Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5719 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: tributi accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22475/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F CODICE_FISCALE ) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre n. 5793/19/2022, depositata in data 22 giugno 2022 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
COGNOME NOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale si recuperavano maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L’avviso impugnato traeva origine dallo RAGIONE_SOCIALE di settore RAGIONE_SOCIALE (servizi di ristorazione), dal quale emergeva che, a fronte di un reddito dichiarato di € 364.933,00, si era verificato uno scostamento pari ad € 59.720,00.
La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso, con ponuncia confermata dalla CTR della Sicilia con sentenza in data 22 giugno 2022. Ha ritenuto il giudice di appello generico il riferimento al contesto di crisi economica territoriale e ha ritenuto di non valorizzare i maggiori costi per attività di « alta qualità » , concludendo che l’accertamento per effetto degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che si consolida in esito al contraddittorio, in relazione ai quali il contribuente deve offrire la prova contraria. Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che l’attività economica del contribuente è risultata antieconomica in forza della protratta scarsa redditività nel corso degli anni e che per il 2010 aveva portato un reddito di € 1 4.099,00. Ha, pertanto, concluso che « la metodologia di cui sopra per espresso richiamo legislativo, rientra nella categoria degli accertamenti analiticopresuntivi, in base ai quali l’Ufficio può procedere alla rettifica dei redditi d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni anche sulla base di presunzioni semplici », di cui ha ritenuto la pregnanza indiziaria.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto fornita dall’Ufficio la prova dello scostamento dagli studi di settore e nella parte in cui ha ritenuto che gli studi di settore comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe indicato le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente in sede di contraddittorio, il che precluderebbe l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.62 -sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto fondato l’avviso impugnato per gravi incongruenze del reddito dichiarato. Osserva parte ricorrente che in caso di minimo scostamento il contribuente può provare la ragionevolezza del suddetto scostamento, ricorrendo a un ragionamento di tipo presuntivo, ove lo scostamento sia inferiore del 25/30% tra accertato e dichiarato. Trattandosi, pertanto, di scostamento di circa il 15%, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare le prove contrarie relative a sfrido e vocazione turistica della località, che nei mesi invernali riduce il valore della produzione, con conseguente venir meno delle gravi incongruenze.
Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza è determinata in esito al contraddittorio con il contribuente, esito che
non condiziona la fase giudiziale, in cui il giudice valuta, oltre l’applicazione del cluster al caso concreto, la prova contraria offerta dal contribuente anche con presunzioni semplici (Cass., Sez. V, 18 agosto 2022, n. 24931). Nella specie, in assenza di contestazione circa l’applicazione del cluster al caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto lo scostamento ingiustificato, giudicando non decisive le osservazioni del contribuente relative a crisi territoriale e a maggiore incidenza dei costi nel caso di specie (« alla alta qualità dichiarata non sono correlati solo costi più alti ma anche prezzi delle pietanze mediamente più elevati. Assolutamente generico è poi il riferimento a un ‘contesto di crisi economica e depressione locale’ tenuto conto del target elevato del ristorante (… ) collocato sul mare» ).
Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, la grave incongruenza non può essere ricavata dal mero scostamento del 15% dal ricavo puntuale, laddove tale dato va contestualizzato alla situazione concreta (Cass., Sez. V, 12 novembre 2021, n. 33794) e, in ogni caso, può riguardare scostamenti che non si eccedano, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il 10% di tale valore (Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, n. 10503).
5. In secondo e maggiore luogo, non risulta censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’avviso sarebbe stato condotto con metodologia analitico-induttiva, dal quale -come già indicato in narrativa – sarebbe emersa una antieconomicità di gestione sulla base di elementi indiziari ritenuti pregnanti (« la metodologia di cui sopra per espresso richiamo legislativo, rientra nella categoria degli accertamenti analiticopresuntivi, in base ai quali l’Ufficio può procedere alla re ttifica dei redditi d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni anche sulla base di presunzioni semplici »); elementi presuntivi che sono stati indicati nella protratta scarsa redditività dell’attività di impresa per diversi periodi di imposta e che
nel 2010 avevano generato redditi per appena 14 mila euro. Si tratta, pertanto, di una autonoma ratio decidendi che è idonea a reggere la sentenza impugnata, rispetto alla quale metodologia di accertamento la sussistenza di gravi scostamenti dai redditi statisticamente indicati nel cluster applicato dall’Amministrazione finanziaria appare non rilevante, trattandosi di accertamento basato su un coacervo indiziario di cui gli studi di settore costituiscono la iniziale fase di innesco. La mancata impugnazione di tale ratio decidendi comporta l’inammissibilità dell’esame del motivo di ricorso per difetto di interesse.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 14 settembre 2023