Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2640 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2640 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato indirizzi PEC
-controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.564/13/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 28 gennaio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.La Commissione tributaria provinciale di Lecco, con sentenza n.60/2015, accolse parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP, IVA e relative sanzioni per gli anni 2008 e
Tributi-Accertamento-
2009, escludendo la possibilità di imputare al ricorrente, ex art.5 del d.P.R. n.917 del 1986 i maggiori redditi accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE partecipata dal ricorrente nella misura del 90% ..perchè quell’accertamento, i cui effetti sono stati traslati dall’Ufficio sul ricorrente in misura proporzionale alla quota di società posseduta, non è divenuto definitivo e quindi non è consentito procedere al recupero di alcuna somma in capo al partecipante fin tanto che quell’accertamento non si consolidi in capo alla società.
2.La decisione, appellata da entrambe le parti, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale accolse parzialmente l’impugnazione del contribuente rigettando quella incidentale proposta dall’Ufficio.
3.In particolare, il Giudice di appello, riteneva che fossero state fornite idonee giustificazioni in ordine agli importi RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da tale NOME COGNOME i quali, pertanto, andavano decurtati dall’imponibile accertato. Eguali statuizioni venivano, poi, emesse con riguardo all’importo di 20.000 euro oggetto di anticipazione bancaria presso l’Istituto Intesa San Paolo. Per il resto, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. respingeva gli altri motivi di appello principale, così come rigettava l’appello incidentale svolto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla non definitività dell’accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE della quale il COGNOME era socio al 90%.
4.Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidandosi a tre motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su due motivi.
5.Il ricorso è stato fissato per la trattazione, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c, in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sul presupposto che la notificazione effettuata presso la residenza della parte e non presso il difensore nel domicilio eletto nei gradi di merito sia inesistente.
Le Sezioni unite di questa Corte ( cfr. Cass., Sez. U n.14916 del 20 luglio 2016) hanno, infatti, definito i concetti di nullità e inesistenza della notificazione statuendo che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Alla luce di tali principi, nel caso in esame trattasi di semplice nullità della notificazione sanata dal deposito di tempestivo controricorso. Può procedersi, pertanto, alla trattazione del ricorso principale.
2.Con il primo motivo del ricorso principale -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 co.2 nr.4 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. , 36, co.2, nr.4, 53, 54 e 61 del d.lgs. n.546/1992 in relazione all’art.360, co.1, nr.4, c.p.c.l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente sia nella parte nella quale è stato rigettato l’appello incidentale erariale sia nella parte nella quale è stato parzialmente accolto l’appello principale proposto dal contribuente.
2.1 La censura è infondata. Seppur concise e, in parte, involute le argomentazioni svolte dal Giudice di appello a fondamento della sua decisione integrano il minimo costituzionale per aversi motivazione sufficiente essendo, tra l’altro, intellegibile il percorso logico giuridico seguito dalla RAGIONE_SOCIALE nell’argomentare la sua decisione.
3.Con il secondo motivo, articolato in subordine, la ricorrente principale evidenzia, in relazione all’art.360, primo comma, num 3 c.p.c., che le superiori statuizioni della C.T.R. sono in ogni caso inficiate da plurimi errores in procedendo avendo il giudice di appello pronunciato con violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge (artt.115, 116 e 324 c.p.c., 2697, 2727, 2729 e 2909 c.c., 5, 56 e 109 del d.P.R. n.917 del 1986, 5 bis e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, 38, 39 co.1 lett. d e 40 del d.P.R. n.600 del 1973, 14 co.4 bis della leffe n.537 del 1993, 19, 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1973.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, con riferimento alla deduzione dei costi relativi alle fatture emesse dal sig. NOME COGNOME l’affermazione della C.T.R. secondo la quale non potevano farsi ricadere sul ricorrente le condotte elusive tenute dall’emittente RAGIONE_SOCIALE fatture si poneva, in relazione all’Irpef e all’Irap, in contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza ovvero che i costi per essere ammessi in deduzione devono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Nel caso di specie, sempre secondo la ricorrente, la C.T.R., a fronte della contestata inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE prestazioni indicate nelle fatture emesse dal sig. COGNOME, evasore totale, aveva escluso la legittimità del recupero a tassazione operato dall’Ufficio per il solo fatto che risultava il pagamento del corrispettivo, mentre con riguardo all’IVA aveva attribuito valore dirimente al fatto che non potesse ritenersi onere del contribuente controllare che il soggetto a cui paga una prestazione adempia ai suoi obblighi nei confronti dell’erario. Inoltre, la C.T.R. sarebbe andata in contrasto anche con la giurisprudenza consolidata che, in tema di movimentazioni bancarie, esige una prova non generica ma analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.
Con riferimento poi all’imputazione al socio dei maggiori redditi accertati in capo alla società la ricorrente evidenzia l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. laddove la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento societario non era assistita da giudicato e la definitività di tale ultimo avviso non era presupposto indefettibile per l’imputazione dei redditi da partecipazione al socio.
3.2 La censura è solo parzialmente fondata. Va, infatti, rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure rivolte avverso il capo di sentenza che ha ritenuto giustificati i prelievi dai conti bancari effettuati in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dal sig. COGNOME laddove, come dedotto dal controricorrente, dallo stesso avviso di accertamento, come riportato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ricorso, non risulta che sia stata contestata né l’inerenza dei costi né tanto meno l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Egualmente inammissibile la seconda censura relativa a una dedotta violazione in tema di onere probatorio laddove la stessa appare estremamente generica vieppiù a fronte dell’argomentazione della C.T.R. che ha ritenuto pienamente e documentalmente giustificate le due operazioni bancarie effettuate a saldo della medesima fattura.
3.3 E’, invece, fondata la censura che attinge il capo di sentenza con il quale la C.T.R. ha annullato l’avviso di accertamento con riguardo ai redditi da partecipazione sulla considerazione che la C.T.P. aveva annullato l’avviso di accertamento riguardante il reddito societario senza che questa sentenza fosse passata in cosa giudicata.
La giurisprudenza di questa Corte (sin dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008) è ferma nel ritenere che il giudicato favorevole formatosi in favore della Società ripercuote i suoi effetti anche nei confronti dei soci ma, nella specie, è incontestato che la sentenza della C.T.P. che aveva annullato l’avviso societario era stata appellata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sicchè nessun giudicato favorevole si era formato in favore del socio.
4.Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art.295 c.p.c. e dell’art. 39 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. non aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’accertamento societario.
4.1 L’accoglimento in parte qua del terzo motivo assorbe l’esame di questo.
5.Con il primo motivo di ricorso incidentale, articolato in relazione all’art.360, primo comma, n.ri 4 e 5 c. p. c., si censura la sentenza impugnata
laddove aveva rigettato il motivo di appello relativo alla fattura n.29 del 2009 perché non vi era corrispondenza tra l’importo della fattura e quello RAGIONE_SOCIALE due operazioni bancarie. Il ricorrente incidentale, in particolare, evidenzia la contraddittorietà della sentenza che aveva trattato in modo diametralmente opposto due operazioni di identico contenuto (avendo ritenuta giustificata la stessa movimentazione bancaria effettuata con riguardo alla fattura n.28 del 2009 emessa dal sig. COGNOME) e l’omesso esame dei due documenti che se fossero stati consultati avrebbero condotto ad una decisione differente.
5.1 La censura è inammissibile. A fronte del tenore della sentenza impugnata la quale ha accertato che non ci fosse corrispondenza tra gli importi RAGIONE_SOCIALE fatture e i documenti bancari (cfr. pag.3, numerata 2, quarto capoverso della sentenza impugnata) non si è presenza né di una motivazione contraddittoria né dell’omesso esame di documenti quanto piuttosto di fronte a un tipico errore revocatorio.
Con il secondo motivo si invoca l’applicazione dello ius superveniens costituito dalla lettura dell’art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 come effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n.228/2014.
6.1. La richiesta non è accoglibile. La sentenza della Corte costituzionale ha statuito che la norma citata va interpretata nel senso che la presunzione relativa ai prelevamenti non si applichi ai lavoratori autonomi laddove il ricorrente incidentale non ha provato né, ancor prima, allegato da un lato che i redditi in contestazione siano derivati dallo svolgimento di tale tipo di attività mentre, dall’altro, sicuramente i redditi da partecipazione societaria vanno ricondotti ad attività di impresa.
In conclusione, in accoglimento del solo secondo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, rigettato il primo e assorbito il terzo, e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per porre a carico del ricorrente incidentale il versamento del cosiddetto doppio contributo unificato , se dovuto.
La Corte
P.Q.M.
Accolto, nei termini di cui in motivazione, il solo secondo motivo del ricorso principale, rigettati i restanti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME