Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13942 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Avezzano, che ha indicato recapito Pec, e elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 69, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 15.12.2016, e pubblicata il 30.1.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME NOME l’avviso di accertamento n. TA3010102803/2014, emesso ai fini Irpef in
Oggetto: Irpef 2009 – Srl con ristretta base sociale -Reddito di partecipazione Contestazione del reddito societario.
relazione al reddito di partecipazione non dichiarato ritenuto conseguito, nell’anno 2009, quale socio al 47% della RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa.
Il contribuente, premesso di avere dismesso la sua partecipazione societaria nel 2010, e di non aver ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento pregiudicante emesso nei confronti della società, impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila proponendo, in particolare, censure avverso l’avviso di accertamento societario e la pretesa redistribuzione del maggior reddito ritenuto accertato. La CTP riteneva fondato il ricorso del contribuente ed annullava l’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo contestando, in primo luogo, che non è consentito al contribuente, socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa, proporre critiche avverso l’accertamento emesso nei confronti della società e divenuto definitivo in conseguenza della mancata impugnazione. La CTR riteneva infondate le difese proposte dall’Amministrazione finanziaria, e rigettava la sua impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., e dell’art. 46 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento rivolto alla società dovesse essere notificato al socio, non avente qualifica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione f i nanziaria censura la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento societario sia rimasto sconosciuto al contribuente, mentre le stesso era stato allegato all’avviso di accertamento a lui notificato in relazione al reddito di partecipazione conseguito.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica il vizio di motivazione della decisione adottata dal giudice del gravame per aver omesso di esaminare la documentazione allegata in atti, verificando che l’avviso di accertamento societario era stato allegato all’avviso di accertamento notificato al contribuente a titolo personale, ed avere quindi erroneamente affermato che non sia stato notificato al contribuente.
Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria denuncia la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTR deciso sul fondamento dell’esame dell’accertamento compiuto nei confronti della società, che era invece divenuto definitivo, ed esulava dall’oggetto di questo giudizio.
Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione dell’art. 47 del Dpr n. 917 del 1986, degli artt. 38, 39, primo comma, lett. d) e dell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per aver ritenuto che sia possibile riesaminare la fondatezza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di
società di capitali avente ristretta base partecipativa, divenuto definitivo, in sede di accertamento del reddito di partecipazione conseguito dal socio.
Sembra opportuno premettere, per chiarezza espositiva, che risulta pacifico nel presente giudizio che COGNOME NOME era socio al 47% della RAGIONE_SOCIALE nel 2009, anno oggetto di accertamento, ed aveva cessato di esserne socio nel 2010. L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in relazione all’anno 2009 non gli è stato notificato quando è stato notificato al legale rappresentante della società, ed è divenuto definitivo in conseguenza della mancata impugnazione. L’avviso di accertamento societario, ormai definitivo, è stato peraltro allegato all’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ritenuto conseguito nel 2009 dal contribuente.
Mediante i suoi motivi di impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta la decisione assunta dalla CTR, sostenendo la nullità della sentenza per aver pronunciato su questione non oggetto del giudizio, il reddito societario, nonché la violazione di legge ed il difetto di motivazione, per avere il giudice dell’appello ritenuto che potesse essere annullato l’avviso di accertamento notificato al socio di società di capitali avete ristretta base partecipativa, basandosi su una pretesa infondatezza dell’accertamento emesso nei confronti della società, che era però divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione.
I motivi di impugnazione presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
7.1. La CTR scrive che ‘deve ritenersi consentito al singolo socio di società di capitali a ristretta base azionaria di contestare l’accertamento relativo alla società … allorquando, come nel caso del resistente COGNOME NOME, lo stesso socio non abbia avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni direttamente avverso
l’avviso di accertamento relativo alla società in quanto a lui sconosciuto perché non notificato … nel merito, va rilevato che il socio COGNOME NOME, con riferimento all’attività svolta nell’anno 2009 dalla società RAGIONE_SOCIALE ha fornito spiegazioni, corredate da adeguata documentazione a riscontro tesa ad attestare la regolarità dei dati contabili e fiscali forniti con il modello Unico 2010 … idonea a supportare l’effettività dei costi sostenuti come riportati in bilancio (fatture, dichiarazioni dei redditi e bilancio)’, come già rilevato dai giudici di primo grado, ‘senza che, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate abbia sviluppato specifiche contestazioni, in tale situazione, appare pertanto corretta l’affermazione dei primi giudici relativa alla carenza di elementi gravi, precisi e concordanti tali da legittimare l’operatività delle presunzioni semplici di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci, su cui l’ufficio ha fondato l’accertamento analitico -induttivo ex art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/73’ (sent. CTR, p. 6 s.).
7.2. L’Amministrazione finanziaria replica che, in materia di accertamento del reddito di partecipazione conseguito dal socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa, a seguito della definitività dell’accertamento del maggior reddito conseguito dalla società, il socio non può proporre contestazioni avverso l’accertamento societario, potendo solo dimostrare che i maggiori redditi siano stati reinvestiti o accantonati dalla società (o che qualcuno se ne sia appropriato), e in conseguenza non sono stati distribuiti tra i soci.
7.3. La tesi dell’Amministrazione finanziaria risulta infondata.
La CTR ha ritenuto dimostrato che il preteso maggiore reddito societario è stato reinvestito, e pertanto non è stato redistribuito ai soci, tra cui l’odierno intimato. Avverso questa chiara ragione fondante della decisione proposta dal giudice del gravame l’Agenzia delle Entrate non propone critiche specifiche, e si limita ad affermare che non possono proporsi contestazioni avverso
l’accertamento societario ormai divenuto definitivo da parte dal socio cui sia contestato il reddito di partecipazione a società di capitali avente ristretta base partecipativa. La ricorrente trascura, però, che è sempre consentito al socio provare che il maggior reddito conseguito dalla società non sia stato distribuito ai soci, ed è proprio questo che si è verificato nel caso di specie secondo la valutazione del giudice del gravame, neppure contrastato in questa sua valutazione dall’Ente impositore.
7.4. Per completezza può ancora aggiungersi che questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire, pronunziando nell’ipotesi in cui l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo non per la mera mancanza di impugnazione, bensì a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva, che ‘in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati … (cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n. 21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all’accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società)’ Cass. sez. VI -V, 27.9.2016, n. 19013; si è quindi pure spiegato che sebbene ‘la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia (ai fini dell’IRPEF e dell’IRPEG) una diretta conseguenza giuridica dell’accertamento del reddito in capo
alla società, ove il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento notificatogli, con il quale gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell’art. 24 Cost.; e non si è mancato recentemente di ribadire che ‘in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare -eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva -che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto’ Cass. sez. V, 29.7.2024, n. 21158.
In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta infondato, e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
9.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del costituito controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.800.00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, l’8.5.2025.