Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35939 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
AVVISO ACCERTAMENTO IRES-IVA-IRAP 2008
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4711/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Novate RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 3413/43/2014, depositata il 25 giugno 2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 9 luglio 2012, l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito d’impresa per l’anno 2008 di € 1.295.366,90, a fronte di un reddito dichiarato di € 135.495,00, con ripresa a tassazione di maggiore IRES per € 318.965,00, maggiore IRAP per € 40.821,00 e maggiore IVA per € 139.054,00 , oltre sanzioni ed accessori.
L’avviso di accertamento in questione si basava su n. 7 rilievi, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione indebite detrazioni, elementi positivi di reddito non dichiarati e omessa contabilizzazione di ricavi.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 22/01/2013, depositata il 3 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, la C.T.P. annullava l’avviso di accertamento con riferimento ai rilievi nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 7), ritenendo fondato soltanto il rilievo n. 6), in carenza di valide eccezioni RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Interposto gravame principale dall’Ufficio, ed appello incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria
regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia -sede di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3413/43/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, e depositata in segreteria il 25 giugno 2014, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l’appello principale con riferimento ai rilievi nn. 2), 4) e 5), ritenendo illegittimi i rilievi nn. 1) e 7), e confermando invece la legittimità del rilievo n. 6); accoglieva inoltre parzialmente l’appello principale con riferimento al rilievo n. 3), in quanto riferito sia al rilievo n. 1), ritenuto illegittimo, ed al rilievo n. 2), ritenuto invece legittimo ; rigettava infine l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Effettuata una prima richiesta di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la quale l’Ufficio ha formulato diniego, e successivamente richiesta la sospensione a i sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 21 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lamenta, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva del tutto omesso di pronunciare sull’eccezione da essa proposta, in sede di costituzione nel giudizio di appello, circa l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, perché sottoscritto da persona diversa dal Direttore dell’ Ufficio, titolare del relativo potere e senza che del funzionario che lo aveva AVV_NOTAIOituito fosse prodotto in giudizio un atto di delega.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., con riferimento al rigetto dell’appello inc identale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riguardante la nullità (eccepita in primo grado) dell’avviso di accertamento impugnato, per la mancata allegazione dell’atto di delega che legittimava il Capo dell’ufficio controlli alla firma per delega del Direttore.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d ), d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la società ricorrente che la decisione
dei giudici di secondo grado era errata, con riferimento ai rilievi nn. 2) e 3) (per quest’ultimo, quanto all’IVA) contenuti nell’avviso di accertamento, laddove essi hanno ritenuto che la stessa società non avesse fornito prove convincenti atte a vincere la presunzione logica dell’Ufficio di sovrafatturazione da parte del committente, il quale aveva ammesso di avere eseguito le opere ma solo per gli importi fatturati, disconoscendo il di più riscontrato nei registri del committente.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d ), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, la società contribuente che la RAGIONE_SOCIALE aveva valutato contraddittoriamente i medesimi elementi indizianti relativamente ai rilievi n. 1) e n. 4), pervenendo a conclusioni opposte, ed avrebbe errato il proprio giudizio con riferimen to al rilievo n. 4) contenuto nell’avviso di accertamento, relativamente all’importo di € 130.000,00 recuperato a tassazione, quale importo transitato dal conto correte RAGIONE_SOCIALE società al conto corrente personale del fratello dell’amministratore, senza una valida giustificazione.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi ), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R., con riferimento al rilievo n. 5) di cui all’avviso di accertamento, considerato le ritenute
in garanzia (operate dalla ricorrente nei riguardi dei subappaltatori) tra le rimanenze di esercizio.
In via preliminare, appare opportuno fissare udienza pubblica di discussione sul ricorso in oggetto.
La società ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE quale ha proposto l’estinzione anticipata RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata proposta.
Dalla documentazione depositata non emerge, tuttavia, se la definizione agevolata proposta si riferisca effettivamente al credito risultante dall’avviso di accertamento impugnato, ed in che termini tale definizione agevolata si sia conclusa.
Trattandosi quindi di questioni di particolare rilevanza ex art. 375, primo comma, cod. proc. civ., ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione del presente giudizio, appare necessario fissare pubblica udienza di discussione sul ricorso in oggetto.
P. Q. M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.