Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13536 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35654/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA – SEZ.DIST. SIRACUSA n. 4465/04/17 depositata il 13/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4465/04/17 del 13/11/2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sez. staccata di Siracusa (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 54/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (di seguito CTP), che
aveva accolto il ricorso della sig.ra NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno di imposta 1998.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’ avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’applicazione degli studi di settore.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE , evidenziando che gli studi di settore configuravano «una presunzione semplice insufficiente da sola a motivare l’accertamento» e, nel caso di specie, non erano stati individuati e riportati «gli elementi specifici in base ai quali era legittimamente pervenuto a tali maggiori ricavi».
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la contribuente non si è costituita in appello e la difesa erariale ha eseguito le notifiche del ricorso per cassazione, a mezzo del servizio postale, nei suoi confronti e nei confronti del difensore domiciliatario in primo grado. La prima di dette notifiche non è andata a buon fine mentre la seconda è stata rifiutata dal difensore; conseguentemente, la ricorrente ha ripreso il procedimento notificatorio e, previa verifica nel registro INI-PEC, ha nuovamente notificato il ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al difensore domiciliatario.
1.1. Ciò premesso, deve osservarsi che: i) la notifica del ricorso per cassazione nei confronti del difensore costituito in primo grado è legittima in ragione del disposto di Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016, secondo il quale « in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n.
546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello »; ii) il rifiuto del 18/12/2018 a ricevere la notifica del ricorso da parte del procuratore domiciliatario in primo grado è, pertanto, illegittimo e l’atto deve ritenersi allo stesso ritualmente notificato a mezzo del servizio postale alla data del rifiuto; iii) in ogni caso, anche a voler diversamente ritenere, la ripresa del procedimento notificatorio nei suoi confronti deve ritenersi tempestiva, avendo la difesa erariale avuto notizia del rifiuto solo in data successiva al 18/01/2019 e legittimamente ripreso il procedimento notificatorio entro i trenta giorni indicati da Cass. S.U. n. 14594 del 15/07/2016 (la notifica del ricorso a mezzo PEC è, infatti, del 01/02/2019).
1.2. Ne consegue che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con NOME COGNOME.
Con l’unico motivo di ricorso AE contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente annullato l’avviso di accertamento, avendo AE instaurato il contraddittorio procedimentale, nonché giustificato le ragioni per le quali lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi determinati a mezzo studi di settore sia incongruo.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Gli accertamenti a mezzo studi di settore sono stati introdotti dall’art. 62 sexies , comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, secondo il quale «gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (…) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
art. 54, (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62 bis, del presente decreto».
2.2.1. La menzionata disposizione autorizza, pertanto, l’Ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte «gravi incongruenze», a procedere all’accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste dalla legge e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità, e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria (cfr. Cass. n. 5977 del 14/03/2007; Cass. n. 8643 del 06/04/2007; Cass. n. 3302 del 13/02/2014). Ed infatti, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore differisce dalla procedura di accertamento di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, rispetto alla quale costituisce uno strumento alternativo disponibile per l’Amministrazione finanziaria, proprio in quanto -al contrario di questa -è del tutto indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili (Cass. n. 23096 del 14/12/2012; Cass. n. 20060 del 24/09/2014).
2.2.2. La modalità di una simile tipologia di accertamento è stata precisata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009), le quali hanno evidenziato che: a) l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; b) nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto,
la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame;
c) l’eventuale avviso di accertamento emesso all’esito del contraddittorio non può essere motivato unicamente sul rilievo dello scostamento, ma deve essere integrato con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; d) in tal caso, è sempre necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una «grave incongruenza»; e) ove, invece, il contribuente non abbia preso parte al contraddittorio al quale sia stato regolarmente convocato, assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards ; f) in ogni caso (e, dunque, anche nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio), il contribuente mantiene la più ampia facoltà di giustificare, in sede giudiziale, lo scostamento dagli standards (si veda, ex multis , anche Cass. n. 11633 del 15/05/2013; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n. 16545 del 20/06/2019).
2.2.3. In particolare, questa Corte ha di recente precisato che il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62 sexies , comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati anche per gli avvisi notificati in data successiva al 01/01/2007 (Cass. n. 20608 del 27/06/2022). Inoltre, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26635 del 2009, cit., il requisito delle gravi incongruenze ai fini della legittima applicazione degli studi di settore implica la necessità di una significativa divergenza,
frequentemente calcolata in termini percentuali, tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standard ritenuto applicabile, divergenza il cui apprezzamento integra una questione di fatto, demandata alla discrezionalità del giudice di merito.
2.3. La sentenza della CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto in quanto, una volta rispettato il procedimento previsto dalla legge, l’avviso di accertamento può essere emesso anche per il semplice scostamento dagli studi di settore, salva la presenza del requisito della grave incongruenza sul quale il giudice di appello non ha indagato.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 23/04/2025.