Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12550 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 08/05/2024
Comune di RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza n. 1142/3/2017, depositata il 29 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
ICI IMU ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25815/2017 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente – contro
Rilevato che:
-con sentenza n. 1142/3/2017, depositata il 29 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dal contribuente COGNOME NOME per l’annualità 2009;
1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’atto impositivo risultava congruamente motivato perché esponeva «tutti elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire la difesa in giudizio del contribuente» ed allo stesso, peraltro, non andavano necessariamente allegati quegli atti richiamati che -come la delibera n. 65, del 27 maggio 2011, recante determinazione dei valori medi di mercato di aree edificabili, e la relazione tecnico-estimativa dell’RAGIONE_SOCIALE, a detta delibera allegata in quanto postavi a fondamento -risultavano sottoposti a pubblicità legale e, così, conoscibili per il contribuente;
il Piano Regolatore Generale del Comune RAGIONE_SOCIALE era stato regolarmente adottato ed approvato, eccezione fatta per «talune prescrizioni tecniche introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento di approvazione oggetto di annullamento giurisdizionale, come si evince dalla pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 100 del 5.2.2015 prodotta dal Comune (all.10, atto di appello).»;
ai fini tributari rilevava, quindi, la qualità edificatoria dei terreni come determinata nello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti di pianificazione attuativa, e, nella fattispecie, venivano in rilievo aree edificabili incluse «nella zona “C-4 Case unifamiliari con orto” (all.9, atto di appello)» con «… limitata possibilità di edificazione, da contemperare con l’eventuale
presenza di colture pregiate e con la vocazione agricola in sé dell’area.»;
il valore di detti terreni -determinato in «€ 30,64 per mq (a fronte di valori ben più elevati per le altre zone, fino ad € 80,00 per mq per la zona D2/B) … stimando correttamente l’importo in via presuntiva per il pregresso (sul punto, v. Cass. 7.5.2010, n. 11171) con una riduzione del 3,5% (calcolato in via di svalutazione sulla base degli indici Istat ufficiali), ulteriormente ridotto del 25% in considerazione della necessità di approvazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo per addivenire alla concreta edificazione della zona.» doveva ritenersi «congruamente motivato, essendo il frutto di una valutazione accurata compiuta dalla amministrazione odierna appellante, e pienamente congrua con la situazione fattuale.»;
–COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi; il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1. -il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, ed allo Statuto Comunale, art. 31, commi 1, lett. i ), e 2, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto, e sottoscritto, dal funzionario responsabile del settore tributi, cui era stata rilasciata delega dal Sindaco piuttosto che, come dovuto, dal dirigente;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, assumendo il ricorrente che il gravame proposto da controparte -che si risolveva
nella riproposizione delle deduzioni svolte nel primo grado di giudizio avrebbe dovuto ritenersi inammissibile in difetto di specifici motivi e, ad ogni modo, per l’ incertezza indotta dalle relative conclusioni che avevano riguardo ad un distinto periodo di imposta (l’anno 2007) e ad un diverso contribuente (tale COGNOME NOME);
1.3 -il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n. 3 e 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 2, e 61, deducendo il ricorrente che la sentenza impugnata non esponeva lo svolgimento del processo e le richieste delle parti, non dava conto delle memorie che esso esponente aveva depositato e, così, non consentiva di ricostruire il thema decidendum dell’appello;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sull’assunto che il giudice del gravame -assumendone la tardiva proposizione -non aveva esaminato alcune eccezioni svolte in corso di causa, eccezioni che avevano riguardo all’inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi, all’esclusione dalla tassazione ICI (per le aree agricole o sottoposte ad attività agricola e, comunque, inedificabili), al difetto di prova degli assunti dell’Ente impositore (circa la natura edificabile delle aree e l’effettiva sussistenza degli atti prodotti in giudizio, dei quali era stata contestata la conformità agli originali), all’invalidità e, ad ogni modo, eccessività del valore venale determinato per i terreni in contestazione;
1.5 -col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, assumendo che, per come accertato dallo stesso giudice del gravame, all’avviso di
accertamento non risultavano allegati gli atti (ivi) solo richiamati, così che l’atto difettava di motivazione e, peraltro, richiamava un PRG che era stato annullato nel 2012;
1.6 -col sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, assumendo che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto far riferimento ai parametri delineati dall’art. 5, comma 5, cit., in punto di determinazione del valore delle aree edificabili, laddove non era dato comprendere se a detti parametri si fosse attenuta la stessa relazione di stim a dell’RAGIONE_SOCIALE; soggiunge il ricorrente che, del resto, doveva dubitarsi del rispetto di detti parametri a fronte di valori minimi e massimi predeterminati per una intera zona urbanistica e che lo stesso criterio di attualizzazione impiegato dall’Ente nella determinazione del valore economico dei terreni edificabili era volto ad «aggirare il problema della irretroattività della valutazione» operata nel 2011 ma con riferimento al periodo di imposta 2009;
-il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;
2.1 -in relazione alla disposizione processuale di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, cit., – secondo la quale «L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.» – ed avuto riguardo alle specifiche discipline dei tributi degli Enti locali (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4; d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 74, comma 1; l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ult. prop.; l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 692), la Corte ha già avuto modo di statuire che, in relazione all’ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell’ufficio tributi ,
«deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell’eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un’attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l’attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell’ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi», così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello; v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3439; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855);
lo jus postulandi consegue, così, dalle stesse disposizioni di legge (sopra citate), così che ciò che rileva è la sola preposizione del funzionario responsabile, non anche la necessità di una specifica delega alla proposizione dell’atto di appello;
-nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento;
3.1 -il motivo, innanzitutto, difetta di autosufficienza in quanto il ricorrente non dà alcun conto degli effettivi contenuti del gravame che ha trovato accoglimento nella gravata sentenza la cui estensione motivazionale dà (diversamente) conto di un articolato complesso di censure che ha formato oggetto di una partita disamina (sopra ripercorsa);
proprio la disamina operata dal giudice del gravame, del resto, dà ragione (anche) di un implicito (seppur inequivoco) rigetto dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte, avendo la Corte ripetutamente statuito che l’interpretazione del contenuto dell’atto processuale va correlata al suo tenore complessivo, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis , Cass., 3 agosto 2022, n.
24164; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224);
-manifestamente destituiti di fondamento sono, poi, il terzo ed il quarto motivo di ricorso che vanno congiuntamente esaminati perché connessi;
4.1 -come anticipato, il giudice del gravame ha partitamente esaminato tutti i profili che, nella fattispecie, venivano in rilievo in punto di imposizione ICI, così dando conto del contenuto motivazionale dell’atto impositivo, del presupposto di imposta e dei criteri di determinazione della base imponibile, qual riferibili ad aree edificabili ed al relativo valore venale in comune commercio;
4.2 -la sentenza, pertanto, offre una compiuta esposizione del thema decidendum e lo stesso quarto motivo di ricorso non si sostanzia del contenuto di una qualche eccezione che non sia stata (anche) effettivamente esaminata, col rigetto (implicito) di tutte le questioni poste sulla base di una costruzione logico-giuridica incompatibile con le difese svolte in giudizio dal contribuente (v. Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756);
-anche il quinto motivo di ricorso è destituito di fondamento;
5.1 – in tema di imposta comunale sugli immobili la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta ; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,
soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’ atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571);
– secondo, poi, un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, l’obbligo di allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, cit., degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all’obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis , Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755);
5.2 -come, allora, ben rilevato dal giudice del gravame, non sussiste la denunciata violazione di legge, venendo in considerazione, come anticipato, un atto (la deliberazione dell’Ente impositore) sottoposto a pubblicità legale che assumeva i contenuti -in punto di determinazione dei valori venali delle aree edificabili -di una allegata relazione di stima (v. Cass., 5 luglio 2017, n. 16620);
– per di più, con riferimento alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere – con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili – svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta
derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis , vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137);
e le delibere in questione – in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria) -ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell’imposta «ove l’amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643);
-il sesto motivo di ricorso è inammissibile;
6.1 -viene, difatti, in considerazione la mera riproposizione di deduzioni difensive che non tengono alcun conto delle specifiche conclusioni, anche di natura probatoria, cui la gravata sentenza è pervenuta, conclusioni che, pertanto, nemmeno vengono specificamente censurate;
nel ricorso per cassazione, difatti, la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella
espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima (Cass., 14 dicembre 2020, n. 28399; Cass., 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., 11 gennaio 2005, n. 359; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183; Cass., 25 agosto 2000, n. 11098);
7. -le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.