Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6772 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6772 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11808/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (ora ADER EPE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, in NAPOLI n. 427/2019 depositata il 22/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. 14301/121, notificato il 27 dicembre 2017, il RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla
società contribuente l’infedele denuncia RAGIONE_SOCIALE superfici ai fini TARSU per gli anni 2011 e 2012, relativamente ai locali siti in Napoli, INDIRIZZO, attribuendo mq 1.401 quali superfici destinate alla vendita di beni non deperibili e mq 5.150 quali aree adibite a deposito, con liquidazione di maggiore imposta, interessi e sanzioni.
La società contribuente ha proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo il difetto di motivazione dell’atto, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE misurazioni, l’insussistenza del maggior tributo, la violazione del regolamento comunale , la prescrizione per l’annualità 2011 e l’illegittimità della sanzione irrogata nella misura del 200%.
La CTP di Napoli, con sentenza n. 9238/2018, depositata il 6 agosto 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizio di notifica, ritenendo inesistente la consegna diretta del ricorso in quanto sulla copia non risultava la firma del dipendente addetto al ricevimento; ha inoltre rilevato l’incompletezza dell’accertamento prodotto in giudizio, mancante di alcune pagine.
Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo che la mancata firma dell’impiegato costituiva mera irregolarità sanata dalla costituzione in giudizio della controparte e insistendo sulle doglianze già formulate nel merito.
La CTR Campania, con sentenza n. 427/2019, pronunciata e depositata il 22 gennaio 2019, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo che la costituzione del RTI aveva sanato la nullità della notifica, ma ha comunque rigettato l’ap pello nel merito. In particolare, la Commissione ha ritenuto tempestivo l’accertamento per l’anno 2011, ha giudicato adeguatamente motivato l’atto impositivo e ha attribuito piena attendibilità alla scheda di censimento del 28 marzo 2017, redatta -secondo quanto indicato nell’avviso -in contraddittorio con un rappresentante della società, dalla quale risultava confermata la
destinazione d’uso dei locali e la consistenza RAGIONE_SOCIALE superfici. Ha inoltre escluso la rilevanza RAGIONE_SOCIALE perizie di parte, redatte successivamente al sopralluogo, e ha confermato la legittimità della sanzione applicata secondo il regolamento comunale.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso RTI.
Successivamente parte ricorrente ha depositato una nota contenente l’allegazione di memoria ex art. 171 ter cpc c. 3, depositata dal RTI nei giudizi di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dichiarata l’inammissibilità della produzione allegata alla nota del ricorrente, atteso che l’art. 372 c.p.c. non consente il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, con la sola eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Con il motivo di ricorso n. 1 si contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 111, comma 6, C ost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2 d. lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 o 4 c.p.c.
2.1. Il ricorrente censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per avere fornito una motivazione solo apparente, inidonea quindi a consentire la ricostruzione del percorso logico -giuridico che ha condotto al rigetto dell ‘ appello. Si sostiene che il giudice di secondo grado non abbia esaminato le questioni poste sin dal primo grado, né abbia risposto alle eccezioni relative all ‘ illegittimità dell ‘ accertamento, alla violazione del contraddittorio, alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE perizie di parte e alla natura RAGIONE_SOCIALE superfici tassabili. Viene inoltre lamentato che la CTR avrebbe omesso di considerare la violazione del diritto al doppio grado di merito, derivante dalle irregolarità del giudizio di primo grado, e che
avrebbe attribuito valore decisivo a una scheda di censimento contestata come falsa, ignorando la querela presentata dall’amministratore della società. Si denuncia pertanto la nullità della sentenza per motivazione inesistente, contraddittoria o comunque apparente.
2.2. Il controricorrente osserva che il motivo sarebbe innanzitutto inammissibile, poiché privo della specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c. e formulato in modo astratto. La difesa della RTI evidenzia anche come il ricorrente miri in realtà a un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Si afferma poi che la CTR avrebbe motivato adeguatamente, avendo ricostruito il quadro normativo di riferimento, analizzato la questione della prescrizione, valutato la scheda di censimento e spiegato perché non potevano essere accolte né le perizie di parte né le doglianze sulla motivazione dell’accertamento. Si precisa in fine che la querela di falso è stata presentata solo dopo la decisione della CTR e che, comunque, la sottoscrizione sulla scheda non era elemento determinante per la validità del rilievo, essendo sufficiente la presenza di un soggetto della società durante il sopralluogo.
2.3. Il motivo è inammissibile.
2.4. invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le
tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)
(Cass. 28/05/2024, n. 14846, punto 3.2.).
2.5. Consegue la declaratoria di inammissibilità della censura.
Con il motivo di ricorso n. 2 si eccepisce la violazione del d.m. 289/2000 in attuazione art. 53 d. lgs. 445/1997, per assenza di legittimazione attiva.
3.1. La società ricorrente deduce la nullità dell’accertamento poiché il RAGIONE_SOCIALE che lo ha emesso non risulterebbe iscritto all’albo ministeriale previsto dal D.M. 289/2000 per i soggetti privati che svolgono attività di liquidazione e accertamento dei tributi locali. A suo avviso, la mancata iscrizione comporta l’assenza di legittimazione attiva dell’ente impositore e l’invalidità insanabile di tutti gli atti emessi nei confronti della contribuente.
3.2. La RTI contesta radicalmente il motivo, rilevando innanzitutto che esso sarebbe nuovo, poiché non proposto nei precedenti gradi di giudizio, e pertanto inammissibile. Nel merito, precisa che il raggruppamento è stato legittimamente costituito ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 e del contratto di concessione stipulato con la società provinciale RAGIONE_SOCIALE. Spiega che, secondo la legge di gara, l’iscrizione all’albo dei concessionari era richiesta solo per le società incaricate RAGIONE_SOCIALE attività principali, individuate in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entrambe regolarmente iscritte, mentre le altre società del raggruppamento svolgevano attività secondarie per le quali la normativa non prevede tale requisito. Sostiene pertanto che il raggruppamento era pienamente legittimato a emettere gli atti impositivi.
3.3. Il motivo è inammissibile, stante la sua novità, come eccepito dal controricorrente.
3.4. Parte ricorrente non risulta difatti aver prospettato la questione nei gradi di merito, né, tantomeno, ha indicato ove lo avrebbe fatto, come prescritto in virtù del già citato principio di autosufficienza.
Con il motivo di ricorso n. 3, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11, comma 2 d. lgs. 546/92, per mancanza di legittimazione attiva.
4.1. Con tale motivo si denuncia dunque un ulteriore profilo di illegittimità della costituzione in giudizio del raggruppamento, lamentando che la mandataria RAGIONE_SOCIALE si sia avvalsa di un avvocato del libero foro in luogo dei propri funzionari, in violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 546/1992, che regolerebbe lo ‘stare in giudizio’ dell’agente della riscossione. Ritiene pertanto che la difesa tecnica del controricorrente sia invalida e che ciò determini la nullità della decisione impugnata.
Pur non essendo indicato sotto quale vizio tipico dell’art. 360 c. 1 c.p.c. viene prospettata la questione, la stessa, per il tenore della sua formulazione, va chiaramente ricondotta alla violazione dl legge di cui al n.3.
4.2. La RTI ha replicato che la doglianza è infondata, in quanto deriva da una lettura errata dell’art. 11, il quale disciplina la capacità processuale e non pone alcun divieto per l’ente impositore o l’agente della riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro. Richiama il successivo art. 12, che disciplina l’a ssistenza tecnica, per affermare che la scelta di farsi rappresentare da un legale esterno è pienamente legittima e riconosciuta anche dalla giurisprudenza, come confermato dall’ordinanza dell a Cassazione n. 25625/2018. Sottolinea inoltre che, nel caso concreto, la procura risultava conferita alla società RAGIONE_SOCIALE, regolarmente iscritta all’albo, e che la rappresentanza processuale del raggruppamento era del tutto conforme alla normativa vigente.
4.3. Il motivo è infondato.
4.4. Giova premettere che, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, i concessionari della riscossione possono stare in giudizio a mezzo di propri dipendenti delegati.
La disposizione non introduce però alcun obbligo di rappresentanza esclusiva tramite funzionario interno, ma configura una mera facoltà, sicché deve ritenersi pienamente legittima la costituzione in giudizio del concessionario a mezzo di avvocato del libero foro, sulla base del principio che n el processo tributario, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, il concessionario della riscossione può legittimamente stare in giudizio mediante difensore abilitato del libero foro, non essendo prevista alcuna obbligatorietà della rappresentanza processuale a mezzo di proprio funzionario, che costituisce invece una mera scelta facoltativa per l’amministrazione ; ne consegue che la scelta di avvalersi di un avvocato esterno non determina vizi di rappresentanza, né nullità della costituzione in giudizio. Nel caso di specie, inoltre, si tratta di servizio affidato a RTI e svolto all’esterno dell’amministrazione, sicché le affermazioni del ricorrente sono del tutto inconferenti.
Deve pertanto escludersi che la difesa del concessionario della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro integri un vizio di rappresentanza processuale, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
La censura va quindi rigettata.
5. Con il motivo di ricorso numero 4 si contesta la violazione dell’art. 59 d. lgs. 546/92, diritto alla difesa.
5.1. La società sostiene che la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa alla CTP ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992, in quanto il giudizio di primo grado sarebbe stato viziato da irregolarità insanabili: errori nelle notifiche degli avvisi di udienza e del dispositivo, mancato rispetto del contraddittorio, impossibilità di esercitare il diritto di difesa e
perdita di un grado di merito. La CTR, omettendo tale rimessione e pronunciando sul merito, avrebbe violato il diritto alla difesa della contribuente.
5.2. La RTI eccepisce che tale motivo non configura una violazione di legge rilevante in cassazione, ma mira a una rivalutazione dei fatti. Osserva che la CTR ha correttamente rilevato la sanatoria del vizio di notifica a seguito della costituzione del raggruppamento in giudizio. Sottolinea inoltre che la ricorrente non avrebbe subito alcun pregiudizio, avendo potuto articolare tutte le proprie difese e proporre appello regolarmente esaminato.
5.3. Pur non essendo indicato sotto quale vizio tipico dell’art. 360 c. 1 c.p.c. viene prospettata la questione, la stessa, per il tenore della sua formulazione, va chiaramente ricondotta alla violazione dl legge di cui al n.3.
5.4. Le questioni poste, implicanti accertamenti di fatto, non sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare l’avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto (Cass., 28/05/2024, n. 14843).
5.5. Il motivo è conseguentemente inammissibile, in ragione del suo confezionamento.
Con il motivo di ricorso n. 5 si eccepisce la violazione dell’art. 1, comma 161, l. 296/2006.
6.1. La società deduce l’intervenuta prescrizione dell’annualità 2011 della TARSU, sostenendo che il termine quinquennale decorre dalla scadenza dell’anno di riferimento e che, nel caso specifico, alla data della
notifica (27 dicembre 2017) il tributo era ormai prescritto. Richiama giurisprudenza della Cassazione che qualifica i tributi locali come prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c.
6.2. Il controricorrente afferma che la CTR ha correttamente applicato l’art. 1, comma 161, L. 296/2006, secondo cui l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per presentare o rettifi care la denuncia. Per la TARSU 2011 tale termine scadeva il 31 dicembre 2017, poiché il termine dichiarativo era il 20 gennaio 2012. L’avviso notificato il 27 dicembre 2017 era dunque tempestivo.
6.3. Il motivo non è fondato.
6.4. Il comma 161 dell’art. 1 recita testualmente: <>.
La norma dispone dunque che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, il termine dichiarativo per il tributo 2011 era fissato al 20 gennaio 2012. Pertanto, il quinquennio di decadenza decorre da tale data, determinando il termine massimo per la notifica dell’avviso di accertamento al 31 dicembre 2017.
La notifica risulta effettuata il 27 dicembre 2017 e dunque va considerata tempestiva anche per l’anno 2011 .
6.5. Conseguentemente, il motivo del ricorrente deve essere rigettato.
Con il motivo di ricorso n. 6 si lamenta la violazione dell’art. 24 d. lgs. 546/1992.
7.1. Il ricorrente rileva la mancata considerazione da parte della CTR RAGIONE_SOCIALE due perizie di parte, sostenendo che esse fossero rilevanti per dimostrare la reale superficie operativa e la cessazione RAGIONE_SOCIALE attività produttive, nonché per contestare la classificazione RAGIONE_SOCIALE superfici come aree di vendita o deposito. La CTR le avrebbe invece ignorate apoditticamente, ritenendole tardive, mentre il contribuente, quale ‘resistente sostanziale’ nel processo tributario, può depositare la documentazione difensiva solo dopo l’accertamento.
7.2. La RTI osserva che la CTR ha motivato adeguatamente il rigetto RAGIONE_SOCIALE perizie, poiché redatte molti anni dopo i rilievi del 2017 e dunque inidonee a sovvertire l’accertamento. Ribadisce che tali documenti non erano idonei a dimostrare l’inattendibilità del censimento, effettuato alla presenza della società e mai contestato nell’immediatezza.
7.3. Anche con riferimento a tale motivo non viene indicato sotto quale vizio tipico dell’art. 360 c. 1 c.p.c. viene prospettata la questione. Tuttavia, per il tenore della sua formulazione, non è dato comprendere sotto quale angolo prospettico la difesa intenda far valere la censura, se cioè come ipotesi di violazione di legge, vizio motivatorio o omesso esame di un fatto decisivo.
7.4. La censura va quindi dichiarata inammissibile.
7.5. Del resto, la CTR ha motivato sul perché non ha ritenuto rilevanti le perizie (ed in particolare sul fatto che le stesse fossero temporalmente molto successive ai fatti), e, laddove si avesse voluto far valere il diverso vizio di cui al n. 5, va rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte ha
prospettato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 29/01/2025, n. 2052 (Rv. 673788 – 01)) (Cass. 02/06/2025, n. 14799).
7.6. Il motivo si palesa quindi affetto da inammissibilità.
Con l’ultimo motivo di ricorso (il n. 7), si invoca la violazione dell’art. 49 d.lgs. 22/1997.
8.1. La ricorrente, per quanto è dato comprendere, contesta la misura della sanzione, sostenendo che, mancando nel D.Lgs. 22/1997 una disciplina sanzionatoria specifica, si sarebbe dovuta applicare la sanzione del 30% in luogo del 200% irrogato per l’anno 2011. A suo dire, la società non era un evasore totale, avendo sempre dichiarato e pagato la TARSU sulla base RAGIONE_SOCIALE superfici effettivamente operative.
8.2. Secondo la RTI, il motivo è inammissibile poiché volto nuovamente a rimettere in discussione la valutazione di merito. Nel merito, la sanzione sarebbe stata correttamente applicata ai sensi del regolamento comunale e dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, tenendo conto dell’infedeltà della denuncia RAGIONE_SOCIALE superfici.
8.3. Il motivo, pur in mancanza di specificazione, va ricondotto alla violazione di legge di cui al n. 3.
8.4. Lo stesso è inammissibile, stante la sua genericità.
8.5. La censura si sostanzia in poche righe, in cui la parte ricorrente afferma che ‘Le sanzioni tributarie eventualmente devono essere applicate solo nella misura del 30%, in quanto l’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 non reca alcuna disciplina specifica in tema di sanzioni. Pertanto, la sanzione
applicata per l’ anno 2011 nella misura del 200% della presunta maggiore imposta evasa è illegittima ed anche abnorme, atteso che la ricorrente Società non può essere definita evasore dei tributo Ta.R.S.U.’.
Non si indica dunque quale norma sarebbe stata ipoteticamente violata, ma ci si limita a rilevare che l’art. 49 del d.lgs. 22/1997 non prevede alcun criterio per la quantificazione della sanzione.
8.6. La censura è palesemente inammissibile.
In conclusione, alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che precedono, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME