Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4310 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4310 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
OGGETTO: Irpef 2006 -Reddito di partecipazione -Socio di RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa. – Raddoppio dei termini -Contestabilità del reddito societario.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 7995, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 21.11.2016, e pubblicata il 5.12.2016;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di verifiche svolte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avente ristretta base partecipativa, ritenuto accertato il conseguimento di
un maggior reddito non dichiarato, l’RAGIONE_SOCIALE notificava il 15.11.2012 a COGNOME NOME, socio al 50%, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contestando il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef, con riferimento all’anno 2006.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, tra cui l’illegittimo raddoppio dei termini di accertamento nei suoi confronti e l’infondatezza dell’accertamento di un preteso maggior reddito societario. La CTP, ritenute infondate le difese del contribuente, rigettava il suo ricorso.
COGNOME NOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione di primo grado.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a tre motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato nota con la quale ha domandato di prendere parte alla eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Il contribuente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione dell’art. 43, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini di accertamento potesse applicarsi anche nei suoi confronti, sebbene gli sia stata contestata solo una dichiarazione infedele in misura inferiore alle soglie di punibilità.
1.1. La CTR ha ritenuto che ‘L’avvio della fase penale che ha consentito il raddoppio dei termini è stata attivata in relazione alla attività della Società ed è in quest’ultimo giudizio che doveva essere fatta valere
detta eccezione relativa alla legittimità o meno del raddoppio dei termini, da cui è scaturito anche quello per i soci’ (sent. CTR, p. 2).
1.2. La motivazione espressa dal giudice dell’appello appare incompleta, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE critiche espresse dal ricorrente, già in primo grado, e riportate dalla CTR nella sua pronuncia (sent. CTR, p. 1, punto 6), perché l’argomento sostenuto è che un reato penale avrebbe potuto essere ritenuto addebitabile alla società, ma non al socio, e nei confronti di quest’ultimo, pertanto, non avrebbe dovuto ritenersi applicabile il raddoppio dei termini di accertamento.
La conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado risulta comunque avallata dalla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti recentemente chiarito che l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; ne consegue che il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti della società, ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis ), vale anche per i soci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società’, Cass. sez. V, 17.12.2025, n. 32907 (conf. Cass. sez. V, 30.6.2021, n. 18451). Il fatto che nel caso di specie il contribuente alleghi di essere rimasto estraneo alla gestione societaria, su cui il ricorrente ha insistito in memoria, non incide sulla valutazione ripetutamente espressa da questa Corte di legittimità.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente censura la violazione dell’art. 24 Cost., per avere il giudice dell’appello violato il diritto di difesa
del contribuente, ritenendo che gli risultasse preclusa la possibilità di contestare il conseguimento da parte della società di un maggior reddito imponibile.
2.1. In proposito il giudice dell’appello scrive che ‘l’avviso di accertamento nei confronti della Società è divenuto definitivo, per cui l’accertamento di maggiori utili da parte della Società non appare contestabile’ (sent. CTR, p. 2).
2.2. L’assunto del giudice del gravame non appare condivisibile. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, proponendo un orientamento interpretativo condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, che l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili, ma anche la validità dell’accertamento a carico della società, Cass. sez. VI-V, 27.9.2016, n. 19013.
Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto condivisibile e deve essere pertanto accolto.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, per non avere il giudice del gravame rilevato che alla società è stata contestata esclusivamente la partecipazione ad operazioni commerciali solo soggettivamente inesistenti, ed i costi risultavano pertanto deducibili, non essendo contestabile alcun maggior reddito ai fini Ires alla società, ed un conseguente reddito di partecipazione ai fini Irpef a carico del socio. Lo strumento di impugnazione rimane assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, e la sentenza impugnata deve
essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso introdotto da COGNOME NOME , rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME