Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4332 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4332 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21758/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 152 del 2017 depositata il 20 gennaio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 152 del 2017 che aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CT P di Grosseto la quale aveva accolto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO proposta dalla contribuente NOME COGNOME, socia
Ud. 21.1.2026 CC
della RAGIONE_SOCIALE, per contestare l’attribuzione a fini IRPEF di un maggior reddito di partecipazione, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nella società a ristretta compagine sociale, nell’anno di imposta 2005.
La CTR della Toscana, confermando sul punto la sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia sul solo presupposto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, già accertata con la sentenza della CTR della Toscana n. 154 del 2017. L’atto impositivo nei confronti della società, infatti, era stato adottato in violazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 per l’ inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni che deve intercorrere tra l’emissione dell’avviso di accertamento e la consegna del processo verbale di constatazione.
La contribuente non si è difesa ed è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere la CTR mancato di sospendere il processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Toscana n. 154 del 2017 di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, costituente un indispensabile antecedente logicogiuridico dell’accertamento nei confronti dei soci.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n.212 del 2000 in quanto la CTR avrebbe erroneamente annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia in ragione della nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, a causa dell’inosservanza del termine dilatorio previsto dalla norma richiamata, sebbene la Guardia di Finanza avesse concesso alla società ampio termine per dedurre, ed avesse redatto il processo verbale di
constatazione ‘ al solo scopo di esporre le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie ‘ .
Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art.12 comma 7, della legge n. 212 del 2000 perché il giudice dell’appello avrebbe annullato l’atto impositivo nei confronti socia in ragione della nullità di quello emesso nei confronti della società, fondata su una pretesa violazione formale della disciplina del contraddittorio preventivo in un’ipotesi in cui la finalità di tutela della norma era stata già ampiamente soddisfatta nel corso della verifica fiscale.
4 . Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione, sotto un altro profilo, dell’art.12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 perché la CTR nell’annullare l’atto impositivo nei confronti della socia in ragione della nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, avrebbe dovuto considerare che, alla stregua di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente della norma, ‘ anche per i tributi non armon izzati l’inosservanza del termine dilatorio … può comportare la sanzione demolitoria della nullità solo se, sulla base RAGIONE_SOCIALE allegazioni del contribuente, laddove il contraddittorio fosse stato rispettato, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso ‘ .
Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione sotto altro profilo dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 per non aver la CTR considerato che la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stata ritenuta nonostante sussistessero plurime ragioni di urgenza che giustificavano l’accelerazione della ‘procedura di riscoss i one’, e poteva quindi prescindersi dall’osservanza del termine di sessanta giorni tra la notificazione del processo verbale di constatazione e quella dell’avviso di accertamento.
I motivi presentano elementi di connessione e possono essere esaminati congiuntamente anche in considerazione del fatto che si appuntano tutti sui vizi dell’a vviso di accertamento sociale, già annullato con sentenza della CTR n. 154 del 2017, passata in giudicato per effetto del rigetto, con ordinanza della Corte n. 21517 del 2023, del ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE svolgendo identiche censure.
La pronuncia della Corte n. 21517 del 2023, come consultabile nell’archivio Italgiureweb, viene richiamata in ossequio al principio secondo cui la Corte Suprema è tenuta per dovere d’ufficio a conoscere i propri precedenti al fine di assolvere non solo alla funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario ma anche al dovere di prevenire il contrasto tra giudicati in coerenza con il divieto del ne bis in idem ( Cass. S.U. n. 26482 del 2007; Cass. n. 30780 del 2011; Cass. n. 24740 2015; Cass n. 18634 del 2017).
La Corte, con l ‘ordinanza richiamat a, ha già respinto il ricorso per cassazione fondato dall’RAGIONE_SOCIALE sugli stessi motivi volti a censurare la pronuncia di annullamento dell’accertamento sociale e decide sul presente ricorso in conformità non vedendosi ragioni per discostarsi dal precedente. Né sono state prospettate dall’amministrazione finanziaria ricorrente censure diverse avverso la sentenza impugnata.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la contribuente rimasta intimata.
Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE , è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29 .01.2016 n. 1778).
Rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026. Il Presidente NOME COGNOME