Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 1996/2022, depositata il 10/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Ires Irap Iva avviso di accertamento studi di settore
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23874/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava, davanti alla C.t.p. di Palermo, l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2011, aveva accertato maggiori ricavi avendo riscontrato uno scostamento tra quanto dichiarati rispetto a quanto risultante dallo studio di settore.
La RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso con sentenza riformata in appello.
La C.t.r. della Sicilia, con la sentenza di cui all’epigrafe, dopo aver evidenziato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, affermava che, nel caso in esame, le circostanze evidenziate dalla contribuente per giustificare la veridicità dei dati indicati nella sua dichiarazione non erano state pun tualmente smentite dall’Ufficio. Aggiungeva che era mancata anche qualsiasi attività d ‘indagine
Avverso detta sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli art. 10 legge 8 maggio 1998, .n.146 , dell’art art. 62 sexies d.l. 30 agosto 1993 n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in combinato disposto con l’art.39, comma 1, lett.d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600/1973 (e dell’art. art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e dell’art. 2697 cod. civ.
Censura la sentenza per aver violato le regole del riparto probatorio in materia di accertamenti basati sugli studi di settore, imputando all’Ufficio un onere sullo stesso non gravante e ritenendo che il contribuente avesse assolto all’onere pro batorio sullo stesso incombente.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame; di contro, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare, tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte; in questo ultimo caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard , dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio, nonostante il rituale
invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (cfr. tra le più recenti, Cass. 17/06/2024, n. 16816).
2.2. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi.
Del tutto correttamente ha affermato che gli elementi emergenti dallo studio di settore hanno una valenza di mera presunzione. Ha aggiunto che le circostanze evidenziate dalla società appellante (congiuntura economica; presenza del ricorso al credito bancario; rapida obsolescenza del magazzino; insostenibile concorrenza dei negozi on line; localizzazione; presenza di altri redditi riferibili ai soci) per giustificare la veridicità dei dati indicati nella sua dichiarazione, non erano state puntualmente smentite dall’Ufficio. Così motivando, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di studi di settore, giungendo tuttavia, a ritenere che la contribuente avesse fornito elementi adeguati a giustificare lo scostamento dei ricavi e che l’Ufficio, sul quale evidentemente grava la prova contraria, non le aveva puntualmente smentite.
Il riferimento fatto dalla RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE. alla mancanza di ulteriori indagini idonee a supportare i ricavi presunti, pertanto, non può essere letta nel senso che la C.t.r. abbia inteso affermare che gravasse sull’Ufficio la prova della mancanza di giustificazioni allo scostamento dei ricavi da quelli derivanti dallo studio di settore; trattasi, piuttosto, di argomento speso per corroborare l’assunto precedente, ovvero che, ferma la valenza presuntiva dello studio di settore, la contribuente aveva evidenziato circostanze idonee a giustificare lo scostamento rispetto alle quali l’Ufficio non aveva assolto all’onere di prova contraria.
2.3. La ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si
vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315) .
Con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale resta riservato il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
Essendo soccombente Amministrazione pubblica, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME