Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5076  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27750/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,  elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Basilicata n. 303/03/15, depositata il 21 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 303/03/15 del 21/04/2015, la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appello
proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RSN) nei confronti della sentenza n. 155/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP) che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione degli studi di settore.
1.2. La CTR rigettava l’appello di RSN evidenziando che: a) non c’era stata violazione dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, avendo la società contribuente potuto fare valere le proprie ragioni in contraddittorio con l’Ufficio; b) lo studio di settore era applicabile in ragione della sussistenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi presunti; c) le generiche giustificazioni fornite dalla società contribuente non erano in grado di superare la presunzione nascente dall’applicazione dell o studio di settore in contraddittorio con la società contribuente.
RSN  impugnava  la sentenza della CTR  con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, depositava istanza di trattazione in pubblica udienza e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Va pregiudizialmente  disattesa  l’istanza  di  trattazione  della presente controversia in pubblica udienza.
1.1. In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,  il  collegio  giudicante  ben  può  escludere,  nell’esercizio  di  una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020).
1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto  se  non  oggettivamente  inedite  e  già  assistite  da  un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.
1.3. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo, né inedito nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti, come si chiarirà nel prosieguo.
1.4. Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze difensive va anzitutto sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di « particolari ragioni giustificative », ove « obiettive e razionali » (in particolare, Corte cost. n. 80 dell’11/03/2011); inoltre, dette esigenze sono in concreto presidiate, perché la parte istante ha illustrato le proprie posizioni depositando osservazioni scritte.
 Il  ricorso  di  RSN  è  affidato  a  sei  motivi,  che  possono  essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 3 e 21 septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione  all’art.  360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  per  non essere l’avviso di accertamento motivato con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente rese in sede di contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 4, della l. 8 maggio 1998, n. 146, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere
la CTR ritenuto l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE studio di settore in relazione alla condizione non normale dell’attività svolta dalla società contribuente.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 62 sexies , comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità di un avviso di accertamento c he non ha verificato l’applicabilità in concreto RAGIONE_SOCIALE studio di settore, omettendo di considerare le osservazioni della società contribuente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dei principi in materia di onere della prova, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il mancato  assolvimento  dell’onere  della  prova  da  parte  dell’Ufficio, essendo lo studio di settore inidoneo a supportare l’accertamento.
2.5 . Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 111, primo comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente e generica in ordine alle specifiche contestazioni mosse da parte ricorrente.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione  dell’art.  12,  comma  7,  della  l.  27  luglio  2000,  n.  212, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.  3,  cod.  proc.  civ.,  per  non  avere  la  CTR  rit enuto  l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso senza il rispetto dei sessanta giorni prescritti dalla legge.
Va premesso, in punto di diritto che gli accertamenti a mezzo studi di settore sono stati introdotti dall’art. 62 sexies , comma 3, del
d.l. n. 331 del 1993, secondo il quale «gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (…) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62 bis, del presente decreto».
3.1. La menzionata disposizione autorizzava, pertanto, l’Ufficio finanziario, allorché ravvisasse siffatte «gravi incongruenze», a procedere all’accertamento induttivo anche fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dalla legge e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità, e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria (cfr. Cass. n. 5977 del 14/03/2007; Cass. n. 8643 del 06/04/2007; Cass. n. 3302 del 13/02/2014). Ed infatti, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore differisce dalla procedura di accertamento di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, rispetto alla quale costituisce uno strumento alternativo disponibile per l’Amministrazione finanziaria, proprio in quanto -a contrario di questa -è del tutto indipendente dall’analisi dei risultati RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (Cass. n. 23096 del 14/12/2012; Cass. n. 20060 del 24/09/2014).
3.1.1. La modalità di una simile tipologia di accertamento è stata precisata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009), le quali hanno evidenziato che: a) l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,  precisione  e  concordanza  non  è ex  lege determinata  dallo scostamento  del  reddito  dichiarato  rispetto  agli standards in  sé considerati,  ma  nasce  solo  in  esito  al  contraddittorio  da  attivare
obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; b) nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame; c) l’eventuale avviso di accertamento emesso all’esito del contraddittorio non può essere motivato unicamente sul rilievo RAGIONE_SOCIALE scostamento, ma deve essere integrato con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto RAGIONE_SOCIALE standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; d) in tal caso, è sempre necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una «grave incongruenza»; e) ove, invece, il contribuente non abbia preso parte al contraddittorio al quale sia stato regolarmente convocato, assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards ; f) in ogni caso (e, dunque, anche nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio), il contribuente mantiene la più ampia facoltà di giustificare, in sede giudiziale, lo scostamento dagli standards (si veda, ex multis , anche Cass. n. 11633 del 15/05/2013; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n. 16545 del 20/06/2019).
3.1.2 . All’esito del contraddittorio instaurato con il contribuente, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una «grave incongruenza», deve ritenersi implicitamente confermata dapprima dall’art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998 (Cass. n. 20414 del 26/09/2014; Cass. S.U. n. 26635 del 2009, cit.) e, quindi, a far data dal 01/01/2007, dall’art. 1, comma 23,
della l. 27 dicembre 2006, n. 296, modificativo del menzionato art. 10, comma  1  (Cass.  n.  20608  del  27/06/2022;  Cass.  n.  18249  del 24/06/2021;  Cass.  n.  12304  del  23/06/2020;  Cass.  n.  8854  del 29/03/2019).
3.2. I superiori principi di diritto, sicuramente applicabili al caso di specie che costituisce pacificamente un accertamento a mezzo studi di settore, inducono al complessivo rigetto dei rilievi proposti dalla società contribuente.
3 .3. In primo luogo, va detto che l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 implica l’esistenza di un accesso, un’ispezione o una verifica presso i locali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale (Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013) e non è applicabile alla diversa ipotesi di  accertamento a mezzo studi di settore, che ha una sua specifica disciplina. Il che è sufficiente per giustificare il rigetto del sesto motivo.
3.4. Secondariamente, la CTR, con motivazione sintetica ma niente affatto apparente -in quanto obiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento  seguito  dal  giudice  per  la  formazione  del  proprio convincimento (cfr. Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n.  13977  del  23/05/2019) -ha  evidenziato  che  l’Amministrazione finanziaria  ha  seguito  un iter procedimentale  corretto,  emettendo l’avviso di accertamento all’esito del contraddittorio con il contribuente.
3 .5.  Né  può  dirsi  che  l’avviso  di  accertamento  non  sia  stato motivato, in quanto dalla motivazione riprodotta dalla ricorrente al fine del rispetto del principio di autosufficienza, si evince che l’Ufficio ha tenuto puntualmente conto di tutti i rilievi della società contribuente, riconoscendone la fondatezza per una parte e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto di disattenderli, anche con riferimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore e dei clusters di riferimento.
3.6.  La  CTR  ha  poi  ritenuto,  nel  pieno  rispetto  dei  principi concernenti il riparto dell’onere della prova e con valutazione di merito
insindacabile  in  sede  di  legittimità  con  la  proposizione  di  vizi  di violazione di legge, che le presunzioni ricavabili dalla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore in esito al contraddittorio con RSN non  siano  state  superate  dagli  argomenti  spesi  da quest’ultima, legittimamente  confermando  le  buone  ragioni  dell’Amministrazione finanziaria.
3.7. Vanno, pertanto, sicuramente disattesi i motivi dal primo al quinto, in parte perché infondati in diritto, in parte perché la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio,  liquidate  come  in  dispositivo,  avuto  conto  di  un  valore dichiarato della lite di euro 25.209,00.
3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.