Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35886 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
Oggetto: Reddito d’impresa -Proventi dall’attività di Broker non dichiarati – Avvisi di accertamento e cartella provvisoria – Litisconsorzio – Vizio di delega.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 235, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 2.2.2016, e pubblicata il 15.2.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di attività ispettiva conclusasi con Processo Verbale di Costatazione, notificava a NOME
NOME gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi agli anni 2006 e 2007 ed aventi ad oggetto maggiore Irpef ed Irap, e successivamente, mediante l’emissione di ruolo straordinario, la cartella esattoriale n. 077 2011 0016358564 000, attinente ai medesimi affermati debiti tributari.
Al contribuente era contestato di non aver dichiarato redditi conseguiti per un importo complessivo superiore ai 500.000,00 Euro, svolgendo attività di broker assicurativo, nonché di essersi avvalso di ‘una serie di società e di operazioni straordinarie appositamente costruite ‘sartorialmente’, secondo le sue necessità, da una struttura di consulenti esterni con il fine di occultare detto reddito’ (sent. CTR, p. 2).
Il contribuente impugnava gli atti indicati, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, proponendo plurime censure. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a sei strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità dell’impugnata decisione, in conseguenza della violazione degli artt. 3, 51 e 97, della Costituzione, e dell’art. 8, comma 24, del Dl n. 16 del 2012, come conv., perché l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del potere di firma.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 3, 51 e 97, della Costituzione, e dell’art. 8, comma 24, del Dl n. 16 del 2012, come conv., perché l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del potere di firma
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice dell’appello, per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente afferma la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice del gravame, per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione.
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione.
Con i primi due motivi di ricorso, proposti in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, il
contribuente critica la CTR per non aver rilevato d’ufficio l’invalidità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da funzionario non abilitato. A tal fine il ricorrente evidenzia che NOME COGNOME, firmatario dell’atto impositivo, è compreso tra i funzionari da considerarsi decaduti dal titolo di dirigenti perché illegittimamente prorogati, come emergente da giudizio svoltosi innanzi al Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale.
7.1. Invero cosa diversa è la proroga illegittima nell’incarico di un funzionario cui siano assegnate mansioni direttive, altra cosa è la legittimazione a sottoscrivere gli atti impositivi. Questa Corte regolatrice ha più volte avuto occasione di chiarire che ‘in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012′, Cass. sez. V, 26.2.2020, n. 5177. L’avviso di accertamento può quindi essere legittimamente sottoscritto da funzionari delegati appartenenti alla carriera dirigenziale (terza area funzionale), anche se non aventi mansioni direttive.
7.1.1. Nel caso di specie, a seguito della contestazione mossa dal contribuente, ancora nel corso del primo grado di giudizio, l’Amministrazione finanziaria ha prodotto il titolo di legittimazione del firmatario dell’atto, consistente nella delega conferitagli dal Direttore Provinciale con atto prot. 1 10250 del 4.8.2011, come ben chiarito già dalla CTP (decisione trascritta in ric., p. 3). Merita
ancora di essere ricordato che il contribuente non contesta che il sottoscrittore degli avvisi di accertamento appartenesse, quando ha firmato gli atti, alla terza area funzionale.
I primi due strumenti di impugnazione risultano quindi infondati, e devono essere respinti.
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente censura, in relazione ai profili della nullità della sentenza impugnata e della violazione di legge, la decisione della CTR per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
8.1. La critica proposta dal ricorrente non appare completamente comprensibile, perché non indica neppure, nei suoi motivi di ricorso, con quale società e con quali soci ritenga sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Dalla parte introduttiva del ricorso emerge che il contribuente intende operare riferimento a RAGIONE_SOCIALE (ric., p. 1), come confermato dell’Amministrazione finanziaria, la quale non manca di sottolineare che ‘non vi è stato accertamento alla società (fittizia) ma al contribuente come percettore del reddito d’impresa … la contestazione di cui si discute vede il Sig. COGNOME unico destinatario dell’accertamento e unico possibile contraddittore’ (controric., p. 9).
Gli avvisi di accertamento per cui è causa, comunque, non sono relativi alla contestazione del conseguimento da parte del contribuente di un reddito di partecipazione per effetto della sua qualità di socio di una società di persone, attenendo invece ad un reddito d’impresa che, come chiarito dalla CTR e non contestato dal NOME, bensì all’addebito, come si è innanzi ricordato, di aver percepito un reddito superiore ai 500.000,00 Euro, svolgendo attività di broker assicurativo, nonché di essersi avvalso di ‘una serie di società e di operazioni straordinarie appositamente costruite ‘sartorialmente’, secondo le sue necessità, da una
struttura di consulenti esterni con il fine di occultare detto reddito’ (sent. CTR, p. 2).
Nella parte in cui non si rivelano inammissibili, pertanto, il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano comunque infondati, e devono perciò essere respinti.
Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso il contribuente critica, in relazione ai profili della nullità della sentenza della CTR e della violazione di legge, la impugnata decisione del giudice del gravame per aver pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione.
9.1. Invero il giudice dell’appello, nella sua decisione, innanzitutto ricostruisce con adeguata completezza lo svolgimento del processo, dando atto RAGIONE_SOCIALE questioni proposte dalle parti e della decisione adottata dalla CTP. Quindi fa seguire l’analisi di motivi di ricorso proposti dal contribuente e li esamina ciascuno con sufficiente ampiezza, adottando una specifica pronunzia su ciascuno di essi. Non si rivela la carenza di alcuno degli elementi essenziali della decisione.
Il quinto ed il sesto motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono essere respinti.
In definitiva, il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della causa.
10.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023.