Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8319 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8055/2021 R.G. proposto da : COGNOME DI COGNOME E COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. MESSINA n. 5148/2020 depositata il 30/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento recante la determinazione di maggiori ricavi per l’a.i. 2009 sulla base di studio di settore.
1.1. Contemporaneamente anche i soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME -erano attinti da avvisi di accertamento personali.
I contribuenti, con separati ricorsi, impugnavano gli avvisi, eccependo la mancata sottoscrizione degli stessi, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’A.F. e l’inidoneità dello studio di settore a rappresentare la realtà aziendale.
2.1. La CTP di Messina, con sentenza n. 1198/2016, accoglieva i ricorsi riuniti sulla base dell’assorbente considerazione che l’atto dispositivo n. 60/2014 del 18 settembre 2014 – per quanto ‘pienamente rispondente ai requisiti di validità della delega di firma richiesti dal giudice di legittimità (Cass. 22803/15), in quanto contiene l’indicazione delle ragioni della delega, la manifestazione della volontà di delegare il potere di firma, l’indicazione nominativa del delegato (sarebbe stata illegittima una delega impersonale, disposta nei confronti di chi svolgesse una determinata funzione all’interno dell’ufficio), il termine di durata della delega” – era stato tardivamente prodotto, ragion per cui non poteva tenersene conto.
Proponeva appello l’Ufficio, accolto dal CTR della Sicilia, nella resistenza dei contribuenti, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
L’Agenzia appellante aveva prodotto, già nel primo grado del giudizio (con allegazione, comunque, anche nel presente grado) l’atto dispositivo n. 69/2014 , in base al quale è da ritenere legittimamente esercitato il relativo potere da parte del funzionario che ha firmato gli avvisi di accertamento impugnati in primo grado.
Va, altresì, considerato, sul punto, che anche la decisione appellata, con riferimento al citato atto dispositivo, aveva precisato che lo stesso ‘… appare pienamente rispondente ai requisiti di validità della delega di firma ‘.
Dall’atto dispositivo, infatti, emerge, in modo inequivoco, che l’avviso impugnato è stato firmato, legittimamente, da soggetto avente regolare titolo a farlo, per cui sono da ritenersi superate le ragioni dell’annullamento dell’avviso contenute nella decisione impugnata .
Nel merito della questione, in ogni caso, sono infondate le ragioni avanzate dal contribuente nel primo grado del giudizio ed articolatamente ribadit nella tardiva costituzione del presente grado , centrate sul riscontro probatorio, sull’inadeguatezza dello studio di settore , sulla stagionalità dell’attività, sulla marginalità economica, sulla perdita economica della società, sull’erroneo adattamento dello studio di settore alla fattispecie concreta, sulla carenza di motivazione : gli avvisi di accertamento impugnati danno ampio conto, attraverso un’articolata ed esaustiva motivazione, delle ragioni dell’applicabilità, alla fattispecie in esame, delle risultanze dello studio di settore. In particolare, tra l’altro, l’Ufficio, a fronte delle varie giustificazioni avanzate dalla società contribuente in
sede di contraddittorio , ne ha specificamente disatteso , con ragionamento che la Commissione ritiene del tutto condivisibile, punto per punto, le argomentazioni .
Le confutazioni hanno puntualmente riguardato la stagionalità dell’attività, la genericità delle doglianze sulla crisi economica, le situazioni soggettive di alcuni soci (nella confutazione dello specifico punto l’Agenzia evidenzia anche l’oggettiva irragionevolezza della perdita dichiarata di euro 16.898,00 a fronte di spese per lavoro dipendente pari ad euro 90.534,00), la mancata dimostrazione, in termini probatori (in difetto della necessaria produzione delle fatture d’acquisto), dell’obsolescenza di beni strumentali.
Conclusivamente, quindi, la Commissione ritiene che i rappresentati motivi di censura dell’avviso, nel merito della questione, ripercorrno, sostanzialmente, le ragioni già avanzate in sede di contraddittorio, ma non la legittimità dello stesso .
Propongono i contribuenti il ricorso per cassazione con quattro motivi, l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. In data 7 marzo 2025 il difensore dei contribuenti deposita ‘note di trattazione scritta’, mediante le quali formula ‘sic et simpliciter’ richiesta di accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.
Considerato che:
I primi due motivi possono essere analizzati congiuntamente per evidente sovrapponibilità delle censure.
Primo motivo: ‘Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Violazione o falsa applicazione di norme di diritto) dell’art. 42 del DPR n. 600/73’.
2.1. ‘Le qualità professionale di chi emana l’atto costituiscono un’essenziale garanzia per il contribuente. In pratica, il delegante ed il delegato devono essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dei relativi poteri’. ‘L’Agenzia delle entrate nulla ha controdedotto in merito alla suddetta doglianza di parte sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. L’Ufficio ha, altresì, omesso di produrre in giudizio lo stralcio del ruolo dei funzionari. L’Ufficio in entrambi i gradi di giudizio ha omesso di provare il potere di sottoscrizione. Risulta, quindi, definitivamente acquisito agli atti ed ai fatti processuali la carenza del potere di sottoscrizione”.
Secondo motivo: ‘Omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., oggetto di discussione tra le parti’.
3.1. ‘Le considerazioni innanzi esposte rilevano anche sotto il profilo della omessa motivazione’.
Entrambi i motivi sono infondati e meritano di essere disattesi.
4.1. Lo è anzitutto il secondo, che assume priorità logica.
La CTR., invero, nel dare atto del contenuto dell’atto dispositivo, non si limita a condividere il giudizio di idoneità dello stesso a fungere da valida delega, ma afferma ‘expressis verbis’ che ‘l’avviso impugnato è stato firmato, legittimamente, da soggetto avente regolare titolo a farlo’, alla stregua di un accertamento in fatto di per sé non censurato.
4.2. Ora, quello di cui i contribuenti parrebbero dolersi, in specie nel primo (ma, per quanto di ragione, anche nel secondo) motivo, è il non avere l’Agenzia controdedotto in riferimento alla necessità che ‘il delegante ed il delegato devono essere in
possesso dei requisiti per l’esercizio dei relativi poteri’, senza altresì produrre il ruolo dei funzionari.
4.2.1. Al riguardo, tuttavia, soccorre la piena valutazione di merito compiuta concordemente da entrambe le Commissioni, a termini della quale l’atto dispositivo ‘contiene l’indicazione delle ragioni della delega, la manifestazione della volontà di delegare il potere di firma, l’indicazione nominativa del delegato’: ne consegue avere detti giudici, sulla base dell’atto dispositivo prodotto dall’Agenzia – ma, in difetto di autosufficienza, non ritrascritto, neppure in stralcio, nel ricorso per cassazione -appurato la provenienza della delega da un soggetto per posizione e funzioni abilitato a disporre in tal guisa dei poteri di cui era titolare a favore di soggetto, viepiù individuato ‘nominatim’ (come puntualmente sottolineato da dette Commissioni), per qualifica abilitato a riceverla.
4.3. D’altronde – come recentemente esplicitato da Sez. 5, n. 689 del 10/01/2025, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, una volta agli atti del giudizio, fa presumere la sussistenza in capo al funzionario sottoscrittore dei requisiti soggettivi, quindi dell’appartenenza ai ruoli della carriera direttiva.
Gli ultimi due motivi possono essere analizzati congiuntamente per evidente sovrapponibilità delle censure.
Terzo motivo: ‘Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Violazione o falsa applicazione di norme di diritto) degli artt. 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600/73, 62 -sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 e 2729 cod. civ.’.
6.1. ‘L’accertamento fondato su GERICO costituisce solo un criterio -guida per gli Uffici ma non consente un’applicazione automatica che prescinda dalla situazione specifica del contribuente accertato, nei cui confronti devono essere reperite altre prove atte a dimostrare il maggior reddito d’impresa evaso’. ‘Lo studio di settore è un semplice elemento indiziario che può essere tramutato in ‘presunzione grave, precisa e concordante’ esclusivamente con un’attività di individuazione di elementi ulteriori, contabili ed extracontabili (appunti, documenti, risultanze bancarie, controlli incrociati), che consentano una ricostruzione induttiva del volume d’affari . I giudici di seconda istanza hanno, invece, ritenuto assolto l”onus probandi’ ricadente sull’Agenzia delle entrate pur essendosi la stessa limitata a suffragare la pretesa impositiva sulla scorta di un asserito ‘ comportamento antieconomico’ del contribuente, che rappresenta una mera qualificazione dell’attività, già esaminata attraverso lo studio: è evidente, infatti, che un’attività che si definisce incongrua e incoerente è anche antieconomica, non essendo conforme ai principi del guadagno del profitto ‘.
Quarto motivo: ‘Omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., oggetto di discussione tra le parti’.
7.1. ‘Le considerazioni innanzi esposte rilevano anche sotto il profilo della omessa motivazione ‘.
Entrambi i motivi sono infondati e meritano di essere disattesi.
8.1. Lo è anzitutto il secondo, che assume priorità logica.
La CTR dà atto delle puntuali confutazioni, ad opera dell’Ufficio, delle ragioni dai contribuenti già espresse in sede di contraddittorio procedimentale e meramente reiterate in giudizio: ragion per cui è
da escludersi la denunciata, ma graficamente e contenutisticamente insussistente, omessa motivazione della sentenza impugnata.
8.2. Un tanto consente di trascorrere al primo motivo.
Esso è di per sé inammissibile:
-sia perché non trascrive né gli avvisi né le giustificazioni addotte in chiave difensiva già innanzi all’A.F., con viepiù doverosi (ma omessi) richiami documentali, corredati, per autosufficienza, di congrue riproduzioni testuali;
-sia perché è in sostanza volto (come patentemente emerge alle pp. 17 e 18 del ricorso, laddove accenna, senza però richiami documentali, alle condizioni soggettive dei soci onde argomentarne, ma solo locutoriamente, che esse ‘configurano un non regolare periodo lavorativo’) a sollecitare a questa SRAGIONE_SOCIALE un nuovo e più favorevole, per i contribuenti, giudizio meritale, in violazione e di natura e limiti del processo di cassazione come momento di controllo della mera legalità delle sentenze ricorse.
Esso è, altresì e comunque, manifestamente infondato, perché la CTR non ha affatto attribuito esclusiva valenza alle risultanze dello studio di settore, trasformando, come invece addebitatole, meri indizi in presunzioni gravi, precise e concordanti.
La CTR, al contrario, dato atto della confutazione, già negli avvisi, delle allegazioni difensive dei contribuenti, ha più particolarmente evidenziato, oltreché ‘la mancata dimostrazione dell’obsolescenza di beni strumentali’, ‘l’oggettiva irragionevolezza della perdita dichiarata di euro 16.989,00 a fronte di spese per lavoro dipendente pari ad euro 90.534,00’.
Ora, tenuto conto che lo studio di settore – sulla cui corretta individuazione i contribuenti non sollevano questioni – di per sé fotografa natura e condizioni (anche temporali, in punto di
stagionalità) dell’attività svolta, l’accento posto dalla CTR sull”oggettiva irragionevolezza della perdita’ in rapporto a spese affatto ingenti sostenute per il personale costituisce un obiettivo fattore di anormalità (non confutato dai contribuenti) che si aggiunge, corroborandolo, al discostamento parametrico.
Né vale opporre, come fanno i contribuenti, che l’antieconomicità -contestata dall’Agenzia e confermata, in sostanza, dalla CTR, ‘rappresenta una mera qualificazione dell’attività, già esaminata attraverso lo studio’. Lo studio di settore evidenzia al più scostamenti dai risultati statisticamente attesi, ma non ingloba, oltretutto necessariamente, un giudizio di antieconomicità. Tant’è vero che un’attività può risultare incongrua, alla luce di plurimi parametri, ma non per ciò solo rivelare una gestione antieconomica.
In definitiva, la CTR ha fatto corretta applicazione del costante principio secondo cui l’accertamento operato sulla base della sola applicazione degli studi di settore impone, a pena di nullità, l’obbligo di un preventivo contraddittorio con il contribuente, in quanto il sistema delle presunzioni semplici su cui gli studi si fondano -la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati -richiede un percorso di adeguamento dell’elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente, il cui esito confluisce nella motivazione, la quale deve ricomprendere le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa sono stati disattesi (così, da ultimo, Sez. 5, n. 9554 del 09/04/2024).
Conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 marzo 2025.