Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1206 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliat presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che h indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo stud del difensore, alla INDIRIZZO in Ro
– controricorrente –
avverso
la sentenza n. 336, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche il 29.4.2019, e pubblicata nella stessa data; ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che confermato la propria richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso;
raccolte COGNOME le COGNOME conclusioni COGNOME rassegnate, COGNOME per COGNOME la COGNOME ricorrente Amministrazione finanziaria, dall’AVV_NOTAIO, l quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigetto AVV_NOTAIO‘impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. A seguito di verifiche fiscali e Processo verbale di costatazi del 17.9.2007, redatto dallo stesso Ente impositore, l’RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE attiva Marche, con sede in provincia di Ancona, avente ristretta bas partecipativa ed esercente l’attività di lavorazione di materie p minerali importate dalla Cina, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto maggiori Irpeg, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2004. Per quanto ancora d’interes l’Amministrazione finanziaria contestava l’indicazione nel dichiarazione dei redditi, quali oneri deducibili, di costi rel prestazioni di trasporto ottenute da un’impresa, la RAGIONE_SOCIALE, operante in Paese dalla fiscalità privilegiata (Hong Kong nella misura di Euro 986.908,00. Inoltre, l’Ente impositore contesta maggiori ricavi non contabilizzati, in relazione a materie pr
presuntivamente lavorate e vendute, ma non contabilizzate, nella misura di Euro 686.647,84.
1.1. In conseguenza del maggior reddito societario accertato, erano inviati ai soci gli avvisi di accertamento relativi al reddito d partecipazione conseguito, che sono stati impugnati dai contribuenti, ed i relativi processi, giunti al giudizio di legittimità, sono stati tra contestualmente da questa Corte regolatrice.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, che accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato l’effettività AVV_NOTAIO‘attività commerciale svolta, seppur con ditta residente in Paese dalla fiscalità privilegiata, e che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse stimato i pretesi maggiori ricavi conseguiti servendosi di “dati approssimativi e non certi” (sent. Ctr, p. 1). In conseguenza la Ctp annullava l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione completamente sfavorevole conseguita dai primi giudici, riproponendo i propri argomenti, innanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche. La RAGIONE_SOCIALE rigettava l’impugnativa proposta dall’Ente impositore, e confermava l’annullamento AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento.
Avverso la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la società, la quale ha pure depositato memoria con allegato.
4.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha domandato di accogliersi il secondo motivo di ricorso introdotto dall’Ente impositore, rigettato il primo.
Ragioni AVV_NOTAIOa decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 110, commi 10 ed 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), in cui è incorso il giudice AVV_NOTAIO‘appello, “(quanto al recupero dei costi sostenuti verso soggetti di Paesi Black List)” (ric., p. 6).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere l’impugnata Ctr errato nell’applicazione dei principi AVV_NOTAIO‘accertamento analitico induttivo.
Mediante il suo primo strumento d’impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incors l’impugnata RAGIONE_SOCIALE, per aver ritenuto deducibili i costi di trasporto sostenuti in favore di controparte commerciale appartenente a Paese iscritto in black list (Hong Kong), in assenza dei presupposti di legge.
3.1. Il motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore lamenta effettivamente la ritenuta non corretta applicazione di norme di diritto, e resiste pertanto alla critica di inammissibilità proposta dal controricorrente.
3.2. Tanto premesso, la norma che regola più specificamente la materia è l’art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), che ai commi 10 ed 11 prevede, nella formula applicabile ratione temporis: “10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con de del AVV_NOTAIO da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferi quello applicato in Italia, ovvero AVV_NOTAIOa mancanza di un adegua scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. 11 disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svol prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione AVV_NOTAIO‘avviso d accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso accertamento. La deduzione RAGIONE_SOCIALE spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammont dedotti” (evidenza aggiunta).
Pertanto i costi indicati come deducibili dall’impresa italian relazione ad operazioni commerciali allegate come poste in esser con imprese straniere residenti in Paesi dalla fiscalità privilegi per questo incluse nella c.d. black list, non possono di regola essere dedotti, a meno che le imprese residenti in Italia forniscano la p che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attivit commerciale effettiva, oppure che le operazioni poste in esse rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.
4.1. Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE, con ampia ed esausti motivazione, confermando quanto deciso dai giudici di primo grado, ha accolto la tesi AVV_NOTAIOa società secondo cui i costi risult
deducibili osservando, tra l’altro, “che il contribuente ha fornito sufficienti per dimostrare in via presuntiva l’effettività AVV_NOTAIO‘ commerciale svolta dalla società cinese. Sono stati sottoposti al va AVV_NOTAIO‘Ufficio prima e del giudice poi una serie di elementi che valutati complessivamente, inducono a ritenere realizzato presupposto AVV_NOTAIO‘effettività AVV_NOTAIO‘attività imprenditoriale AVV_NOTAIO straniera”, la RAGIONE_SOCIALE, “per la deducibilità dei cos Infatti, dalla documentazione in atti (tratt sia da siti inter da informazioni assunte dalla ditta medesima) si rivela l’esistenz una società, con uffici in attività (dipendenti, recapiti tele numerosi clienti, etc.), con consolidata esperienza nel settore, ch effettivamente eseguito la prestazione (l’Ufficio non ha mai messo discussione l’effettività del trasporto). Secondo l’Ufficio la so italiana “avrebbe dovuto produrre il bilancio, l’atto costitutiv statuto, un prospetto descrittivo AVV_NOTAIO‘attività esercitata dal fo straniero, i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede uffici e AVV_NOTAIO‘attività di quest’ultimo, la copia RAGIONE_SOCIALE fatture utenze, contratti di lavoro …. Ma tale documentazione non rien nella disponibilità del contraente … è anche documentazione diffi da acquisire da fornitori esteri, se non attraverso dichiarazioni ( accaduto nel caso di specie) in quanto oggetto in molti Paesi di tu AVV_NOTAIOa riservatezza. In ogni caso anche il requisito alternativo concreta esecuzione per soddisfare un effettivo interesse economic appare soddisfatto, considerato che, ferma restando l’effettività d prestazione resa, non contestata dall’Ufficio, si ritiene che la N RAGIONE_SOCIALE abbia anche razionalmente dimostrato l’effettivo interess economico RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere considerato che la bruci è una sostanza reperibile solo in Cina e che risultava indubbiamen conveniente un trasporto AVV_NOTAIOa merce con il vettore cinese nel porto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ancona per evitare ulteriori costi per trasporti via terra da altri luogh di approdo” (sent. Ctr, p. 9 s.).
4.1.1. Il giudice AVV_NOTAIO‘appello, peraltro, non manca di segnalare che lo svolgimento di effettiva attività commerciale da parte del partner di Hong Kong risulta dimostrato pure dalla documentazione dei costi, mai contestata dall’Ufficio, relativi al trasporto RAGIONE_SOCIALE materie prime da lavorare, mediante vettore marittimo ed in quantità ingenti, comprovato anche con produzione RAGIONE_SOCIALE bollette doganali. Inoltre, la vantaggiosità economica AVV_NOTAIO‘operazione di trasporto risulta riscontrata mediante produzione di documentazione di raffronto per la valutazione comparativa del costo complessivo fino a destinazione (cfr. sent. Ctr, p. 1).
4.2. Ancora, dal sito Web AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE sono riscontrabili informazioni AVV_NOTAIO‘attività svolta dalla stessa, “le diver sedi operative site nell’area asiatica con i rispettivi recapiti e le tra di trasporto dal territorio cinese al mare Mediterraneo in cui sarebbe specializzata la compagnia stessa, nonché il documento ricevuto in data 12 febbraio 2009 dal fornitore estero costituito da una dichiarazione firmata dal Managing Director AVV_NOTAIOa società dalla quale emergerebbe che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede ad Hong Kong svolgerebbe la propria attività sin dal 1998 in Hong Kong, sarebbe specializzata in particolare in trasporti marittimi dall’Estremo Oriente ai porti del Mediterraneo, ivi compreso il porto di Ancona, avrebbe realizzato nel 2004 un volume di ricavi di circa $ USA 30 milioni fornendo i suoi servizi a circa 40-50 clienti di tutte le parti mondo, svolgerebbe la propria attività nel centro di Hong Kong in uffici di circa 200 mq dove, nel 2004, lavoravano circa 10 dipendenti con recapiti telefonici NUMERO_TELEFONO, sarebbe registrata come Companies Ordinance con il numero 597265, il tutto a dimostrazione AVV_NOTAIO‘effettività in concreto RAGIONE_SOCIALE svolgimento di un’attivit’ commerciale
da parte del fornitore estero. Inoltre, nel caso di specie tali operazioni sono consistite, come evidenziato da subito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’acquisto di un materiale, la brucíte, reperibile quasi esclusivamente in una zona ben definita AVV_NOTAIOa Cina presso un fornitore cinese ‘RAGIONE_SOCIALE‘; infine l’acquisto era stato eseguito con clausola FOB, utilizzando per il trasporto di un vettore marittimo operante e con sede operativa (Hong Kong) vicina al porto di imbarco e di provenienza del materiale, specializzato in trasporti dall’Oriente al mar Mediterraneo, in grado di utilizzare navi specifiche in grado da un lato di soddisfare le esigenze del trasp (stivaggio alla rinfusa del materiale in notevoli quantità: circa tonnellate), condizioni in grado di soddisfare meglio l’economicità AVV_NOTAIO‘operazione e, dall’altro, di garantire un elevato standard qualità del servizio di trasporto e consegna del materiale effett direttamente nel porto di Ancona” (sent. Ctr, p. 4, eviden aggiunta).
A queste articolate osservazioni proposte dal giudi AVV_NOTAIO‘appello la ricorrente RAGIONE_SOCIALE contrappone generic valutazioni. Afferma, correttamente, che lo svolgimento di attivi commerciale da parte del partner estero operante in Paese iscritto black list, ai fini AVV_NOTAIOa deducibilità dei costi, debba ess “prevalente”, risultando a tal fine irrilevante la prova svolgimento di singole concrete operazioni commerciali concluse con la società italiana, ma trascura di rilevare che, in base a q emergente dagli atti di causa, la RAGIONE_SOCIALE svolgeva esclusivamente attività commerciale.
5.1. L’Ente impositore contesta che sia stata raggiunta la pro AVV_NOTAIO‘interesse economico AVV_NOTAIOa società italiana a conseguire prestazione di trasporto da società estera operante in Paese inclus black list, ma non contrasta le valutazioni espressamente proposte
sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE, riprendendo quanto già deciso dalla RAGIONE_SOCIALE, secon cui i materiali da trasportare provenivano dalla Cina, e la RAGIONE_SOCIALE si è affidata ad un vettore vicino per luogo di operatività a di estrazione dei materiali, nonché specializzato in trasporti Mediterraneo ed addirittura in grado di recapitare te merci nel po di Ancona, quello preferibile per la contribuente, realizzand un’operazione commerciale che può ritenersi, a livello presuntiv verosimilmente conveniente in relazione al profilo economico per l società italiana, anche a prescindere dalla documentazione prodott dalla contribuente per attestare la convenienza RAGIONE_SOCIALE modalità trasporto prescelte rispetto a quelle alternative possibili.
Il primo motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore dev pertanto valutarsi infondato, e deve perciò essere respinto.
Con il secondo mezzo di ricorso, L’RAGIONE_SOCIALE criti la valutazione operata dalla RAGIONE_SOCIALE in materia di contestazione società del conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati, applicazione RAGIONE_SOCIALE regole AVV_NOTAIO‘accertamento analitico induttivo reddito.
Occorre specificare che l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE consiste nell’acquisto di minerali quale materia prima, e n lavorazione AVV_NOTAIOa stessa mediante essiccazione e frantumazione, a fine di realizzare un prodotto utile per la vendita. I minera lavorare che, come si è anticipato provengono tutti dalla Cina, sono carbonato di calcio, il carbonato di magnesio e la brucite (o l’allumina, idrossido di alluminio).
6.1. Il calcolo dei maggiori ricavi non contabilizzati effett dall’Amministrazione finanziaria dipende dalla stima AVV_NOTAIOa quantità prodotto finito presuntivamente venduto, in considerazione AVV_NOTAIO quantità di materie prime acquistate. Nella specifica lavorazio l’unico sfrido da calcolare, secondo l’Amministrazione finanziaria
quello che dipende dall’essiccazione AVV_NOTAIOa materia prima, mediant riscaldamento alimentato da gas metano, che pertanto si risolve nell diminuzione del peso del prodotto lavorato da rivendere rispetto peso AVV_NOTAIOa materia prima acquistata, in conseguenza AVV_NOTAIOa perdita umidità.
6.2. Le norme da esaminare sono principalmente i primi due commi AVV_NOTAIO‘art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 che, nella versi applicabile ratione temporis, in materia di accertamento tributario e nella parte più direttamente d’interesse, dispongono: ” d L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di pas dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplic purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga disposizioni del comma precedente l’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte determina i reddito d’impresa sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque racco o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in esistenti”.
Tanto premesso, l’RAGIONE_SOCIALE ha calcolato lo sfri relativo alla lavorazione RAGIONE_SOCIALE varie materie prime in modi diversi. riferimento al carbonato di magnesio (magnesite) ed alla brucit (idrossido di magnesio) “i verificatori hanno fatto riferimento condizioni di fornitura richieste” dalla società nei contratti di ac AVV_NOTAIOa materia prima, stimate attendibili tenuto conto che “mancanza di contestazioni sulle forniture da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE poteva che indicare la conformità AVV_NOTAIOa merce acquistata al specifiche contrattuali (anche) per il suo contenuto di umidità”. contratti di acquisto AVV_NOTAIOa materia prima stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE è risultato che le percentuali massime di umidità tollerate, i superamento avrebbe comportato “la non accettazione del materiale”, risultavano del 5% per la magnesite e del 3% per la brucite.
verificatori hanno quindi calcolato lo sfrido in un valore medio, rispettivamente il 2,5 % e 1’1,5%.
Tuttavia, “per ciò che concerne il carbonato di calcio”, di gran lunga la materia prima maggiormente acquistata, lavorata e commercializzata dalla RAGIONE_SOCIALE, “non essendo stata in grado la parte di indicare e documentare una stima AVV_NOTAIO‘umidità in esso contenuto, i verificatori hanno assunto come dato un valore medio RAGIONE_SOCIALE umidità riscontrate nelle altre due materie prime pari al 2% … risultano, comunque, per il carbonato di calcio, il carbonato di magnesio e l’idrossido di magnesio ben 4.725,967 tonnellate di prodotto non contabilizzato tra le vendite nell’anno 2004″ (ric. p. 11, che riprende il PVC, e p. 16).
8. La società ha opposto l’approssimazione e l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dai verificatori ed ha prodotto consulenza tecnica di parte, attestante anche “la quantità di materiale non vendibile all’esito del ciclo di lavorazione” (controric., p. 4). Inoltre, ha riten non potesse trascurarsi che dati attendibili risultavano desumibili dalla quantità di gas metano che è stata acquistata ed utilizzata per essiccare la materia prima.
8.1. I dati emergenti dalla consulenza di parte prodotta dalla società sono stati specificamente contestati dall’Amministrazione finanziaria la quale lamenta, in particolare, le ritenute inidonee condizioni di prelevamento del materiale ai fini AVV_NOTAIOa verifica (“all’aperto, su di un camion proveniente dalla cava”, ric., p. 17), come pure la possibilità di valorizzare la quantità di metano consumato, perché “non vi è dimostrazione che quel consumo sia dovuto al maggiore grado di umidità AVV_NOTAIOa merce” (ric., p. 17).
In ogni caso, ha criticato la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, “senza neppure ipotizzare la possibilità di ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che gli studi tecnici commissionati
dalla Società contribuente siano da preferire … sulla sola sco valutazioni che non sono solo completamente unilaterali – in quant espresse da tecnici incaricati dalla Società contribuente – ma neppure vengono vagliate, sia pure di sfuggita, nel loro contenu concreto”. In definitiva, “a tutto volere concedere … anche o fosse condiviso il convincimento AVV_NOTAIOa Ctr per cui lo sfrido relativ carbonato di calcio non andava quantificato nel 2% (valore prudenziale rispetto al 3°/o e al 5% pattuiti contrattualmente per gli altri materiali), la ricostruzione dei maggiori ricavi non avr potuto essere annullata tout court, ma solo rideterminata alla luce valore ritenuto corretto dal Giudice AVV_NOTAIO‘appello” (ric., pp. 14, 17
10. In materia la Ctr osserva che “la ricostruzione operata dall’Ufficio non appare comunque totalmente attendibile” (sent. Ctr p. 10, evidenza aggiunta), il calcolo RAGIONE_SOCIALE sfrido in base alla percen media di umidità AVV_NOTAIOa materia prima, infatti, ha potuto ess calcolata “solo con riferimento a due materiali che rappresentavan una piccola parte di materia prima utilizzata (brucite e carbonat magnesio), non essendo in possesso per il carbonato di calcio (c rappresentava la stragrande maggioranza RAGIONE_SOCIALE tonnellate d materiale utilizzato) di un dato altrettanto attendibile” (ibidem), ed ha quindi ritenuto che il dato quantificato dall’Amministrazio finanziaria, ai fini AVV_NOTAIOa stima AVV_NOTAIO‘umidità propria del carbona calcio, calcolando la media AVV_NOTAIO‘umidità riferibile ad altre mat prime, risultasse meno attendibile del dato calcolato dalla società analisi di campioni AVV_NOTAIOa specifica materia prima lavorata, e si è che l’RAGIONE_SOCIALE esprime in proposito riserve.
11. Occorre allora preliminarmente rilevare che dall’esame degli atti di causa emerge che l’ipotesi di disporre una Ctu per stimar percentuale di umidità media del carbonato di calcio ben avrebbe potuto essere valutata dalla Ctr, la quale non si esprime in propos
e deve prendersi atto che, comunque, il giudice AVV_NOTAIO‘appello non esamina le contestazioni proposte dall’Ente impositore, in primo luogo in materia di modalità di prelievo del campione analizzato nella consulenza di parte.
In ogni caso, il giudice del merito che ritenga solo parzialmente fondato l’accertamento tributario non deve annullarlo completamente, bensì ricalcolare quale sia il corretto ammontare del tributo cui deve essere assoggettato il contribuente.
In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia AVV_NOTAIOa dichiarazione resa dal contribuente, sia AVV_NOTAIO‘accertamento AVV_NOTAIO‘Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dall domande di parte”, Cass. sez. V, 10.9.2020, n. 18777; essendosi già in precedenza specificato che “il processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE stesso, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dall domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, Cass. sez. VIV, 15.10.2018, n. 25629. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
13. Il secondo motivo dì ricorso introdotto dall’Amministrazio finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto per quan ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, la quale proce a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.
La Corte,
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, respinto il primo, cassa la decisione impugnata in relazi al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tribut secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda an regolare le spese di lite del processo di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 6.12.2022.