Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17323 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
INVIGORITO NOME
-intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6730/2016, depositata in data 12/07/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Irpef -redditi di partecipazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4381/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE recuper ò a tassazione ai fini IRPEF nei confronti di NOME COGNOME per l’anno di imposta 2008 gli utili di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, della quale era socio al 30 per cento, destinataria di altro avviso di accertamento, per il medesimo anno, con cui erano recuperati maggiori ricavi non contabilizzati desumibili da movimenti bancari su rapporti di conto corrente riconducibili alla società.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP), con sentenza n. 22163/2014, depositata in data 8/07/2014, accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito nella minor misura quantificata a carico della società dalla sentenza della medesima CTP n. 22185/2014, depositata in data 24/09/2014, ed avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della società.
La Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) rigettò sia l’appello principale dell’ufficio che quello incidentale del contribuente.
In particolare, i giudici del gravame:
presero atto che il Presidente della stessa CTR aveva rigettato l’istanza di trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE due cause pendenti in appello ;
evidenziarono che la CTR aveva rigettato gli appelli proposti sia dalla società che dall’ufficio contr o la sentenza n. 22185/2014, con sentenza n. 5069/2016, depositata in data 27/05/2016 e non ancora passata in cosa giudicata;
espressero la propria condivisione di tale sentenza, che costituiva un punto fermo ai fini della valutazione della posizione del socio, nei cui confronti rifletteva i suoi effetti, rigettando pertanto l’appello erariale;
ritennero infondata l’eccezione del contribuente relativa al difetto di motivazione dell’avviso emesso nei propri confronti e rit ennero
operativa, in virtù della ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati in capo alla società, in assenza di alcuna prova offerta da questi circa la diversa distribuzione degli utili stessi, rigettando pertanto l’appello incidentale.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, in base a due motivi.
Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore domiciliatario, non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 24/05/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo la difesa erariale deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe errato nel non sospendere il giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, recependo quanto deciso nel giudizio relativo alla società, pur nella consapevolezza del mancato passaggio in giudicato della relativa decisione, alla luce del rapporto di dipendenza del primo dal secondo.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., sostenendo che aveva errato la CTR nell’escludere la riconducibilità alla società contribuente dei risultati degli accertamenti bancari condotti nei confronti di soggetti terzi, e segnatamente il padre e la nonna dell’amministratore della società, benché quest’ultimo avesse la delega ad operare sui conti correnti intestati ai predetti suoi familiari, che erano sforniti di redditi propri, come desumibile dal fatto che il primo non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi e la seconda, che all’epoca dei fatti aveva oltre ottanta anni, non svolgeva alcuna attività, professionale o d’impresa, produttiva di reddito.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Deve infatti ricordarsi come il prevalente orientamento della Corte sia nel senso che l’art. 295, cod. proc. civ., sia applicabile nelle sole ipotesi in cui la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Diversamente, come accade nel caso di specie, in cui la stessa risulta già definita in secondo grado, non vi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, ma semmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., che ap punto regola l’ipotesi in cui il suddetto rapporto riguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione .
Ed infatti Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).
Tale affermazione deriva dal principio per cui il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, qualifica la posizione RAGIONE_SOCIALE parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado (così Cass., Sez. U., 19/06/2012, n. 10027 confermata da Cass., Sez. U., 29/07/2021, n. 21763, che ha precisato altresì che nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati opera il disposto
dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.; in tali sensi anche Cass. 04/01/2019, n. 80).
Trovando poi applicazione, come detto, il disposto di cui all’art. 337, cod. proc. civ., si configura un’ipotesi di sospensione facoltativa, che poggia non sull’autorità di giudicato ma sulla mera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo. Si deve in proposito chiarire che il mancato esercizio del potere discrezionale in questione non può essere in nessuna guisa equiparato alla violazione dell’obbligo di sospensione, di talché il motivo che deduce la violazione di quest’ultimo non può essere interpretato come ricomprendente anche la mancata sospensione facoltativa, che come detto ha ad oggetto una valutazione ben differente, basata sulla valutazione prognostica positiva negativa circa la fondatezza dell’impugnazione della pronuncia della cui aut orità si tratta, come ricordato dalla giurisprudenza riportata (in tal senso la recente Cass. 25/03/2024, n. 7952, di questa Sezione).
Né una differente decisione poteva essere assunta dal giudice d’appello in virtù della specialità del processo tributario.
L’art. 39, comma 1 -bis , d. lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, riporta quasi letteralmente il testo dell’art. 295, cod. proc. civ., in precedenza applicabile direttamente in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs . n. 546/1992. L’unica rilevante differenza letterale consiste nel fatto che ivi si configura la necessarietà della sospensione da parte della commissione, ove penda una controversia davanti alla stessa od altra commissione, e ciò in ogni altro caso, laddove l’aggettivo altro allude al caso di cui al comma 1, dal che potrebbe dedursi che, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc. civ., la disposizione aggiunta trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui la controversia
penda davanti alla commissione regionale, dunque a fronte di un giudizio già definito in primo grado.
Siffatta conclusione è stata già esclusa da questa Corte (vedi in particolare la citata Cass. 7952 del 2024), coincidendo il campo di applicazione dell’art. 295, cod. proc. civ., con quello di cui all’art. 39, comma 1bis , d.lgs. n. 546/1992, nonché alla luce del generale rinvio di cui al già citato art. 1, d.lgs. n. 546/1992, che comporta l’applicabilità anche al processo tributario di quanto disposto dall’art. 337, cod. proc. civ.
In ogni caso, anche ove si accedesse a tale conclusione, l’ambito applicativo della norma non riguarderebbe la presente controversia, dal momento che pacificamente al momento della decisione d’appello, non vi era alcuna controversia che doveva essere decisa dalla stessa o altra commissione, visto che la CTR dà atto che quella concernente la società era stata già decisa (Cass. 25/03/2024, n. 7968).
Ciò premesso, deve però osservarsi che nel caso di specie la sentenza della CTR n. 5069/2016, la cui autorità è stata invocata e riconosciuta dalla CTR nella sentenza oggi impugnata e che costituiva l’unica ratio decidendi della sentenza di appello, è venuta meno in seguito alla pronuncia dell’ordinanza n. 20408/2018 di questa Corte, resa nel giudizio n. RG 530/2017, di cui dava notizia lo stesso ricorso erariale, depositata in data 1/08/2018, con cui essa è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania.
In tale decisione q uesta Corte ha infatti rilevato l’errore della CTR laddove ha escluso la riconducibilità alla società dei conti correnti intestati a familiari dell’amministratore, evidenziando il princi pio di diritto per cui in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno
imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse alla sua attività (di recente, Cass. n. 4829/2015) e ritenendo che tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano -in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario -ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.
Pertanto la Corte ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse fornito adeguata prova presuntiva della riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme risultanti dai predetti conti bancari alla società verificata, posto che l’amministratore aveva la delega ad operare sui conti correnti intestati ai familiari e questi ultimi erano sforniti di propri redditi, in quanto il padre non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi e la nonna, che all’epoca dei fatti aveva 87 anni, non svolgeva alcuna attività, professionale o d’impresa, produttiva di reddito, evidenziando che tali elementi fossero assolutamente idonei a spostare sulla società contribuente l’onere della prova contraria, nella specie non soddisfatta.
Deve pertanto ritenersi che ove la sentenza della CTR, resa nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio della società a ristretta base, sia fondata esclusivamente sull’autorità della sentenza d’appello resa nei confronti della società, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., la cassazione con rinvio di quest’ultima determini la necessità di caducare la prima.
Il primo motivo è quindi fondato, nei termini esposti; ne segue l’assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.