai fini dell’accertamento.
Il ricorso è, in ogni caso, infondato, avendo il giudice di appello ha ritenuto l’esistenza di maggiori ricavi sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, rimanendo a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 35713; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 245).
Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui censura la sentenza per non avere valorizzato la perizia di parte del contribuente in luogo dei dati provenienti dalla stima UTE, in quanto motivo volto a censurare la scelta del materiale probatorio del giudice del merito, scelta incensurabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 ottobre 2023