Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4008 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4008 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31557/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , difesa e rappresentata, per procura speciale, dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1014/9/2020, depositata il 19 febbraio 2020.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato all’odierna ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica sostanziale della Guardia di Finanza per il periodo d’imposta 2007.
L’atto contestava la mancata corretta tenuta della contabilità, la quasi totale assenza di documentazione fiscale e la commistione tra l’attività della società e quella professionale del Sig. COGNOME NOME, evidenziata dall’utilizzo promiscuo dei conti correnti intestati alla società per operazioni personali e societarie.
Dai controlli sostanziali, così come riportato nel p.v.c. e nella documentazione allegata, emergeva altresì che la società aveva dedotto costi non inerenti in violazione dell’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, contestando la legittimità dell’accertamento per profili formali e di merito. La RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso e condannava la società al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello, reiterando le doglianze; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello e confermava la condanna alle spese.
Avverso questa decisione, la Società ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di due distinti motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 3.la violazione e/o falsa applicazione art. 52 DPR n. 633 del 1972, art. 2697 c.c. e art. 14 Costituzione. Assume che la sentenza impugnata abbia errato a ritenere legittimo l’atto impositivo fondato su elementi di prova affiorati da una ispezione condotta su locali – presenti in domicilio privato – non inclusi nell’autorizzazione del Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 52 DPR n. 633 del 1972.
Ciò, a dire del ricorrente e come già statuito da questa Corte nell’ordinanza n. 6801/2022 in relazione alla vicenda tributaria occorsa al rappresentante legale dell’odierna ricorrente (accertamento a carico dell’impresa individuale riferibile allo stesso), determinava l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
1.1 Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.
Va, preliminarmente, rilevato che la vicenda di cui al motivo in esame, con particolare riferimento al tema RAGIONE_SOCIALE conseguenze derivanti dalla mancata inclusione, nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 52 DPR n. 633 del 1972, dei locali dove veniva ritrovata la documentazione extracontabile sulla quale veniva poi formato l’avviso di accertamento, è già stata affrontata da questa Corte nella citata ordinanza n. 6801/2022.
In tale pronunzia questa Corte, occupandosi del ricorso formulato da COGNOME NOME, quale titolare dell’impresa individuale, ha statuito che, alla luce RAGIONE_SOCIALE più recenti coordinate sistematiche, la mancata inclusione dei locali ispezionati nell’autorizzazione del Pubblico ministero, quando non sia dimostrato che tali locali fossero strettamente collegati o legati da rapporto di pertinenzialità con quelli oggetto di autorizzazione, configura un vizio di legittimità della procedura che si riflette inficiandolo sull’atto dell’Amministrazione finanziaria.
Il Collegio ritiene di dare continuità a detti principi i quali, peraltro, erano già stati espressi da questa Corte con la sentenza n. 10275 del 12/04/2019, così massimata:<>.
Nel caso in esame, non vi è contestazione sulla circostanza che il locale ammezzato, di proprietà del padre del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, non fosse ricompreso nell’autorizzazione resa dal pubblico ministero, così come è rimasto incontestata l’assenza di collegamento strutturale con i locali oggetto di accertamento, sicché la sentenza impugnata nel ritenere legittima l’acquisizione presso detti locali della documentazione fondante l’accertamento incorre nella denunziata violazione di legge.
Va, peraltro, ribadito che tale illegittimità non inificia integralmente l’avviso di accertamento, ma soltanto rende inutilizzabili solo quegli elementi probatori che si correlano ai documenti che siano stati rinvenuti all’interno dei locali che non potevano essere ispezionati in quanto non oggetto di autorizzazione.
Ne deriva che dunque questa Corte non può affermare l’invalidità tout court dell’accertamento in sé, dovendo stabilirsi, con valutazione di fatto che compete al giudice del merito, se e in quale misura gli elementi di prova ricavabili da quanto rinvenuto nel locale ammezzato possano riverberare la loro illegittimità sull’atto di accertamento complessivamente considerato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23595 del 11/11/2011).
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 2697 cod. civ. impongono di ritenere che, nell’ipotesi in cui sia contestata l’omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento per non essere stato il medesimo firmato dal Direttore dell’Ufficio o da impiegato della carriera direttiva allo scopo specificamente delegato, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare, sin dal primo grado di giudizio, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore ovvero l’esistenza della delega conferita dal titolare dell’Ufficio.
Nella specie – prosegue la ricorrente – il provvedimento di delega sarebbe stato prodotto soltanto nel giudizio di appello, privo dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificative della sua adozione (quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia o altre circostanze ostative), nonché mancante della firma autografa del Direttore Provinciale; elementi, questi, che lo renderebbero inidoneo a comprovare l’effettiva sussistenza della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore. Ne sarebbe derivato, secondo la prospettazione difensiva, l’obbligo per il giudice di merito di dichiarare la nullità dell’avviso impugnato per difetto di un elemento essenziale dell’atto, costituito dalla valida sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio, quale condizione di legittimità dell’atto impositivo.
2.1 Il motivo è infondato. Questa Corte ha costantemente ribadito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di mera delega di firma e non di delega di funzioni, trattandosi di un meccanismo interno di organizzazione dell’ufficio, privo di rilevanza esterna; sicché l’atto sottoscritto dal delegato resta comunque imputabile all’organo titolare del potere e può essere legittimamente allegato, come nel caso di specie, anche in appello (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019).
Ne consegue che tale delega può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del funzionario né di una durata predeterminata, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal sottoscrittore al fine di consentire un controllo successivo sulla legittimazione alla firma.
In ambito tributario, inoltre, quando l’avviso è formato mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, senza che ciò comporti nullità dell’atto, poiché la normativa e la giurisprudenza escludono che la firma autografa costituisca elemento essenziale dell’atto amministrativo.
Questa Corte ha, infatti, progressivamente valorizzato il principio secondo cui l’atto esiste ed è valido quando proviene dall’organo competente e reca segni idonei a impegnarne la responsabilità, mentre le cause di nullità sono tassative e non possono essere estese in via interpretativa. Né l’articolo 42 del d.P.R. 600 del 1973, né l’articolo 17, comma 1 bis, del d.lgs. 165 del 2001 impongono, a pena di nullità, che la delega di firma o la sottoscrizione dell’atto assumano forma autografa, con la conseguenza che la doglianza difensiva fondata sulla mancanza della firma autografa risulta quindi priva di fondamento giuridico (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 31928 del 11/12/2024).
3.In conclusione, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito, affinché proceda, adeguandosi ai principi sopra esposti, a nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME