Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6001  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ,  rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  speciale stesa  in  calce  al  ricorso,  da ll’ AVV_NOTAIO  del  Foro  di Avezzano,  che  ha  indicato  recapito  EMAIL,  avendo  il  contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Oggetto: Irpeg 2009 -Reddito  di  partecipazione  RAGIONE_SOCIALE dalla ristretta base partecipativa -Definitività dell’accertamento societario Per ragioni procedurali -Conseguenze  per  il  socio  -* Principio di diritto.
avverso
la  sentenza  n.  152,  pronunciata  dalla  Commissione  Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 10.10.2016 e pubblicata il 28.2.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE svolgeva ampia verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE capitali avente ristretta base partecipativa, accertando il conseguimento di redditi non dichiarati con riferimento agli anni dal 2009 al 2012, ed emetteva i correlati atti impositivi. In ordine al solo anno 2009 l’Ente impositore notificava al socio NOME , titolare del 50% RAGIONE_SOCIALE quote societarie, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale contestava il reddito di partecipazione ritenuto conseguito nella misura di Euro 104.354,00. Il contribuente esperiva infruttuosamente tentativo di concordato con adesione (ric., p. 2). Società e socio sostenevano, tra l’altro, il mancato conseguimento di reddito da commercio di carburante negli anni accertati, perché la società aveva cessato questa attività già nel 2008.
NOME COGNOME impugnava pertanto l’atto impositivo innanzi alla Commissione  Tributaria  Provinciale  di  L’Aquila.  La  CTP  riuniva  al ricorso del socio i ricorsi proposti dalla società avverso gli avvisi di accertamento che le erano stati notificati. Decideva, quindi, riducendo le sanzioni irrogate e confermando gli atti impositivi nel resto.
Società  e  socio  spiegavano  appello  avverso  la  decisione assunta  dai primi giudici innanzi alla  Commissione  Tributaria Regionale dell’Abruzzo. La CTR ricalcolava  il  reddito  accertato  nei confronti della società per gli anni dal 2010 al 2012, riducendolo. In relazione all’anno 2009 rilevava la tardività dell’opposizione proposta dalla società, e pertanto l’inammissibilità del suo ricorso,
discendendone la definitività dell’accertamento. Riteneva quindi che il socio, essendo divenuto incontestabile l’accertamento nei confronti della società, non potesse più utilmente impugnare l’atto impositivo  relativo  al  reddito  di  partecipazione  emesso  nei  suoi confronti, ed in conseguenza rigettava il suo ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi  a  due  strumenti  di  impugnazione.  Resiste  mediante controricorso  l’RAGIONE_SOCIALE. La  società  non  ha  svolto difese nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi  dell’art.  360,  primo  comma,  nn.  3  e  5,  cod.  proc.  civ.,  il contribuente  contesta  la  violazione  dell’art.  2697  cod.  civ.,  e comunque l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere  la  CTR  confermato  l’avviso  di  accertamento  che  attribuisce un reddito di partecipazione al socio, ma in relazione ad anno in cui nessun reddito risulta accertato sia stato conseguito dalla società.
 Mediante  il  secondo  mezzo  d’impugnazione,  introdotto  ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché dell’art.  47  del  D.Lgs.  n.  917  del  1986,  per  avere  il  giudice  del gravame fatto automaticamente discendere dalla dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla società l’erronea conseguenza di ritenere incontestabile e definitivo anche l’accertamento nei confronti del socio.
 Il  contribuente  con  i  suoi  motivi  di  ricorso,  in  relazione  ai profili  della  nullità  della  sentenza  per  omessa  pronuncia,  della violazione  di  legge  e  del  vizio  di  motivazione,  critica  la  decisione emessa dalla CTR per aver ritenuto che la dichiarata inammissibilità del  ricorso  proposto  dalla  società  abbia  quale  effetto  di  rendere definitivo anche l’accertamento del reddito di partecipazione
conseguito dal socio. I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
3.1. Invero qualora l’accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito, tanto non esclude la possibilità  per  il  socio  di  far  valere  le  proprie  ragioni  nel  giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito (cfr., mutatis mutandis , Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10723).
3.1.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società’.
3.1.2. Merita ancora di essere ricordato che, nel caso di specie, in  relazione  agli  anni  dal  2010  al  2012  la  CTR  ha  sensibilmente ridotto l’ammontare del reddito societario come calcolato dall’Amministrazione finanziaria negli avvisi di accertamento, ritenendo  non  condivisibile  la  quantificazione  operata  dall’Ente impositore, e ricostruendo il reddito societario sul fondamento della documentazione acquisita agli atti del processo.
 Il  ricorso  proposto  dal  contribuente  deve  essere  pertanto accolto,  e  competerà  al  giudice  del  rinvio  verificare  quale  sia  il reddito  non  dichiarato  percepito  dalla  società  nell’anno  2009,  e quale sia il reddito di partecipazione eventualmente da attribuirsi al socio NOME COGNOME.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie  il  ricorso  proposto  da COGNOME  NOME ,  cassa  la  decisione impugnata  e  rinvia  innanzi  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo  grado  dell’Abruzzo  perché,  in  diversa  composizione  e nel rispetto  dei  principi  esposti,  proceda  a  nuovo  giudizio,  e  provveda anche  a  regolare  tra  le  parti  le spese  di  lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025.