Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3923 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3923 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da NOME
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, titolare di un’impresa individuale in contabilità semplificata, tre distinti avvisi di accertamento con i quali contestava l’omessa fatturazione di operazioni attive afferenti a
forniture di infissi in alluminio da lui effettuate in favore della propria cliente RAGIONE_SOCIALE, rideterminando il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dal contribuente con riferimento agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; ne seguivano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA, nonché l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Gli atti impositivi facevano sèguito a controlli incrociati eseguiti dalla tenenza della RAGIONE_SOCIALE di Vallo della Lucania nei confronti della predetta società, presunta beneficiaria RAGIONE_SOCIALE prestazioni non fatturate.
Il contribuente impugnava i tre avvisi di accertamento proponendo davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE altrettanti autonomi ricorsi, respinti dall’adìto giudice con due distinte sentenze, la prima riguardante gli anni 2006 e 2007, resa a sèguito di riunione dei relativi procedimenti, la seconda concernente l’anno 2008.
Le pronunce di primo grado erano successivamente confermate dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 1515/16 del 19 febbraio 2016 rigettava gli appelli separatamente spiegati dalla parte privata, riuniti in simultaneo processo.
4.1 I giudici regionali così argomentavano la decisione assunta: «…gli avvisi di accertamento in questione sono stati emessi a sèguito di una verifica fiscale della G.d.F. nel corso della quale la stessa ha contestato la mancata emissione di fatture a fronte di forniture di infissi in alluminio alla società cliente ‘RAGIONE_SOCIALE‘; ciò anche a sèguito del ritrovamento di una cartella acquisita, nel corso di una ulteriore verifica fiscale, presso la sede della società cliente, intestata al fornitore ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e nella quale erano stati rinvenuti diversi assegni emessi a fronte di forniture di infissi, non riconducibili a fatture emesse. La parte appellante, come già avvenuto in primo grado, ma in maniera diversa,
fornisce una propria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie intercorse con la società cliente, secondo la quale gli assegni consegnati alla ditta fornitrice nel 2006 sarebbero afferenti a lavori in parte effettuati e fatturati nel 2005 e in parte fatturati nel 2006, tutti gli assegni consegnati nel 2007 sarebbero afferenti a lavori effettuati e già fatturati nel 2006, mentre i titoli consegnati nel 2008 sarebbero afferenti a lavori in parte già fatturati nel 2007 e in parte fatturati nel 2008. La ricostruzione fornita, ancora una volta, non prova in alcun modo che gli assegni ritrovati nella cartella della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ afferiscano in maniera inequivocabile alle fatture emesse e non piuttosto ad altre operazioni non fatturate, anche in considerazione del fatto, non di poco rilievo, che dal controllo incrociato con le schede contabili della società cliente, peraltro in contabilità ordinaria, i pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture ricevute dal proprio fornitore e regolarmente annotate nel registro Iva acquisti risultavano pagate o per contanti o comunque in date e per importi completamente diversi da quelli dei titoli effettivamente consegnati al ricorrente. In sintesi, la Commissione ritiene che anche la nuova ricostruzione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie fornita dalla parte appellante non sia sufficiente a superare la presunzione di omessa fatturazione prospettata dall’Amministrazione finanziaria» .
Contro questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso era stato inizialmente avviato alla decisione nelle forme del rito camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., per l’udienza del 15 gennaio 2025.
Con ordinanza interlocutoria n. 4834/2025 del 25 febbraio 2025, constatata l’intervenuta cancellazione dall’albo professionale del difensore di parte ricorrente, AVV_NOTAIO, il Collegio ha rinviato la causa a
nuovo ruolo, onde consentire alla detta parte di provvedere all’eventuale nomina di altro procuratore.
In data 15 giugno 2025 si è costituito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.
Per la trattazione della causa è stata, quindi, fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente, a mezzo del suo nuovo difensore, ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’Amministrazione Finanziaria, notificato a mezzo p.e.c. in data 2 novembre 2016.
1.1 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.
1.2 Ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, il controricorso deve essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso per cassazione.
In base al primo comma del precedente art. 369, tale deposito va effettuato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto.
1.3 Come questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, qualora la notifica del ricorso per cassazione sia stata reiterata nei confronti della medesima parte, il termine di complessivi quaranta giorni per la proposizione del controricorso decorre dalla data della prima notifica, a meno che essa risulti viziata da nullità, nel qual caso deve farsi riferimento alla data della seconda.
Ne discende che la rinnovazione della notifica del ricorso alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la
proposizione del controricorso (cfr. Cass. n. 8704/2016, Cass. n. 20543/2017, Cass. Sez. U. n. 7454/2020).
1.4 Alla stregua del surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, posto che il 19 settembre 2016 il presente ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la sede della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (sull’argomento si vedano Cass. Sez. U. n. 3116/2006, Cass. Sez. U. n. 22641/2007, Cass. n. 23062/2012), il termine per la proposizione del controricorso deve ritenersi scaduto il 31 ottobre 2016 (incluse nel computo le proroghe di diritto ex art. 155, quarto comma, c.p.c.), non potendo assumersi come dies a quo la posteriore data del 22 settembre 2016 in cui ha avuto luogo la rinnovazione della notifica dell’impugnazione presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
1.5 Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986.
1.6 Si rimprovera alla CTR di non aver valutato la documentazione «richiamata ed allegata in sede di appello» dal contribuente, la quale «rappresenta idonea scrittura elementare che andava obbligatoriamente considerata ed esaminata ai fini della decisione» : essa, infatti, dimostrava che i presunti ricavi ripresi a tassazione erano riferibili per competenza a esercizi diversi da quelli ai quali erano stati imputati dall’RAGIONE_SOCIALEio.
Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.
2.1 Al riguardo, si deduce che:
-la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva «inteso sanzionare la mancata fatturazione al momento dell’effettivo incasso degli assegni contestati» ;
-dalla documentazione versata in atti risultava che le fatture comprovanti le prestazioni rese in favore della RAGIONE_SOCIALE « no state emesse precedentemente, e comunque alla consegna dei beni e/o nel periodo di imposta di ricezione degli assegni» ;
la sentenza impugnata, «avvalora l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE» , aveva finito «con l’ammettere una data di effettuazione dell’operazione imponibile diversa da quella stabilita per legge» .
Le due censure possono essere esaminate insieme, perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità.
3.1 Entrambe, infatti, dietro il velo della denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si risolvono nel tentativo di sollecitare un non consentito riesame della valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici d’appello, i quali hanno escluso che gli assegni rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME contenuti all’interno di una cartella rinvenuta dai militari della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel corso di una verifica fiscale eseguita presso la sede della società- siano riferibili alle fatture prodotte in giudizio dal contribuente.
3.2 Il discorso vale anche per l’eccepita inosservanza della norma di cui all’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, fondandosi, sul punto, la tesi difensiva della parte privata sul presupposto della configurabilità di un collegamento fra le fatture e gli assegni in questione, che invece è stato negato dalla CTR.
Trattasi, quindi, di doglianza che esula dal paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto sottintende una diversa ricostruzione fattuale della vicenda di causa (cfr. Cass. n. 17345/2024, Cass. n. 16751/2024, Cass. n. 6072/2023, Cass. n. 17702/2022).
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo.
4.1 Si sostiene che la Commissione di secondo grado avrebbe tralasciato di considerare che «i verbalizzanti avevano valorizzato ed
allegato gli assegni contestati in base alla data di incasso, e non in base alla data di ricezione degli stessi»: tale «fatto, non contestato da controparte, andava esaminato in quanto decisivo per l’accertamento del ‘momento impositivo’ e della correlazione fra i titoli contestati e le fatture emesse» .
4.2 Il motivo è inammissibile, trovando ostacolo nel combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’abrogato art. 348 -ter c.p.c., applicabile temporalmente all’odierna controversia, in base al quale, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. ‘doppia conforme’), il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 360.
Per non incorrere in tale preclusione il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste a fondamento, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
Sennonchè, il descritto onere non risulta, nella specie, assolto.
In definitiva, il ricorso è complessivamente inammissibile.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto rituale attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME