Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14084 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14084 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
Oggetto:
Tributi –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23978/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO , come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 1580/38/2016, depositata il 17.03.2016.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 13.03.2024;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Sentiti, per la parte ricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME) e, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME, titolare di un’ impresa individuale esercente la gestione di apparecchi da intrattenimento che consentono vincite in denaro, per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (concessionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, con il quale erano stati determinati maggiori ricavi e contestata maggiore IVA per l’anno d’imposta 200 8.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia accoglieva l’appello proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE , osservando, per quanto qui rileva, che:
andava disattesa l’eccezione di giudicato con riferimento ad altra sentenza che riguardava l’annualità 2006, in quanto si trattava di annualità e fattispecie diverse;
era infondata anche l’eccezione riguardante l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, in quanto il medesimo apparteneva alla carriera direttiva ed era stato regolarmente delegato, come risultava dall ‘atto dispositivo n. 141 RAGIONE_SOCIALE‘1.07.2013 di ratifica di delega, pro dotto in atti, potendo sottoscrivere gli atti impositivi anche gli impiegati RAGIONE_SOCIALEa carriera direttiva all’uopo delegati, benchè privi RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale.
la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato era regolare, in quanto era sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta consegna, che era pacifica, essendo stata prodotta dallo stesso contribuente; la circostanza che sulla
ricevuta di consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto vi fosse una firma illeggibile non era di per sé causa di invalidità RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato, essendo onere di chi la contesta procedere eventualmente con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa querela di falso;
altrettanto infondata era l’eccezione di mancata corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato a quanto disposto dall’art. 29 del d.l. n. 78/2010, posto che l’atto indicava nel dettaglio gli importi richiesti a pagamento; – priva di rilievo era l’eccezione di mancata indicazione del responsabile del procedimento, in quanto l’atto impugnato ha valore di intimazione ad adempiere e, solo dopo essere trascorsi sessanta giorni, l’atto diventa esecutivo, dovendo detto responsabile essere indicato unicamente nella successiva fase di riscossione;
andavano rigettate pure le censure relative alla illegittimità RAGIONE_SOCIALEa verifica e alla asserita violazione del contraddittorio, in quanto, per la prima, non era stato indicato il pregiudizio in concreto subito dal contribuente e, per la seconda, al caso di specie non era applicabile l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella nuova formulazione;
nel merito, la pretesa era fondata, in quanto l’attività esercitata dal contribuente, da qualificarsi come noleggio o locazione, sulla base dei contratti conclusi con i vari destinatari RAGIONE_SOCIALE apparecchiature da gioco, era soggetta ad IVA;
per quanto riguardava gli accertamenti bancari, il contribuente, sul quale gravava il relativo onere, non aveva giustificato i movimenti registrati sui conti.
Contro la suddetta decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandolo ad undici motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione degli artt. 124 disp. att. cod. proc. civ., 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa medesima CTR n. 835/38/14 (relativa all’avviso di accertamento notificato al COGNOME per l’anno 2006, fondato sulla medesima attività di verifica e sulle medesime indagini bancarie), passata in giudicato in data 22.04.2014.
1.2 Il motivo è inammissibile.
1.3 Va ribadito l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, per cui l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, come quelle di cui si discute, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti, integranti elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. 28 novembre 2019, n. 31084; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25516).
1.4 Nella specie è da escludere la rilevanza del giudicato costituito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR n. 835/38/14 (relativa all’avviso di accertamento notificato al COGNOME per l’anno 2006), avuto riguardo alla diversità degli anni di imposta e la mancata individuazione di elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie estensibili nel tempo, non potendo certamente ritenersi tali i ‘ medesimi atti di verifica ‘, i ‘ medesimi atti di autorizzazione all’accesso e allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie ‘, ‘ la medesima attività economica svolta dal ricorrente ‘ oppure la ‘ m edesima qualificazione giuridica ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento ad IVA ‘, trattandosi di fatti variabili da periodo a periodo o comunque irrilevanti.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la delega conferita al soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento era invalida, in quanto lo stesso non aveva la qualifica dirigenziale.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Come ha più volte chiarito questa Corte, ‘In tema di accertamento tributario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2002 – 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012’ (Cass. 26/02/2020, n. 5177; conformi, ex plurimis , Cass. 10/12/2019, n. 32172; Cass. 09/11/2015, n. 22800).
2.3 Ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, pertanto, non è richiesta la qualifica dirigenziale né per il capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio né per il funzionario da lui delegato a sottoscrivere l’avviso di accertamento, in quanto il ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto esaurisce i propri effetti nell’ambito del rapporto di servizio con l’Amministrazione (Cass. 10/08/2010, n. 18515).
Ne deriva che, per il mero effetto RAGIONE_SOCIALEa richiamata pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto l’atto, non si produce la nullità degli accertamenti, eccepita dal contribuente.
Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la delega conferita al soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di accer tamento era invalida, in quanto l’atto dispositivo n. 141 del 2013, prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE, difettava di due elementi essenziali e, segnatamente, del termine di validità e RAGIONE_SOCIALE cause che ne avevano reso neces saria l’adozione.
3.1 Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto nel testo del ricorso per cassazione le parti dei documenti richiamati e gli atti difensivi depositati nei precedenti gradi di giudizio, rilevanti per la comprensione RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
3.2 Il motivo è in ogni caso infondato.
3.3 L’art 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600 dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o da altro impiegato RAGIONE_SOCIALEa carriera direttiva da lui delegato» .
3.4 In mancanza di ulteriori spiegazioni sulle modalità di rilascio RAGIONE_SOCIALEa delega, sulla sua funzione e sui requisiti di validità, la giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto, in passato, che la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre a precisare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa delega e il suo termine di validità, ‘ deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore » ( ex multis , Cass. 9.11.2015, n. 22803).
3.5 I n realtà, fermo restando l’onere probatorio in capo all’Amministrazione, in caso di contestazione RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, confermato da altre pronunce di questa Corte e al quale questo Collegio intende dare continuità, la delega alla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione interna RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario RAGIONE_SOCIALEa delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo schema organizzativo RAGIONE_SOCIALEa subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione ( ex multis , Cass. 29.03.2019, n. 8814; Cass. 7.06.2022, n. 19217; Cass. 13.07.2021, n. 30539).
Con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 139, 148 e 149, comma 2, cod. proc. civ., 3 e 14 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890 del 1982, 29 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento ai profili di nullità ed inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, non avendo la CTR rilevato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, insuscettibile di sanatoria, per mancanza RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione, in quanto, trattandosi di atto impoesattivo, doveva essere notificato con l’interposizione di un agente notificatore abilitato.
Con il quinto motivo (indicato nel ricorso come sesto motivo), deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, e 480 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato la carenza , nell’atto impugnato, RAGIONE_SOCIALE indicazioni sull’esatto momento dal quale il mancato versamento consente l’ingresso nella fase esecutiva che rende possibile il pignoramento, avendo l’atto impoesattivo anche la funzione di precetto.
5.1 I predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi, sono in primo luogo inammissibili per difetto di autosufficienza e di specificità.
5.2 Con particolare riferimento alla notificazione, occorre ribadire che, ove sia contestata la rituale notifica di un atto impositivo, «per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso» ( ex plurimis , Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017).
5.3 Il ricorrente ha omesso di riportare nel testo del ricorso per cassazione i documenti cui ha fatto riferimento nei motivi in esame e, in particolare, l’atto impugnato e la sua notifica , impedendo in tal modo a questa Corte di compiere la verifica sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure.
5.4 Occorre in ogni caso precisare che, se la notificazione è avvenuta a mezzo posta (p. 29 del ricorso per cassazione), va applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, ‘ In caso di notificazione a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità RAGIONE_SOCIALE‘invio RAGIONE_SOCIALEa raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto RAGIONE_SOCIALE‘arrivo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione’ ( ex plurimis , Cass. n. 29642 del 14/11/2019).
5.5 Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, inoltre, come ha già ampiamente chiarito questa Corte (Cass. n. 23435 del 27/07/2022), l’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa necessità di operare la «concentrazione RAGIONE_SOCIALEa riscossione nell’accertamento», come espressamente recita la rubrica RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, che
l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto c.d. impoesattivo.
5.6 Con riferimento al quinto motivo, poi, va aggiunto che l’eventuale carenza di indicazioni sulla fase esecutiva non rende certamente nullo l’avviso di accertamento, ma può eventualmente solo privarlo RAGIONE_SOCIALEa sua idoneità ad acquisire valore di titolo esecutivo o di precetto, mantenendo l’avviso di accertamento pur sempre la sua validità come atto impositivo.
Con il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo), denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, e 29 del d.l. n. 78 del 2010 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato per la mancata indicazione del responsabile del procedimento per ciascuna RAGIONE_SOCIALE tre componenti procedimentali e funzionali che caratterizzano l’atto impugnato (accertamento, riscossione e precetto).
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 E’ pacifico che nel provvedimento impugnato era indicato un responsabile del procedimento con riferimento alla fase RAGIONE_SOCIALE‘accertamento. Considerata la particolare natura RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento esecutivo, l’indicazione di detto responsabile doveva inten dersi estesa a tutte le possibili funzioni RAGIONE_SOCIALE‘atto.
6.3 Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, infatti, “ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria, che, in conformità alle previsioni normative vigenti per il caso di specie, consista in un atto cd. impoesattivo, documento che ha comunque natura di atto impositivo, assolvendo alla funzione di contestare al contribuente l’obbligo di pagamento di oneri tributari e di costituire il primo atto RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, l’indicazione del responsabile del procedimento di
accertamento vale ad indicare il soggetto responsabile RAGIONE_SOCIALEa procedura nel suo complesso, non essendo necessaria l’indicazione che egli sia il responsabile sia RAGIONE_SOCIALEa procedura di accertamento che di quella esecutiva’ (Cass. n. 5517 del 21/02/2022 e n. 1321 del 18/01/2022).
Con il settimo motivo (indicato nel ricorso come ottavo motivo), deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle ‘istruzioni sulle attività di verifica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ di cui alla cir colare n. 1/2008, e degli artt. 12, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000, con riferimento alla dedotta nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso per illegittimità RAGIONE_SOCIALEa verifica subita dal ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CT R rilevato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per illegittimità RAGIONE_SOCIALEa verifica, dato che l’ordine di accesso non indicava gli anni da sottoporre a verifica.
7.1 Il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto dei documenti dai quali sia possibile desumere la precisa motivazione del provvedimento che aveva autorizzato l’accesso.
7.2 Il motivo sarebbe in ogni caso infondato.
7.3 Nel caso in cui -come nella specie – l’accesso sia stato effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE, questa Corte (Cass. n. 16661 del 2011) ha affermato (con riferimento ad un caso in cui la verifica era iniziata al solo scopo di controllare l’osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni sull’IVA comunitaria per una annualità ed era stata estesa anche ad altre annualità e tributi, a seguito RAGIONE_SOCIALE gravi irregolarità riscontrate) che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 gennaio 1929, n. 4, la RAGIONE_SOCIALE, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia
finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria.
7.4 Secondo l’indirizzo giurisprudenziale citato, quindi, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non deve essere munita di un’autorizzazione per ogni singola annualità, avendo il potere di verificare annualità non menzionate espressamente nell’autorizzazione (Cass. n. 334 del 2021).
7.5 Occorre poi ribadire che «l’atto di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai locali RAGIONE_SOCIALE‘impresa, reso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in esito a valutazione RAGIONE_SOCIALEa necessità di incidere sull’andamento e sulla riservatezza RAGIONE_SOCIALEa gestione imprenditoriale al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘IVA, non circoscrive l’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione all’epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione; l’ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento, e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione RAGIONE_SOCIALE posizioni del contribuente, nell’arco di tempo in cui è esercitabile detto potere» (Cass. n. 28664 del 2018; Cass. n. 18155 del 07/08/2009; Cass. n. 429 del 14/01/2015).
Con l’ottavo motivo (indicato nel ricorso come nono motivo), deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 497, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 311 del 2004, 10, comma 1, e 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che i proventi RAGIONE_SOCIALE‘attivit à svolta dal contribuente fossero assoggettabili all’IVA e non al PREU , benchè l’attività svolta dallo stesso non fosse di noleggio, ma di gestione e di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate per conto del concessionario RAGIONE_SOCIALE
8.1 Il motivo è inammissibile.
8.2 L’art. 10, comma 1, n. 6 d.P.R. 633 del 1972 stabilisce, per la parte che qui rileva, che sono esenti da IVA le operazioni relative alle giocate.
8.3 L’art. 1 comma 497 RAGIONE_SOCIALEa legge 311 del 2004 prevede ‘L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari RAGIONE_SOCIALEa rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati RAGIONE_SOCIALEa raccolta stessa’ .
8.4 La CTR ha ritenuto che l’esenzione dall’IVA, prevista dalle norme richiamate, non si applicasse ai compensi conseguiti dal contribuente, qualificando come noleggio o locazione il rapporto contrattuale sulla base del quale il COGNOME operava.
8.5 Il contribuente ha contestato tale qualificazione evidenziando che i compensi non gli venivano corrisposti dai titolari dei locali dove venivano installati gli apparecchi, ma gli venivano erogati dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE, sulla base del contratto con la stessa stipulato, del quale riportava, nel testo del ricorso, alcune clausole in cui si evidenziava espressamente che la remunerazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di gioco era esente ai fini IVA, in quanto soggetta a PREU.
8.6 Nel ricorso, quindi, non si lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, perché non si deduce un’erronea ricognizione, da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta prevista dalla norma, ma viene denunciata ‘un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa ‘ che ‘ è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione ‘ (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016).
8.7 Si tratta, quindi, di una inammissibile doglianza che fonda ‘ il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa ‘ (Cass. n. 20210 del 2019).
8.8 L’errore di cui di duole il ricorrente consiste, quindi, in una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, avendo la CTR riconosciuto, in base agli elementi fattuali, che l’attività svolta dal contribuente era di noleggio, mentre secondo il ricorrente detta attività si basava su un rapporto contrattuale diretto con il concessionario.
8.9 Poiché l’errore lamentato riguarda il fatto, il motivo è inammissibile, perché mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello.
Con il nono motivo (indicato nel ricorso come decimo motivo), deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 10 e 12 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni presentate dal contribuente e la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 Poiché per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata, va ribadito il principio, secondo il quale è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, ‘si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il ricono scimento
RAGIONE_SOCIALE‘accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo’ , (Cass. 19.07.2021, n. 20436).
9.3 Nella specie, risulta che il contribuente ha presentato osservazioni a verbale (p. 4 del ricorso) all’attività di accertamento.
9.4 Il contatto instaurato con il contribuente in tale occasione era sicuramente idoneo ad essere qualificato quale contraddittorio endoprocedimentale.
9.5 C on riferimento poi all’asserito obbligo per l’Ufficio di considerare, nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, le osservazioni formulate dal contribuente, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -cui questo collegio intende dare continuità dalla stessa lettura RAGIONE_SOCIALEa prima parte del comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000 (“nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio RAGIONE_SOCIALEa copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori’ ) e dal raffronto con il tenore più perentorio RAGIONE_SOCIALEa seconda parte del medesimo comma (‘l’avviso di accertamento non può essere emanato prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza” ), si evince che all’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità, né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base di quanto di sposto dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 2583 del 2016; n. 8378 del 2017).
9.6 Occorre rammentare in proposito, infatti, che “non tutte le irregolarità possono dar luogo a nullità, ma soltanto quelle così sanzionate dalla legge, ovvero quelle che, anche in difetto di una
comminatoria espressa, sono talmente lesive di specifici diritti o garanzie da impedire la produzione di qualsiasi effetto da parte RAGIONE_SOCIALE‘atto cui ineriscono” (Cass. n. 4324 del 2011; n. 28764 del 2005).
10. Con il decimo motivo (indicato nel ricorso come dodicesimo motivo), denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ‘con riferimento ai rilievi inerenti le riprese a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ed IRAP ‘, per avere la CTR confermato le riprese riconducibili ai movimenti rilevati sul conto corrente, sebbene il contribuente avesse fornito la giustificazione di detti movimenti.
10.1 Il motivo è infondato.
10.2 Q ualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, occorre considerare l’ indirizzo ormai consolidato di questa Corte, in base al quale l’onere probatorio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. n. 21303/2013).
10.3 La presunzione legale (relativa) RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ric ava dall’art. 38 del d.P.R. n.
600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; fermo restando che, all’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572 del 2018).
10.4 Il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve ‘individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative’ (Cass. n. 11102 del 2017), dando espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di tale verifica; in altri termini, se il contribuente può superare la prevista presunzione legale solo attraverso una prova analitica, con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, anche il giudice di merito ha l’obbligo di verificare, con altrettanto rigore, l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass. 30.06.2020, n. 13112).
10.5 Poiché la CTR si è attenuta ai suddetti principi, dando atto di avere esaminato i singoli movimenti ed evidenziando come non vi fossero riscontri alle giustificazioni fornite dal contribuente, la doglianza mira, in realtà, sotto l’apparente deduzione del vizio di
violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello, con particolare riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
Con l’undicesimo motivo (indicato nel ricorso come tredicesimo motivo), denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulle seguenti censure: difetto di rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta sulle ricevute postali, illegittima determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aggio e del calcolo degli interessi.
11.2 Il motivo è inammissibile.
11.3 Come ha più volte precisato questa Corte, ‘L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto
di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” RAGIONE_SOCIALE‘assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo’ (Cass. n. 29952 del 13/10/2022).
11.4 Nella specie, il ricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia in ordine ad alcune domande ed eccezioni, formulando la relativa censura come vizio di motivazione.
11.5 Il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità ed autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato, nel testo del ricorso per cassazione, le questioni omesse nei loro esatti termini, con l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo in cui erano state proposte ed eventualmente riproposte nel grado successivo del giudizio.
11.6 Con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE‘asserito difetto di rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, poi, occorre rammentare che ‘Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito’ (Cass. n. 25154 RAGIONE_SOCIALE’11/10/2018).
11.7 Per quanto riguarda il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta sulle ricevute postali non vi sarebbe comunque alcuna omessa pronuncia, essendosi la CTR pronunciata sul punto (‘La circostanza che sulla ricevuta di consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto appaia una firma illeggibile non è di per se stessa fatto invalidante la notifica, essendo onere di chi contesta tale circostanza procedere col rimedio RAGIONE_SOCIALEa querela di falso ‘).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate (con riferimento alle sole fasi di studio e decisionale) come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024