Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5463 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5463 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32242/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , nato a Siano (SA) il DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), residente in Siano (SA) al INDIRIZZO, COGNOME NOME , nato a Pagani (SA) il DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), residente in San Marzano Sul Sarno (SA) alla INDIRIZZO, COGNOME NOME , nata a Nocera Superiore l’DATA_NASCITA (c.f. CODICE_FISCALE), residente in Nocera Superiore (SA) alla INDIRIZZO, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della cessata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , del foro di Nocera Inferiore (c.f. CODICE_FISCALE), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. di Salerno n. 4445/2021 depositata il 25/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava ad RAGIONE_SOCIALE ed ai soci NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME invito a comparire in quanto “ai sensi dell’art. 32 del dpr n. 600/73, erano state invitate le compagnie di assicurazioni maggiormente rappresentative a fornire tutti i dati e le informazioni relative alle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno con riferimento all’anno d’imposta 2013”. Invero, era stato effettuato un riscontro tra i ricavi dichiarati dalla società per detto a.i. ed i dati comunicati dalla mandante RAGIONE_SOCIALE, dai quali erano risultati maggiori ricavi non dichiarati per euro 202.196,00.
Il delegato della società protestava l’estraneità di questa ‘ai fatti contestati’, rilevando che ‘la pretesa comunicazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE era del tutto infondata’ (p. 4 ric.).
La società ed i soci erano attinti da rispettivi avvisi di accertamento.
Società e soci impugnavano congiuntamente l’avviso sociale e distintamente gli avvisi personale, chiedendo ed ottenendo la riunione dei ricorsi.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 3921/12/2019, accoglieva i ricorsi, ritenendo che “negli impugnati atti di accertamento si fa riferimento, quale fondamento dei maggiori ricavi accertati a carico della società (euro 202.196,00) e conseguentemente a carico dei singoli soci, ai dati comunicati dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE, messi poi a confronto coi dati dichiarati dalla società. Tuttavia tale documentazione non risulta allegata da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE né nell’invito a comparire spedito ai soci ed al rappresentante legale della società né, tantomeno, alle memorie di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio’.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, producendo documentazione (tra cui ‘i pretesi dati comunicati il 15.09.2016 dalla compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE‘: p. 9 ric.).
La CTR della Campania accoglieva il ricorso, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
-‘l’avviso di accertamento impugnato esaustivamente motivato mediante l’estrapolazione, dal documento da esso richiamato, del suo ‘contenuto essenziale’, relativo all’importo complessivo RAGIONE_SOCIALE provvigioni ed altri compensi cui si riferisce il contestato recupero a tassazione’;
-‘se si guarda al documento oggetto di ‘relatio’, prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE nella presente sede di appello, si nota che esso concerne essenzialmente il prospetto riepilogativo dei compensi corrisposti dalla società assicurativa destinataria della richiesta di informazioni alla società ricorrente: ciò che induce a ritenere che esso sia stato sufficientemente riprodotto, nel suo ‘contenuto essenziale’, nell’impugnato avviso di accertamento’;
-‘ mancato assolvimento ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE del suo obbligo di dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, anche attraverso la produzione dei documenti pertinenti’, non è ‘meritevole di accoglimento’ in quanto, ‘mediante la
produzione della comunicazione di RAGIONE_SOCIALE in data 15 settembre 2016, e del prospetto riepilogativo ad essa allegato, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assolto all’onere di suffragare, mediante le notizie raccolte ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la pretesa impositiva, essendo onere della parte ricorrente -che, tuttavia, non risulta avervi assolto -fornire congrui elementi dimostrativi della sua infondatezza’;
-‘né sussistono concreti elementi per dubitare -come fa·la parte resistente, in via meramente assertiva -della provenienza della citata documentazione dalla compagnia assicuratrice menzionata e della sua inerenza alla corrispondenza intercorsa con l’RAGIONE_SOCIALE accertatore’.
NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali ex soci della cessata RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione con due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si oppone con controricorso. In data 6 febbraio 2026, i contribuenti, costituendosi con nuovo difensore in sostituzione del precedente deceduto, rassegnano ampia memoria, ulteriormente illustrando i motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 2 dpr 600/1973, dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art 3 legge 241 del 7 agosto 1990, in relazione all’art 360 cpc comma 1 n. 3, per avere l’RAGIONE_SOCIALE omesso di produrre e di allegare i documenti a cui faceva riferimento la motivazione dell’atto impugnato’.
1.1. In particolare, ‘il secondo Giudicante ha ritenuto legittima la produzione tardiva, in secondo grado, di atti e documenti fondanti la motivazione dell’atto impositivo di cui ‘ab origine’ era sprovvisto, ammettendo pertanto la sanatoria giudiziale, mediante la produzione degli atti richiamati in motivazione ma non allegati’.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La CTR non ha affatto dato adito ad alcuna integrazione motivazionale dell’avviso in appello, ma, anzi, ha scrutinato l’avviso, rilevando, con preciso accertamento in fatto, come esso esibisse un’effettiva motivazione per ‘relationem’ alla comunicazione di RAGIONE_SOCIALE, riprodotta nel suo ‘contenuto essenziale’, in guisa da rendere perfettamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE riprese.
Pare solo il caso di sottolineare che l’accertamento compiuto dalla CTR ha avuto riguardo, come detto, direttamente all’avviso, saggiandone di per sé la tenuta motivazionale, e di poi, a conferma, si è esteso alla suddetta comunicazione di RAGIONE_SOCIALE, in effetti, secondo quanto appurato dalla CTR, riprodotta essenzialmente nell’avviso stesso: donde finanche una duplice convergenza della verifica, di per sé neppure criticamente avversata dai contribuenti.
Il descritto ‘modus procedendi’ della CTR ossequia la giurisprudenza di legittimità, intesa ad insegnare, espressamente, che, ‘in tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale’ (Cass. n. 34906 del 2024).
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 2729 del codice civile e dell’art. 39 comma 1 del dpr n.600/1973, in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3 -Violazione del principio dell’onere della prova ed insussistenza dei presupposti dell’azione accertatrice attesa la totale inesistenza del carteggio documentale su cui si basava l’accertamento, della cui produzione era onerato l’RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1. In particolare, ‘nel caso che ci riguarda, l’avviso di accertamento notificato alla società accertata è stato incardinato ai sensi dell’art. 39 primo comma del dpr. 600/73’, ‘di talché l’RAGIONE_SOCIALE accertatore sarebbe
stato legittimato solamente a ‘completare’ le pretese lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito, presunzioni gravi precise e concordanti’. ‘Per cui, letto il tenore letterale della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, l’RAGIONE_SOCIALE era onerata di produrre le prove a supporto della propria pretesa fiscale’. ‘Tuttavia, e questo nonostante la contribuente, in sede di contraddittorio, si fosse già dichiarata estranea ai fatti contestati in quanto non aveva intrattenuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE nell’anno di imposta 2013, l’RAGIONE_SOCIALE si è astenuto dal produrre, fino al secondo grado di giudizio, i pretesi documenti fondanti la pretesa, limitandosi a riportare, nell’avviso di accertamento impugnato, esclusivamente un dato numerico sterile ed inconsistente che avrebbe dovuto rappresentare ‘il contenuto essenziale della motivazione”.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Ferma, come rilevato a proposito del primo motivo, l’adeguatezza motivazionale dell’avviso appurata dalla CTR, vale il principio secondo cui ‘non è nullo l’avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell’atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ‘ratione temporis’ vigente’ (Cass. n. 16625 del 2025, in un caso in cui, ‘in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello RAGIONE_SOCIALE relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell’avviso di accertamento notificatogli’).
Ora, a fronte della produzione in appello, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, della comunicazione di RAGIONE_SOCIALE, corredata di prospetto riepilogativo, corretta è l’affermazione della CTR in ordine all’avere in tal guisa l’RAGIONE_SOCIALE soddisfatto l’onere probatorio sulla medesima gravante, ‘mediante le notizie raccolte ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973’, viepiù aggiungendo la medesima che non ‘sussistono concreti elementi per dubitare della provenienza della citata documentazione dalla compagnia assicuratrice menzionata e della sua inerenza alla corrispondenza intercorsa con l’RAGIONE_SOCIALE accertatore’.
Alla luce di ciò, la censura, svolta nel motivo, secondo cui ‘l’amministrazione finanziaria non ha prodotto alcun elemento atto a comprovare tanto l’esistenza di un rapporto di mandato tra la RAGIONE_SOCIALE e la società accertata, quanto le pretese maggiori provvigioni che la società mandante avrebbe corrisposto all’agenzia mandataria, odierna ricorrente’, è fuori contesto: l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE fa sorgere in capo ai contribuenti, di converso, l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando, anche mediante presunzioni, la non corrispondenza al vero RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di RAGIONE_SOCIALE.
Siffatto onere di prova contraria non risulta adempiuto dai contribuenti, che, peraltro, dopo aver sostenuto, in sede di contraddittorio amministrativo, l’estraneità della società a rapporti commerciali con RAGIONE_SOCIALE, nel motivo, come appena visto, paiono mutare prospettiva, contestando le ‘pretese’ – notasi – ”maggiori’ provvigioni’ (rispetto dunque ad altre) corrisposte dalla mandante.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 5 marzo 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME