Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22634/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima P.E.EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di questi P.E.C. EMAIL;EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria per l’Abruzzo n. 308/2023 depositata il 24 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella udienza del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO CHE
oggetto della controversia è l’avviso di accertamento n. 400, per il pagamento della Tari emesso dal comune di RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente), per un omesso versamento T.A.R.I. per l’anno 2015, riguardante uno stabilimento balneare, in particolare, l’utilizzazione una maggiore superficie di una concessione demaniale marittima rispetto a quella dichiarata;
in fatto, veniva emesso un primo avviso nel 2019, annullato, poi, dallo stesso odierno ricorrente, in quanto carente di motivazione relativamente al maggiore importo richiesto, cui ha fatto seguito un secondo avviso nel 2020, sempre sull’annualità 201 5;
la CTP ha rigettato il ricorso dell’odiern a controricorrente;
la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello dell’odierna ricorrente sulla base delle seguenti ragioni:
-l’accoglimento del reclamo oggetto del primo ricorso in via di autotutela non può costituire cosa giudicata;
-dall’avviso di accertamento Tari dell’anno 2015 emerge esclusivamente che «dalla verifica della banca dati delle dichiarazioni, dalle risultanze del sistema informativo dell’ente (anagrafe, catasto, SUAP, Sister, Punto Fisco eccetera) e a seguito delle rilevazioni delle superfici soggette a tassazione è stata ravvisata l’omessa denuncia in quanto non risulta dichiarata ai fini militari la maggiore superficie utilizzata come posa ombrellone»;
-la dimostrazione della maggiore superficie asseritamente occupata proviene esclusivamente da una fotografia aerea relativa all’anno 2018, diverso da quello oggetto di causa;
-«anche l’accertamento operato dal comune nell’anno 2008 è del tutto irrilevante rispetto all’anno in contestazione, sia perché tali risultanze dovrebbero essere state considerate dall’ente per determinare l’ammontare della tassa dovuta dalla società nelle successive annualità, essendo stata versata nella misura indicata dal comune con l’avviso di pagamento inviato e i bollettini di pagamento precompilati allo stesso allegati, sia perché trattandosi di annualità diversa, non vi è alcuna dimostrazione dell’asserita occupazione di arenile operata dall’appellante nelle stagioni balneari successive».
L’odierno ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria; la controricorrente si è costituita con controricorso e depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 c.p.c. un error in iudicando e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ex dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Sostiene che la sentenza impugnata è basata sull’errata percezione di un documento prodotto, in particolare la fotografia aerea riporta come data di acquisizione l’8 aprile 2012 e non 2018, come sostenuto in sentenza.
La controricorrente solleva una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso che per ragioni di carattere logico devono essere trattate prioritariamente.
Con la prima eccezione, lamenta che il ricorso è privo dell’indicazione dell’oggetto, del valore e della sintesi dei motivi, nonché manca il riferimento al sottofascicolo.
Con la seconda eccezione si sostiene l’inammissibilità del ricorso, perché sarebbe preclusa la produzione documentale in sede di legittimità. Si deduce in proposito che la doglianza del ricorso, al più, avrebbe potuto costituire motivo di errore revocatorio.
Con la terza eccezione si afferma l’inammissibilità per la mancata indicazione di quando il ricorrente avrebbe dedotto nei giudizi di merito che la foto depositata era stata scattata nel 2013.
Con la quarta eccezione si deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito.
Tale ultima eccezione è fondata nei termini che si precisano. Il motivo è inammissibile, in quanto induce ad una rivisitazione dei mezzi probatori ed a una loro diversa valutazione con riguardo ad elementi non decisivi della fattispecie.
Qualora, infatti, anche la data di acquisizione della foto fosse quella indicata in ricorso, comunque, resta che la sentenza ha ritenuto non idoneo quel mezzo probatorio, peraltro unico, a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva sulla maggiore superficie e su tale valutazione è preclusa ogni delibazione.
La sentenza, peraltro, ha ritenuto con un ragionamento logico, congruo e coerente che non potesse acquisire rilievo neanche l’accertamento effettuato nel 2008, in quanto riguardante una diversa annualità collocata indietro nel tempo.
Va affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, n. 5792/2024, Rv. 670391 – 01).
Tale arresto si pone in linea di continuità con il principio da tempo affermato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,
di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 -03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 – 02).
La fotografia in esame , anche nell’ipotesi sostenuta dal ricorrente, è relativa ad un anno diverso e antecedente da quello oggetto di imposizione. Essa, pertanto, non può valere per l’anno successivo attesa l’estrema variabilità e la mutevolezza delle circostanze di fatto, trattandosi di uno stabilimento balneare e di un arenile. Il travisamento, quando effettivamente occorso, sarebbe dunque caduto su un elemento di causa non decisivo perché non idoneo, se correttamente considerato, a sortire un esito diverso della lite.
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 1.700 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 19 settembre 2024