Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, da ll’ Avv.to NOME COGNOME del Foro di Avezzano, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Oggetto: Irpeg 2009 -Reddito di partecipazione RAGIONE_SOCIALE dalla ristretta base partecipativa -Definitività dell’accertamento societario Per ragioni procedurali -Conseguenze per il socio -* Principio di diritto.
avverso
la sentenza n. 152, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 10.10.2016 e pubblicata il 28.2.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate svolgeva ampia verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società di capitali avente ristretta base partecipativa, accertando il conseguimento di redditi non dichiarati con riferimento agli anni dal 2009 al 2012, ed emetteva i correlati atti impositivi. In ordine al solo anno 2009 l’Ente impositore notificava al socio NOME NOME COGNOME titolare del 50% delle quote societarie, l’avviso di accertamento n. TA3010102873/2014, con il quale contestava il reddito di partecipazione ritenuto conseguito nella misura di Euro 104.354,00. Il contribuente esperiva infruttuosamente tentativo di concordato con adesione (ric., p. 2). Società e socio sostenevano, tra l’altro, il mancato conseguimento di reddito da commercio di carburante negli anni accertati, perché la società aveva cessato questa attività già nel 2008.
NOME COGNOME impugnava pertanto l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila. La CTP riuniva al ricorso del socio i ricorsi proposti dalla società avverso gli avvisi di accertamento che le erano stati notificati. Decideva, quindi, riducendo le sanzioni irrogate e confermando gli atti impositivi nel resto.
Società e socio spiegavano appello avverso la decisione assunta dai primi giudici innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. La CTR ricalcolava il reddito accertato nei confronti della società per gli anni dal 2010 al 2012, riducendolo. In relazione all’anno 2009 rilevava la tardività dell’opposizione proposta dalla società, e pertanto l’inammissibilità del suo ricorso,
discendendone la definitività dell’accertamento. Riteneva quindi che il socio, essendo divenuto incontestabile l’accertamento nei confronti della società, non potesse più utilmente impugnare l’atto impositivo relativo al reddito di partecipazione emesso nei suoi confronti, ed in conseguenza rigettava il suo ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e comunque l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la CTR confermato l’avviso di accertamento che attribuisce un reddito di partecipazione al socio, ma in relazione ad anno in cui nessun reddito risulta accertato sia stato conseguito dalla società.
Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché dell’art. 47 del D.Lgs. n. 917 del 1986, per avere il giudice del gravame fatto automaticamente discendere dalla dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla società l’erronea conseguenza di ritenere incontestabile e definitivo anche l’accertamento nei confronti del socio.
Il contribuente con i suoi motivi di ricorso, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, critica la decisione emessa dalla CTR per aver ritenuto che la dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla società abbia quale effetto di rendere definitivo anche l’accertamento del reddito di partecipazione
conseguito dal socio. I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
3.1. Invero qualora l’accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito, tanto non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito (cfr., mutatis mutandis , Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10723).
3.1.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società’.
3.1.2. Merita ancora di essere ricordato che, nel caso di specie, in relazione agli anni dal 2010 al 2012 la CTR ha sensibilmente ridotto l’ammontare del reddito societario come calcolato dall’Amministrazione finanziaria negli avvisi di accertamento, ritenendo non condivisibile la quantificazione operata dall’Ente impositore, e ricostruendo il reddito societario sul fondamento della documentazione acquisita agli atti del processo.
Il ricorso proposto dal contribuente deve essere pertanto accolto, e competerà al giudice del rinvio verificare quale sia il reddito non dichiarato percepito dalla società nell’anno 2009, e quale sia il reddito di partecipazione eventualmente da attribuirsi al socio NOME COGNOME
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da NOME COGNOME cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025.