Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23334/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO preso il cui studio in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, SEZIONE STACCATA LATINA, n. 3246/2015, depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Treviso che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi dal medesimo proposti sia avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’U fficio aveva accertato, ai fini Ipref, per gli anni di imposta 2005 e 2006, un maggior reddito derivante dalla distribuzione di utili extracontabili, sia avverso la pedissequa cartella di pagamento.
Il contribuente ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri ricorsi connessi e successiva memoria.
Considerato che:
Rilevato che il giudizio è connesso con i ricorsi nn. 21757 del 2017, 2905, 3087 e 6690 del 2018, originariamente chiamati alla odierna udienza e successivamente tolti dal ruolo; rilevato, infatti, che i ricorsi hanno ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società a ristretta base e dei suoi soci in ragione della distribuzione di utili extracontabili;
rilevato che l’accertamento emesso nei confronti della società costituisce antecedente logicogiuridico dell’accertamento emesso nei confronti del socio e che, di conseguenza, appare opportuna la trattazione congiunta;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 21757 del 2017, 2905, 3087 e 6690 del 2018.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.