Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Catania;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 9846, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 7.10.2021, e pubblicata l’8.11.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef 2011 – Srl con ristretta base sociale -Reddito di partecipazione -Annullamento avviso pregiudicante -Per ragioni non di merito – Conseguenze.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME Salvatore, socio nella misura del 50% della RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa, poi assoggettata a procedura fallimentare, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito nell’anno 2011 ai fini Irpef.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che riteneva fondate le difese proposte dal contribuente, perché l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato annullato dalla stessa CTP, ed annullava pertanto anche l’atto impositivo notificato al socio.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR rilevava di aver confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società, e confermava per tale ragione anche l’annullamento dell’atto impositivo notificato al socio.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice del gravame l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 295 cod. civ. , e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e degli artt. 19 e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché l’annullamento dell’accertamento societario non
poteva far stato in relazione all’accertamento del reddito di partecipazione, non essendo divenuto definitivo ed anzi pendendo ancora il relativo giudizio.
La CTR, effettivamente, ha confermato l’annullamento del reddito di partecipazione del socio in conseguenza dell’annullamento dell’accertamento societario, con pronuncia di secondo grado ma non definitiva, implicitamente ritenendo non necessario disporre la sospensione del processo per attendere che si pervenisse ad una decisione definitiva in relazione all’accertamento nei confronti della società.
Merita allora di essere evidenziato che il processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento pregiudicante notificato alla società non è ancora divenuto definitivo, ma è già stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza 30.7.2024, n. 21333, infatti, questa Corte regolatrice ha cassato con rinvio la decisione del giudice dell’appello, fondata su ragioni procedurali, rinviando al giudice del gravame anche perché ‘la CTR avrebbe dovuto sindacare il merito della pretesa veicolata dagli avvisi di accertamento, sul piano della fondatezza’ (punto 17). Rimane pertanto accertato che, all’epoca in cui la CTR ha deciso il giudizio sul reddito di partecipazione, non vi era stata alcuna pronuncia sulla fondatezza nel merito dell’avviso di accertamento pregiudicante notificato alla società, e non vi era quindi una decisione su una affermata causa pregiudicante che potesse essere invocata a fondamento dell’annullamento di una pretesa causa pregiudicata.
Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire, del resto, che ‘in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con
la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale’, Cass. sez. V, 19.1.2021, n. 752 (evidenza aggiunta).
5. Deve inoltre rilevarsi che se la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che non è obbligatoria la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in ogni caso in cui il giudice tributario sia chiamato a decidere su una causa pregiudicata da altra in relazione alla quale risulta ancora pendente il giudizio, nondimeno questa Corte di legittimità ha avuto anche occasione di precisare che ‘nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata’, Cass. sez. V, 25.3.2024, n. 7952.
La CTR avrebbe dovuto pertanto necessariamente chiarire per quali ragioni ritenesse di non dover sospendere il giudizio sulla causa pregiudicata, non essendo ancora intervenuta la definitività
della decisione su quest’ultima, e non essendo ancora intervenuta alcuna pronuncia sul merito della causa pregiudicante.
6. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto fondato nei termini esposti, e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.