Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7178 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7178 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27914/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, con l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7392/2016 depositata il 24/11/2016;
sul ricorso iscritto al n. 27915/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7391/2016 depositata il 24/11/2016;
sul ricorso iscritto al n. 27916/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7378/2016 depositata il 24/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2009 veniva rettificato il reddito di partecipazione del sig. NOME, nella società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Ciò all’esito dell’accertamento del maggior reddito d’impresa di cui all’NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma a carico della predetta società, a ristretta base azionaria, della quale il contribuente era socio con quota di partecipazione del 99%.
Trattandosi di partecipazione qualificata, il reddito a carico del socio veniva determinato in € 205.839, 00 corrispondente al 49,72% degli utili extracontabili della società accertati, pari ad euro 413.997,00.
Stante il decesso di quest’ultimo, avvenuto il 3/9/2013, l’RAGIONE_SOCIALE notificava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO nell’ultimo domicilio del de cuius , agli eredi impersonalmente e collettivamente.
2.1. Gli eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano autonomi ricorsi ed i relativi giudizi venivano definiti nel merito con sentenze emesse dalla CTR in pari data, che accoglievano i ricorsi annullando l’atto impugnato .
Avverso dette sentenze, indicate in epigrafe, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorsi sorretti da unico analogo motivo e hanno resistito i contribuenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti rubricati ai nn. RG. 27915/2017 e 27916/2017 al presente n. RG. 27914/2017, essendo unico il rapporto sostanziale con riferimento alla comune posizione dei contribuenti come eredi del deceduto NOME COGNOME ed unico quindi l’atto impositivo.
Costituisce insegnamento costante di questa Corte quello per cui l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria RAGIONE_SOCIALE situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass., Sez. U., 13 settembre 2005, n. 18125).
1.1. Deve quindi, sempre in via preliminare, rigettarsi l’eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione, sollevata dal contribuente in relazione a tutti i ricorsi erariali.
1.2. L’RAGIONE_SOCIALE ha usufruito della sospensione dei termini di prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in legge n. 96 del 2017, applicabile ai sensi della richiamata disposizione, ai termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della disposizione (30 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.
1.3. Come è stato osservato da questa Corte, in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del
2017, conv. in legge n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 22/E del 28 luglio 2017). (Cass. Sez. 6, 07/05/2019, n. 11913, Rv. 654139 – 01).
1.4. L ‘ automatica operatività della sospensione prescinde dunque dal concreto intento della parte privata di avvalersene.
1.5. Nel caso di specie, a fronte di sentenze tutte depositate il 24/11/2016, il termine di impugnazione ex art. 327, primo comma, c.p.с. scadeva il 21/05/2017, e dunque deve ritenersi prorogato di sei mesi, sino al 24/11/2017, data della notifica dei ricorsi.
Con l’unico motivo comune a tutti i ricorsi l’Amministrazione finanziaria deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 e ss. c.c., dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973.
2.1. Lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’atto impositivo non adeguatamente motivato per non essere stati indicati i criteri di quantificazione del maggior reddito in capo al socio e le ragioni del loro formarsi.
2.2. Giova rammentare che questa Corte ha affermato che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per
relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass., 2/10/2020, n. 21126; cfr. anche 28/11/2014, n. 25296; 4/06/2018, 14275; 18/02/2020, n. 3980, queste ultime richiamano il diritto di controllo della documentazione sociale da parte dei soci, previsto dall’art. 2261 cod. civ.).
2.3. Il richiamato orientamento è stato più di recente confermato da Cass. Sez. 5, 10/02/2022, n. 4239 e Cass. Sez. 5, n. 16968 del 19/06/2024, pur con la rilevante puntualizzazione che, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
2.4. Ora, l ‘avviso di accertamento , riprodotto per ampi stralci, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza dall’RAGIONE_SOCIALE nel proprio ricorso, dava conto: i) RAGIONE_SOCIALE ragioni di attribuzione del reddito di partecipazione al socio e della sua quantificazione, evidenziate nel riparto degli utili extracontabili accertati nell’anno di riferimento, in ragione della presunzione di attribuzione pro quota ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale, e della partecipazione qualificata; ii) RAGIONE_SOCIALE ragioni della ripresa a carico della società, fondata sul disconoscimento di costi non adeguatamente documentati, ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, per euro 405.400,35.
2.5. Tanto rilevato, non risulta quindi dirimente il fatto che l’atto impositivo in questione, con cui veniva accertato il maggior reddito di partecipazione del socio, fosse stato notificato agli eredi, come di contro ritenuto dai giudici di appello che hanno valorizzato la circostanza che, per quanto subentrati nella posizione del de cuius , essi non rivestissero la qualità di socio. Né è stato, in senso contrario, prestata attenzione alcuna alla deduzione dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui uno degli eredi, NOME NOME risultasse compreso nella compagine societaria come amministratore di fatto (come da specifica allegazione negli atti di appello, sul punto richiamati nei ricorsi relativi ai procedimenti nn. RG 27915/2017 e 27916/20217, ed agli stessi allegati).
2.6. Merita, ancora, evidenziare che risulta in atti incontestata l’affermazione dell’Amministrazione finanziaria secondo cui l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in liquidazione si sarebbe reso definitivo a seguito di mancata riassunzione del processo dichiarato interrotto dalla CTP adita con ordinanza n. 1630/5/15 al l’ esito della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 19.9.2014 (v. ricorsi, p. 8).
In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti e le sentenze impugnate vanno cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME